Le pillole fiscali di gennaio

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Reverse charge – errata applicazione – recupero dell’IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro–rata di indetraibilità

Agenzia delle entrate, risposta n. 20 del 26/1/24

In sede di dichiarazione annuale non è possibile recuperare in detrazione l’Iva versata per l’errata applicazione del reverse charge ­ poi riaddebitata in rivalsa dal prestatore ­ in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un pro­rata di indetraibilità.

Tale importo potrà, tuttavia, essere chiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 30­ter, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972.

 

Niente CU per chi corrisponde compensi a professionisti in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio

Art. 3, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

A decorrere dal periodo d’imposta 2024 sono esonerati dalla certificazione unica i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai soggetti forfetari o che applicano il regime fiscale di vantaggio.

 

Versamenti fino a 100 euro di Iva

Art. 9, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

A partire dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, il versamento Iva periodico, sia mensile sia trimestrale, è sospeso nel limite di 100 euro e slitta al mese o trimestre successivo. In ogni caso il versamento deve essere effettuato entro il 16/12 dello stesso anno.

 

Versamenti fino a 100 euro di ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Art. 3, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Per i compensi corrisposti da gennaio 2024, il versamento delle ritenute d’acconto Irpef di cui agli artt. 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui non superi il limite di 100 euro, è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16/12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo.

 

Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Art. 11, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Dal 2/5/24 le persone fisiche e le società o le associazioni professionali di cui all’art. 5 del Tuir presentano la dichiarazione in via telematica entro il 30/9 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

 Le STP assoggettate all’Ires presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Invio dei dati relativi alle spese sanitarie al STS – cadenza semestrale

Art. 12, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Dal 2024 i professionisti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata trasmettono i dati con cadenza semestrale. I termini saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in corso di predisposizione.

 

Crediti d’imposta – mancata esposizione in dichiarazione – nessuna decadenza

Art. 13, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

La mancata indicazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni nelle dichiarazioni annuali, a partire dalla dichiarazione del periodo d’imposta 2023, non comporta la decadenza dal beneficio.

 

Esonero dal visto di conformità fino a determinate soglie di compensazione o rimborso

Art. 14, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Fermo restando il rispetto del punteggio richiesto ai fini ISA, il visto di conformità per la compensazione di crediti è elevato a:

  • importo superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva;
  • importo superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • importo superiore a 70.000 euro annui per rimborso Iva o presentazione garanzia Iva

 

Sostituti d’imposta con (fino a) 5 dipendenti – esonero dalla dichiarazione

Art. 16, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

I sostituti d’imposta (ritenute lavoro dipendente e lavoro autonomo) con numero di dipendenti nel 2024 non superiore a 5 potranno, in via sperimentale, non presentare per il 2025 il modello 770.

 

Addebito automatico in F24 con scadenze future

Art. 17, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme con F24, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sarà possibile disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

 

Versamenti con modello F24 mediante PagoPa

Art. 18, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme mediante F24 è possibile utilizzare anche gli strumenti di pagamento della piattaforma PagoPA.

 

Dichiarazione dei redditi precompilata anche per i professionisti

Art. 19, decreto legislativo 8/1/24, n. 1 (G.U. n.9 del 12/1/24)

Già dal periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30/4 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche ai professionisti.

 

Nuove aliquote Irpef, ma solo per il 2024

Art. 1, decreto legislativo 30/12/23, n. 216 (G.U. n.303 del 30/12/23)

Per il 2024, ai fini della determinazione dell’Irpef, si applicheranno le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23%, fino a 28.000 euro;
  • 35%, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 %, oltre 50.000 euro.

 

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Art. 2, decreto legislativo 30/12/23, n. 216 (G.U. n.303 del 30/12/23)

Per i professionisti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare complessiva della detrazione dall’Irpef spettante per il 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuita di 260 euro:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, co. 1, lett. c) del Tuir;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del D.L. n. 149/2013;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, co. 4, 5° periodo, del D.L. n. 34/2020.

Ai fini dell’applicazione della disposizione, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

Costo deducibile maggiorato per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024

Art. 4 decreto legislativo 30/12/23, n. 216 (G.U. n.303 del 30/12/23)

Per il 2024 i professionisti, ai fini della determinazione del reddito, potranno dedurre un importo maggiorato del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso in cui il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (di cui all’Allegato 1 al provvedimento), al costo riferibile a ciascun nuovo assunto, oltre alla maggiorazione del 20% suddetta, si applica un ulteriore coefficiente di maggiorazione.

Le condizioni per fruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del 2023;
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) alla fine del 2024 sia superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel 2023;

Il costo da assumere ai fini della maggiorazione, che per i professionisti è rilevato secondo il criterio di cassa, è pari al minore fra:

  • costo effettivo relativo ai nuovi assunti e
  • incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.

I professionisti che intendono fruire dell’agevolazione devono aver esercitato l’attività nel 2023 per almeno 365 giorni.

Un D.M. del MEF attualmente in corso di predisposizione stabilirà le disposizioni attuative della disciplina.

 

Amministrazione finanziaria – obbligatorio l’esercizio del potere di autotutela in alcuni casi di manifesta illegittimità

Art. 10 decreto legislativo 30/12/23, n. 219 (GU n.2 del 3/1/24)

L’A.F. annulla gli atti di imposizione o rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;
  2. b) errore di calcolo;
  3. c) errore sull’individuazione del tributo;
  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  5. e) errore sul presupposto d’imposta;
  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

L’obbligo per l’A.F., tuttavia, non sussiste in caso di:

  • sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria;
  • decorso 1 anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus – sconto in fattura e cessione del credito – casi ancora possibili

Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 9/1/24

Per le spese sostenute per gli interventi agevolabili con il Supebonus, per i quali, al 16/2/23, sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, è possibile fruire dell’opzione per il cd. sconto in fattura e/o cessione del credito nei casi d’interventi effettuati dai condomìni.

 

Mutuo per l’acquisto di immobile locato da adibire ad abitazione principale – detrazione interessi

Agenzia delle entrate, risposta n. 13 del 23/1/24

L’utilizzo della procedura di rilascio di cui all’art. 30 della legge n. 392/1978 – che è lo strumento processuale previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile – non osta alla fruizione della detrazione per gli interessi passivi di cui all’art. 15, co. 1, lett. b) del Tuir, a condizione che nel termine di 3 mesi dall’acquisto, sia esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell’art. 447­bis C.P.C.