Stop alla DIS-COLL per i collaboratori

L’Inps ha comunicato che l’indennità di disoccupazione non potrà essere richiesta per le cessazione involontarie dei contratti co.co.co e a progetto avvenute dal 1°gennaio 2017 La prestazione di disoccupazione DIS-COLL non è stata proprogata in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2017. A comunicarlo è l’Inps in una nota del 10 febbraio.
L’Inps ha comunicato che l’indennità di disoccupazione non potrà essere richiesta per le cessazione involontarie dei contratti co.co.co e a progetto avvenute dal 1°gennaio 2017

La prestazione di disoccupazione DIS-COLL non è stata proprogata in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2017. A comunicarlo è l’Inps in una nota del 10 febbraio.

Istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e, successivamente, prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016, l’indennità di disoccupazione non potrà, pertanto, essere richiesta per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017.