AMMORTIZZATORI SOCIALI E STUDI PROFESSIONALI
I dipendenti degli studi professionali possono, a seguito dell’adozione del decreto legge n. 185 del 2008, essere ammessi al godimento dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:
- INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI PER I CASI DI SOSPENSIONE(ART. 19, COMMA 1, LETT. A DEL D.L. N. 185 DEL 2008
Si tratta di una prestazione che viene erogata a lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni di crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti necessari (almeno 2 anni di anzianità assicurativa, almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente lo stato di disoccupazione).
La misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione è determinata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 3 mesi immediatamente precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ed è corrisposta nella misura del 60 % rispetto alla retribuzione individuale del lavoratore.
L’erogazione di tale somma è subordinata ad un intervento integrativo pari al 20 % dell’indennità da parte degli enti bilaterali del settore ( è necessario un accordo con l’INPS. L’Ente Bilaterale per gli studi professionali si sta attivando). La durata massima del trattamento non può, comunque, superare 90 giornate nell'arco dell'anno solare
- INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI PER I CASI DI SOSPENSIONE(ART. 19, COMMA 1, LETT. B DEL D.L. N. 185 DEL 2008):
Si tratta di una prestazione che viene erogata a lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni di crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti necessari (il lavoratore deve possedere una anzianità assicurativa contro la disoccupazione risalente ad almeno 2 anni e deve aver effettuato nell’anno solare di riferimento almeno 78 giorni di lavoro). La misura dell’indennità è determinata sulla base dell’importo complessivo delle retribuzioni percepite nel 2008, suddiviso per il numero di giornate di effettivo lavoro. La retribuzione così determinata funge da base di calcolo per la misura della prestazione. Per il 2009 l’indennità è pari al 35 % della suddetta retribuzione
Tale indennità viene concessa subordinatamente a un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può, comunque, superare 90 giornate nell'arco dell'anno solare
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN DEROGA
Ha lo scopo di garantire la continuità del reddito dei lavoratori sospesi o a orario ridotto dipendenti da datori di lavoro in crisi aziendale.
Spetta a coloro che non beneficiano della cassa integrazione straordinaria o ordinaria (come appunto i dipendenti degli studi professionali).
Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, il legislatore ha stabilito che ai lavoratori destinatari della CIG in deroga si applichino gli stessi requisiti soggettivi di accesso previsti per le medesime prestazioni in via ordinaria.
Considerazioni generali:
Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali (a regime o in deroga), è subordinato alla dichiarazione da parte del lavoratore di essere immediatamente disponibile, a seconda dei casi, ad un lavoro congruo o a un percorso di riqualificazione professionale (art. 19, co. 10 del D.L. 185/08; art. 11, co. 1 D.I. 19 maggio 2009, n. 46441; Circ. INPS 26.05.2009, n. 75);
Recenti sviluppi:
Il decreto legge 185 del 2008, come si è detto, ha per la prima volta esteso ai dipendenti degli studi professionali il beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga. Recentemente l’articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2009, ai commi da 1 a 4, ha introdotto la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
I lavoratori interessati conservano, ai sensi di tale normativa, il diritto alla prestazione di cassa integrazione guadagni e di indennità per i casi di sospensione; ad essi spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva.
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo di applicazione è stato tuttavia chiarito dall’INPS che la norma del decreto legge n. 78 del 2009 sembra richiedere la qualifica di azienda in capo al datore di lavoro: essa, secondo tale interpretazione, non si applicherebbe pertanto ai datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa.











