Pillole fiscali – ottobre 2017

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Professione in prima linea   Niente Irap per l’impiego di un collaboratore con mansioni ausiliarie Cassazione n. 21243 del 13/9/17 Ai fini Irap, l’avvalersi di lavoro altrui, quindi, non è automaticamente indice di autonoma organizzazione, ma lo è solo quando il lavoro di cui ci si avvale
A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Professione in prima linea

 

Niente Irap per l’impiego di un collaboratore con mansioni ausiliarie

Cassazione n. 21243 del 13/9/17

Ai fini Irap, l’avvalersi di lavoro altrui, quindi, non è automaticamente indice di autonoma organizzazione, ma lo è solo quando il lavoro di cui ci si avvale abbia determinate caratteristiche, delineate nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 9451 del 10/5/2016.

 

Aliquota IVA del 4 per cento per i diritti di accesso a banca dati “on line”

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 120 del 28/9/17

Si applica l’aliquota IVA del 4 per cento (n. 18 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972) all’operazione di abbonamento alla banca dati, in quanto la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento è quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN.

 

Split payment: ripubblicati gli elenchi definitivi delle società

Ministero dell’economia e delle finanze, DF, comunicato stampa del 14/9/17

In premessa si ricorda che dal 1° luglio 2017 anche i professionisti sono soggetti allo split payment se erogano prestazione a soggetti pubblici. Ciò detto sono stati ripubblicati e disponibili sul sito www.internet finanze.it, gli elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 4 agosto 2017.

 

Niente TARSU ordinaria se nell’immobile si svolgono attività professionali ed economiche

Cassazione n. 21234 del 13/9/17

La normativa concede ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività. Quindi, nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la TARSU è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.