Professionisti, scatta l’obbligo del preventivo scritto

Lo prevede la Legge sulla concorrenza in vigore dal 29 agosto. Obbligatoria anche la comunicazione di titoli ed eventuali specializzazioni per assicurare trasparenza delle informazioni al cliente Scatta l’obbligo del preventivo scritto per tutte le professioni regolamentate. E’ una delle novità contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), in vigore dal
Lo prevede la Legge sulla concorrenza in vigore dal 29 agosto. Obbligatoria anche la comunicazione di titoli ed eventuali specializzazioni per assicurare trasparenza delle informazioni al cliente

Scatta l’obbligo del preventivo scritto per tutte le professioni regolamentate. E’ una delle novità contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), in vigore dal 29 agosto 2017. Il professionista deve, infatti, “rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.

«In particolare – come spiega ConfprofessioniLavoro – la norma ha modificato l’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilendo che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”».

 

Un’altra novità introdotta dalla legge n. 124 riguarda l’obbligo per tutti  i professionisti iscritti ad ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza” (art. 1, comma 152).