SICUREZZA SUL LAVORO, IL T.U. NON SI FERMA

Le modifiche in corso non spostano la scadenza del 16 maggio L’approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al Testo Unico della sicurezza sul lavoro – attualmente al vagli delle Regioni- non ha fatto venir meno la scadenza del 16 maggio. In quella data entreranno in vigore gli adempimenti già previsti in materia di
Le modifiche in corso non spostano la scadenza del 16 maggio

L’approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al Testo Unico della sicurezza sul lavoro – attualmente al vagli delle Regioni- non ha fatto venir meno la scadenza del 16 maggio. In quella data entreranno in vigore gli adempimenti già previsti in materia di sicurezza del lavoro. In particolare:

1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "solo" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1);
2. "Data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2);
3. Invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r);
4. Divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile; anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.

Documento di valutazione dei rischi: contiene tutte le indicazioni relative ai criteri adottati per individuare i rischi, alle misure di prevenzione ed alla loro attuazione. Le realtà di lavoro che impiegano meno di 10 dipendenti possono autocertificare la valutazione fino all’uscita del decreto ministeriale con le istruzioni per la redazione semplificata del documento.
L’autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati: generalità della struttura e del datore di lavoro, attività svolta, nominativo del responsabile del servizio di prevenzione, dichiarazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure preventive e di sicurezza.
 

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