Le pillole fiscali di luglio

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione 

Irap – presupposto di applicazione dell’imposta per periodi precedenti il 2022

Cassazione n. 20859 del 18/7/23

Non ricorre il presupposto per l’applicazione dell’Irap nel caso in cui il professionista (nel caso di specie un medico) nello svolgimento della sua attività si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici.

L’affermazione della Cassazione riguarda la disciplina Irap previgente (fino al 2021) poiché, come è noto, dal 2022 i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale non sono più soggetti all’imposta.

 

Zone alluvionate – sospesi i termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Art. 1, co. 1 – 8, D.L. 1/6/23, n. 61, convertito con Legge 31/7/23, n. 100 (G.U. n. 177 del 31/7/23)

Con la conversione del D.L. n. 61/2023 è legge la sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi prevista per i soggetti che all’1/5/23 avevano la residenza o la sede operativa nei territori alluvionati (sono individuate dall’allegato 1 al provvedimento).

Per tali soggetti sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e dei versamenti tributari in scadenza dal 1/5/23 al 31/8/23.

Per lo stesso periodo sono, inoltre, sospesi:

  • i termini per adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte;
  • le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, operate come sostituti d’imposta;
  • i versamenti, tributari e non, derivanti da (i) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; (ii) atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate; (iii) avvisi di addebito INPS; (iv) ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili; (v) avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione sanzioni;
  • i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le PA previsti a carico di datori di lavoro e di professionisti che hanno sede o operino nelle zone alluvionate, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti territori.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 20/11/23; gli altri adempimenti sono effettuati entro la medesima data.

In caso di pagamento rateale dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1/1 al 30/6/22 – per i quali l’art. 1, co. 231 e ss. della Legge n. 197/2022 prevedono la possibilità di estinzione senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni – il tasso di interesse di cui previsto (2% annuo) è azzerato.

 

Zone alluvionate – professionisti – indennizzi non tassati

Art. 8, D.L. 1/6/23, n. 61, convertito con Legge 31/7/23, n. 100 (G.U. n. 177 del 31/7/23)

Con la conversione del D.L. n. 61/2023 è legge la previsione, per il periodo dal 1/5/23 al 31/8/23, di una indennità una tantum, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro, in favore dei professionisti che al 1/5/23 risiedevano o erano domiciliati o operavano esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati (indicati nell’allegato 1 al provvedimento) e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In sede di conversione del provvedimento è stato, inoltre, stabilito che la indennità non concorre alla formazione del reddito e, dunque, non è tassata.

 

Lavoratori impatriati – proroga dell’agevolazione – iscrizione all’AIRE

Interrogazione Commissione VI (Finanze) 5-01137, risposta del 19/7/23

Sono esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione per il rinnovo per ulteriori 5 anni del regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati i soggetti che, benché beneficiari, al 31/12/19, del regime speciale:

  • non sono stati iscritti all’AIRE;
  • sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

 

Professionisti – prorogato al 20 luglio il versamento delle imposte

Art. 4, co. 3- sexies e 3-septies, D.L. n. 51/2023 (G.U. n.155 del 5/7/23)

I professionisti tenuti ad effettuare entro il 30/6/23 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, hanno potuto provvedervi entro il 20/7/23 senza alcuna maggiorazione. I versamenti avrebbero potuto anche essere effettuati entro il 31/7/23 maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. La proroga si applica anche ai professionisti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario.

 

Rottamazione-quater

Ministero dell’economia e delle finanze, risposta a interrogazione 5/01060 – Agenzia delle entrate, risposta n. 372 del 7/7/23

Per la cd. rottamazione quater non rileva la data in cui viene notificato l’avviso di pagamento, ma la data in cui il carico è stato affidato all’agente della riscossione (che deve essere stato eseguito tra il 1/1/00 e il 30/6/22).

Per la definizione della cd. Rottamazione quater il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione con crediti disponibili.

 

Per gli immobili

IMU – inagibilità dell’immobile – richiesta da non reiterare finché dura l’inagibilità

Cassazione n. 19665 dell’11/7/23

Nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la riduzione dell’IMU per l’inagibilità dell’immobile in relazione ad un determinato anno d’imposta, il perdurare dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempreché il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile.

In ogni caso, qualora il Comune sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’imposta in misura integrale per gli anni successivi.

 

Superbonus – destinazione ad “abitazione principale” di un’unità immobiliare

Agenzia delle entrate, risposta n. 377 del 10/7/23

Si può fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dall’1/1/23 al 31/12/23, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale. A tal fine, è stato chiarito che nel caso in cui l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i relativi interventi a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

 

Zone alluvionate – prorogato il superbonus per le unità immobiliari

Art. 1, co. 10, D.L. 1/6/23, n. 61, convertito con Legge 31/7/23, n. 100 (G.U. n. 177 del 31/7/23)

Con la conversione del D.L. n. 61/2023 è legge la proroga del superbonus per le zone alluvionate, la quale prevede che per interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle zone alluvionate (allegato 1 al provvedimento), la detrazione del 110% di cui all’art. 119, co. 8-bis, 2° periodo, del D.L. n. 34/2020 è estesa alle spese sostenute fino al 31/12/23. Pertanto, per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori alluvionati, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/23, sempreché al 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Superbonus – omessa asseverazione – remissione in bonis

Agenzia delle entrate, risposta n. 406 del 31/7/23

L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato, non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanarne l’omesso invio della comunicazione nei termini all’ENEA e non consente di sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

 

Varie

Iva – metano per la combustione usi civili – aliquota agevolata

Art. 3-bis, co. 4 e 5, D.L. 29/5/23, n. 57, convertito con Legge 26/7/23, n. 95 (G.U. n.174 del 27/7/23)

Le somministrazioni di metano destinato alla combustione per usi civili, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. La medesima aliquota si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

 

Persone con disabilità – agevolazioni Iva per l’acquisto di veicoli

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 7/7/23

Per ottenere l’applicazione della aliquota Iva del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, nel caso in cui la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. A tal fine, l’interessato può produrre anche il “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nei 4 anni anteriori non ha fruito della stessa agevolazione; in tal caso, la riduzione dell’aliquota decade se l’invalido non consegua la patente entro 1 anno dall’acquisto del veicolo.

 

Imposta sostitutiva su criptovalute – differito il versamento

Art. 4, co. 3-quinquies, D.L. n. 51/2023 (G.U. n.155 del 5/7/23)

Il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% – che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, consente di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1/1/23, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir, è stato differito al 30/9/23. L’imposta può essere rateizzata fino a max 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30/9/23.

 

Visto di conformità – soggetti autorizzati

Interrogazione Commissione VI (Finanze) 5-01153, risposta del 25/7/23

Il visto di conformità apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un professionista a ciò non autorizzato, deve intendersi omesso e, dunque, non legittima l’esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.).