Transfrontalieri, intermediari: dopo la segnalazione l’arruolamento

Il comunicato congiunto ADC – ANC La bozza di decreto di attuazione della direttiva 2018/822/UE introduce le norme relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale inerente i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione. La bozza allo stato attuale presenta diversi profili di evidente contrasto con i principi che regolano lo svolgimento della nostra
Il comunicato congiunto ADC – ANC

La bozza di decreto di attuazione della direttiva 2018/822/UE introduce le norme relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale inerente i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione.

La bozza allo stato attuale presenta diversi profili di evidente contrasto con i principi che regolano lo svolgimento della nostra professione.

 

La platea dei soggetti obbligati alla segnalazione è ampia, e nelle maglie della disciplina si nascondono insidie che, se non individuate e opportunamente stigmatizzate, possono aprire vere e proprie voragini nel diritto.

Tanto per non cambiare la politica dell’utopistica semplificazione, si aggiungono nuovi obblighi per gli intermediari, i quali in assenza di qualsiasi corrispettivo, una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, hanno pure  l’incombenza  di “presentare all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni (…) diventate disponibili dopo la comunicazione,” .

 

L’Agenzia delle Entrate di fatto senza compiere alcun immediato controllo  che, invece, dovrebbe senza indugio scaturire con la segnalazione, nelle more del suo immobilismo arruola d’ufficio il Commercialista, affidandogli il ruolo di “talpa” a tempo indeterminato ed a titolo  gratuito.

Tale presunta normativa di fatto codifica il sospetto perenne fra le imprese ed il professionista.

Inoltre, anche  l’ampia finestra di retroattività di ben sei anni della norma, ancorché limitata a specifiche operazioni,  rappresenta l’ennesima violazione dello Statuto del Contribuente.

 

All’ombra oscura di questo modo di procedere, sempre in assenza di una effettiva concertazione delle categorie professionali interessate, ancora una volta, assistiamo all’accollo gratuito di responsabilità sui Commercialisti.

Ci rendiamo conto che l’Amministrazione Finanziaria, imponendo oneri e doveri alla categoria, manifestamente dichiara celatamente  di non riesce ad assolvere le proprie funzioni pubblicistiche. Tuttavia, tutto ha un limite.