Pillole fiscali di aprile 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Non costituiscono reddito le indennità di 600 euro ai lavoratori Art. 27 – 28 – 29 – 30 – 38 – Legge 24/4/20, n. 27, di conversione del decreto legge 17/3/20, n. 18. (G.U. n. 110 del 29/4/20) L’indennità pari a 600 euro erogata dall’INPS,
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Non costituiscono reddito le indennità di 600 euro ai lavoratori

Art. 27 – 28 – 29 – 30 – 38 – Legge 24/4/20, n. 27, di conversione del decreto legge 17/3/20, n. 18. (G.U. n. 110 del 29/4/20)

L’indennità pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, riconosciuta per il mese di marzo ai seguenti soggetti, non concorre alla formazione del reddito:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

L’indennità non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

Indennità di 500 euro ai lavoratori autonomi dei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 1/3/20

Art. 44-bis – Legge 24/4/20, n. 27, di conversione del decreto legge 17/3/20, n. 18. (G.U. n. 110 del 29/4/20)

Prevista un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata.

 

Credito d’imposta spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 64 – Legge 24/4/20, n. 27, di conversione del decreto legge 17/3/20, n. 18. (G.U. n. 110 del 29/4/20)

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50.000.000 euro per il 2020.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

 

Commissioni carte di credito – credito d’imposta

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 181301 del 29 30/4/20

L’art. 22 del decreto legge 26/10/19, n. 124, ha previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, co. 6, del D.P.R. 29/9/73, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di soli consumatori finali a partire dall’1/7/20.

Il credito è riconosciuto ai soggetti che, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

In attuazione del co. 6 della citata normativa, sono stati definiti con il Provvedimento in esame i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al co. 5 dell’art. 22.

 

Fabbricanti di dispositivi medici su misura non trasmettono al STS

Agenzia delle entrate, risposta n. 115 del 23/4/20

Non rientrando tra gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, gestito dal Ministero della Salute, il soggetto iscritto soltanto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata.

 

Le sospensioni degli adempimenti tributari del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”

Agenzia delle entrate, circolari n. 4, 5, 6 e 7 del 2020, risoluzioni n. 12 e 14 del 2020, FAQ, comunicato stampa del 21/3/20

Forniti chiarimenti sulle disposizioni del D.L. n. 18/2020 che hanno sospeso alcuni adempimenti tributari concernenti:

•    rimessione in termini per i versamenti;

•    ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, Iva di marzo – sospensione dei versamenti per alcune categorie di soggetti;

•    attività degli uffici degli enti impositori – sospensione dei termini;

•    sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;

•    misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria.           

 

Non è assoggettata ad Irap l’attività di sindaco svolta dal professionista

Cassazione n. 8451 del 5/5/20

Se il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 8 del d.Lgs. n. 446 del 1997.

 

ISA – Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 183037 del 30/4/20

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31/12/19, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal co. 11 dell’art. 9-bis del decreto legge 24/4/17, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/6/17, n. 96.

 

Per gli immobili

 

Riduzione rischio sismico – detrazione Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 24/3/20

Chi acquista unità immobiliari potrà fruire della detrazione dall’imposta in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia con riduzione del rischio sismico le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dall’1/1/17.

Esclusi gli interventi realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

 

Varie

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Protezione Civile

Agenzia delle entrate, risoluzione n. del 28/4/20

Per le erogazioni liberali in denaro per l’emergenza Covid-19 la detrazione non spetta se sono effettuate in contanti ma solo se effettuate con versamento bancario o postale, con carte di debito, di credito, prepagate o assegni bancari e circolari e dalla ricevuta del versamento ovvero dall’estratto conto delle carte deve essere individuabile il soggetto beneficiario della donazione e il carattere di liberalità del pagamento, finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.

 

Pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale – Trattamento iva

Agenzia delle entrate, risposta n. 118 del 24/4/20 

Niente esenzione di IVA nei confronti del cliente/paziente per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale, in quanto per le prestazioni rese dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie si applica l’IVA con aliquota ordinaria.

 

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 16/4/20

Fornite istruzioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

In riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9/3/20 e l’11/5/20 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Sono sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro; la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

 

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – sospensione dei termini di pagamento

Art. 37, comma 1 – Legge 24/4/20, n. 27, di conversione del decreto legge 17/3/20, n. 18. (G.U. n. 110 del 29/4/20)

I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23/2/20 al 31/5/20 sono sospesi. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10/6/20, senza applicazione di sanzioni e interessi.