Studi professionali e ammortizzatori sociali: lo stato dell’arte

Tutto quello che c’è da sapere su cassa integrazione in deroga, fondo di solidarietà residuale e contratti di solidarietà Negli ultimi mesi, numerose sono state le trasformazioni riguardanti il novero degli strumenti a disposizione degli studi professionali per far fronte a crisi aziendali, ovvero a processi di riorganizzazione o di ristrutturazione che comportino una sospensione
Tutto quello che c’è da sapere su cassa integrazione in deroga, fondo di solidarietà residuale e contratti di solidarietà

Negli ultimi mesi, numerose sono state le trasformazioni riguardanti il novero degli strumenti a disposizione degli studi professionali per far fronte a crisi aziendali, ovvero a processi di riorganizzazione o di ristrutturazione che comportino una sospensione o una riduzione dell’attività. Data l’importanza della funzione assolta dagli ammortizzatori sociali in tali circostanze, volta a salvaguardare i livelli occupazionali e a sostenere il reddito dei lavoratori, ci sembra opportuno ricostruire il quadro completo dei mutamenti intervenuti e delle soluzioni attualmente percorribili.

La Cassa integrazione in deroga

A partire dal 1° gennaio 2015, gli studi professionali non possono più ricorrere alla Cassa integrazione in deroga, dopo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che ha ridisegnato l’intero apparato per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, li ha esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dell’istituto. Secondo la lettera del decreto, infatti, possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga solamente i soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., includendo i piccoli imprenditori, gli artigiani e i piccoli commercianti, le cooperative sociali ed estromettendo gli studi professionali e le associazioni sindacali. La disposizione trova conferma nella circolare n. 19/2014 e nella nota n. 5425/2014, rilasciate da Ministero del lavoro, che definiscono gli aspetti applicativi del decreto.

Il quadro sin qui descritto è però ora rivoluzionato dall’ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso di Confprofessioni, ha dichiarato l’illegittimità della restrittiva nozione di impresa proposta dal decreto, che non coincide con quella adottata dagli organi dell’Unione Europea, e riconosciuto la sussistenza di un danno potenziale a carico dei ricorrenti (periculum in mora). L’attuazione della pronuncia dovrebbe dunque portare in tempi rapidi ad una estensione agli studi professionali della Cassa integrazione in deroga, prevista per 2015 per un massimo di 5 mesi in favore dei dipendenti con un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

 

Il Fondo di Solidarietà Residuale

Allo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo della Cigo e Cigs (compresi gli studi professionali), e in ottemperanza dell’art. 3, comma 4 della l. n. 92/2012, il D.M. 7 febbraio 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di Solidarietà Bilaterale Residuale.

Il Fondo – destinato a sostituire gradualmente la Cassa Integrazione in Deroga – opera in caso di riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro, garantendo prestazioni a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni stesse, e che non siano destinatari delle tutele assicurate dalla Cigo e dalla Cigs.

Ai lavoratori interessati, il Fondo riconosce un assegno ordinario pari all’integrazione salariale (80% della retribuzione lorda) decurtato di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). Ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di nove mesi in un biennio.

Le prestazioni del Fondo Residuale sono finanziate da un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore e da un contributo addizionale, totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Va però evidenziato che l’accesso alle tutele è subordinato a due condizioni. In primo luogo, a differenza della Cassa integrazione in deroga, finanziata dallo Stato, il Fondo ha l’obbligo del pareggio di bilancio e non può quindi erogare prestazioni che esorbitino l’ammontare delle risorse disponibili. Inoltre, dal 1° gennaio 2020, l’importo totale delle prestazioni di cui l’azienda può beneficiare sarà rapportato ai contributi accumulati dalla stessa negli 8 anni precedenti.

 

Contratti di solidarietà di tipo B

Vista la controversa vicenda riguardante la Cig in deroga e l’erogabilità delle prestazioni del Fondo di solidarietà residuale costituito ai soli studi con più di 15 dipendenti, il contratto di solidarietà di tipo B sembrava poter rappresentare l’ultimo strumento utilizzabile dai professionisti con meno di 16 dipendenti.

I contratti di solidarietà sono accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali lavoro (o in mancanza con le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale), che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di prevenire licenziamenti. Lo strumento – introdotto dalla l. n. 236/1993, successivamente modificata dal d.l. n. 185/2008 e dalla l. n. 33/2009 – può essere utilizzato, oltre che dalle aziende con più di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, anche da quelle che occupino fino a 15 dipendenti, con almeno due dipendenti. La misura garantisce al lavoratore che subisce la riduzione di orario di lavoro e all’impresa un contributo pari al 25% della retribuzione persa per una durata massima di 24 mesi. Come confermato espressamente dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 33/2011, nella nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto sono ricompresi anche gli studi professionali.

A partire dal 2015, tuttavia, i contratti di solidarietà di tipo B non sono possono più essere impiegati. Secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro nella nota del 15 gennaio 2015, infatti, le attività relative al contributo di solidarietà di cui all’art. 5, commi 5 e 8, l. n. 236/1993 sono sospese e le relative domande non potranno essere prese in considerazione, poiché non ne è stato disposto per legge il rinnovo. D’altra parte, il “decreto milleproroghe”, convertito in l. n. 11/2015, ha stanziato le risorse necessarie per salvaguardare i contratti di solidarietà di tipo A, applicabili dalle imprese rientranti nel campo della Cigs, ma nulla ha previsto per quelli di tipo B.

Per eventuali novità, bisognerà dunque attendere l’attuazione delega contenuta nel Jobs Act (art. 1, comma 2, punto 8, l. n. 183/2014), che prevede la revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà e la messa a regime del contratto di solidarietà di tipo B, auspicando che si individuino le relative coperture finanziarie.

 

Verso una valorizzazione della bilateralità

Gli elementi sin qui descritti configurano un quadro particolarmente penalizzante per gli studi professionali, specie per quelli con meno di 16 dipendenti che rappresentano la larga maggioranza. Consapevoli di ciò, le parti sociali coinvolte nel negoziato per il rinnovo del Ccnl degli studi professionali stanno studiando l’avvio tramite l’ente bilaterale di settore al livello nazionale (Ebipro) di un sistema di sostegno al reddito, garantito a chi contribuirà all’Ente con regolarità, a tutela dei lavoratori che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali perché esclusi dalla platea dei destinatari o per decorrenza delle prestazioni già ricevute. L’intervento si muoverà nella direzione di una valorizzazione del welfare contrattuale e delle prerogative di Ebipro, tra le quali è compreso lo sviluppo di “iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o temporanea sospensione dei rapporti di lavoro”.