Detassazione

L’accordo quadro nazionale e gli accordi territoriali La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la detassazione dei premi di risultato in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro. La norma prevede l’applicazione una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e
L’accordo quadro nazionale e gli accordi territoriali

La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la detassazione dei premi di risultato in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro. La norma prevede l’applicazione una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, ovvero di 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tali limiti sono ampliati, rispettivamente, a 3.000 e 4.000 euro dalla legge di bilancio per il 2017.

 

 

Ai fini dell’accesso all’imposta agevolata, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confprofessioni e le controparti sindacali (Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil) hanno sottoscritto un’intesa quadro al fine di consentire a tutte le strutture professionali di accedere alla detassazione dei premi di produttività, a prescindere dal numero di dipendenti in organico. Le rappresentanze regionali si occupano poi di tradurre in accordo territoriale quanto previsto sul piano nazionale.

 

 

L’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare del premio di risultato erogato è subordinata alla realizzazione, nell’arco di un periodo congruo, di un incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dallo stesso contratto territoriale.

 

 

L’accordo ha valore retroattivo e si applica a tutti i premi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2016.