Pillole fiscali – gennaio 2019

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Irap   Irap professionisti: in presenza di 2 praticanti remunerati c’è il presupposto di applicazione dell’imposta Cassazione n. 33382 del 27/12/18 I compensi pagati ai praticanti dimostrano una loro capacità di contribuire al reddito del commercialista e sono indice di effettivo lavoro svolto a favore del contribuente.
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Irap

 

Irap professionisti: in presenza di 2 praticanti remunerati c’è il presupposto di applicazione dell’imposta

Cassazione n. 33382 del 27/12/18

I compensi pagati ai praticanti dimostrano una loro capacità di contribuire al reddito del commercialista e sono indice di effettivo lavoro svolto a favore del contribuente. Nel caso di specie un professionista si era avvalso per alcuni anni di un praticante, per altri anni di due o tre praticanti, e aveva loro corrisposto compensi elevati (per un totale di circa 40 mila euro) e, per la Cassazione, ciò può essere ritenuto indice della circostanza che questi ultimi non fossero praticanti, ma collaboratori in grado di incidere sulla capacità produttiva.

 

Ai fini Irap la prova della mancanza del presupposto d’imposta deve essere fornita dal contribuente

Cassazione n. 31619 del 6/12/18

Con la produzione in giudizio dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi, nonché delle fatture emesse nello stesso anno risulta assolto l’onere, incombente sul contribuente, circa la allegazione dell’assenza delle condizioni integranti il requisito della autonoma organizzazione. È, quindi, quindi onere proprio dell’Amministrazione finanziaria provare invece che il contribuente disponesse di un’autonoma organizzazione, destinata al servizio della propria attività professionale.

 

 

Accertamento e riscossione

 

Accertamenti bancari – conto intestato al coniuge

Cassazione n. 32974 del 20/12/18

In caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente accertato la presunzione che gli “importi riscossi” siano compensi è immediatamente applicabile.

In caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nella effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti. A tal fine, l’esistenza di stretti vincoli familiari (nella specie rapporto di coniugio) tra il contribuente accertato ed il terzo titolare del conto, per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, deve essere accompagnata dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato.

 

Credito esposto in dichiarazione – non si consolida se non è contestato dall’amministrazione

Cassazione n. 31627 del 6/12/18

Il termine stabilito nell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento o rettifica nel termine stabilito nell’art. 43 del D.P.R. n. 600 /1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

 

Tarsu

 

Tarsu  anche se non si utilizza l’immobile

Cassazione n. 31747 del 7/12/18

I soggetti che detengono il bene assoggettato a Tarsu non è esclusivamente il conduttore dell’immobile. bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del D.lgs. n. 507/1993, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono”

 

Iva

 

Aliquota IVA ordinaria per le cessioni di miscanto

Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 29/1/19

Al commercio di tale prodotto erbaceo si applica l’aliquota Iva ordinaria in quanto la classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della tabella A parte II, II-bis e III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Aliquota ordinaria per gel energetici e bevande proteiche

 

Agenzia delle entrate, risposta n. 12 del 28/01/19

Le cessioni di gel energetici e bevande proteiche che, in base alla relativa classificazione doganale, non possono essere catalogati come medicamenti, si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22% e non quella agevolata del 10%.

 

Resto del mondo

 

Reddito di cittadinanza – benefici contributivi per chi assume

Art. 8, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)

Il datore di lavoro che assume soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza usufruisce dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro determinati limiti. In particolare, sono previste 2 ipotesi:

  1. al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza (Rdc) le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
  2. al datore di lavoro che assume soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza che hanno svolto un percorso formativo presso enti di formazione accreditati per un lavoro coerente con il profilo formativo e sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di 1/2 dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell’importo del Rdc.

 

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Art. 20, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata:

  • privi di anzianità contributiva al 31/12/95 e
  • non titolari di pensione,

hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29/1/19 compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Il riscatto è possibile con il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

 

Deducibilità contributi alla cassa forense

Cassazione n. 32258 del 13/12/18

Non sono deducibili dal reddito dell’avvocato i contributi versati alla Cassa forense qualora il relativo costo sia stato ribaltato sul cliente, tramite addebito del 4%.

 

Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 28/12/18 (G.U. n.3 del 4/1/19)

Disponibili i nuovi gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Gli indici approvati si applicano agli esercenti attività d’impresa arti o professioni a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/18.

 

Niente detrazione Iva se la fattura è incompleta

Cassazione n. 29290 del 14/11/18

L’Agenzia deve poter valutare l’esistenza o meno del diritto alla detrazione. Pertanto, se in fattura mancano le indicazioni relative alla natura, quantità e qualità dei beni e/o servizi oggetto dell’operazione l’acquirente/committente non può effettuare la detrazione dell’IVA senza fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, ritenuti necessari per la valutazione