Pillole fiscali – novembre 2019

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Immobili in uso promiscuo danneggiati – i contributi erogati da una cassa di previdenza per i danni non sono tassati Agenzia delle entrate, risposta n. 468 del 4/11/19 In considerazione della finalità assistenziale della prestazione, i contributi erogati dalla Cassa di previdenza e assistenza ai
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Immobili in uso promiscuo danneggiati – i contributi erogati da una cassa di previdenza per i danni non sono tassati

Agenzia delle entrate, risposta n. 468 del 4/11/19

In considerazione della finalità assistenziale della prestazione, i contributi erogati dalla Cassa di previdenza e assistenza ai professionisti in caso di danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo, non rilevano ai fini fiscali.

 

Irap – professionista che è anche sindaco di società

Cassazione n. 30370 del 21/11/19

Il professionista che, oltre alla sua attività, è anche sindaco di società, non è soggetto ad Irap per il reddito netto di tali attività.

 

Credito Iva – omissione della dichiarazione per l’anno in cui matura l’eccedenza – l’eccedenza è detraibile negli anni successivi

Cassazione n. 28571 del 6/11/19

Anche in mancanza di dichiarazione annuale Iva per il periodo di maturazione di una eccedenza d’imposta, il credito Iva dedotto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuto se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In sostanza, il professionista può portare in detrazione l’eccedenza Iva anche in assenza della dichiarazione annuale (e fino al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché il credito di imposta risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

 

“Resto al Sud” – finanziamenti agevolati anche alle nuove attività professionali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 134 del 5/8/19 (G.U. n.275 del 23/11/19)

L’agevolazione “Resto al Sud”, rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, è stata estesa anche alle attività professionali, ossia all’attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge n. 4/2013.

L’agevolazione, che riguarda le iniziative localizzate al Sud ovvero nelle Regioni del Centro colpite dal terremoto, consiste in un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro.

I finanziamenti sono così articolati:

  • 35% a titolo di contributo a fondo perduto;
  • 65% a titolo di prestito a tasso 0. Il finanziamento va rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento.

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni purché abbiano la partita IVA nonché, laddove prevista, l’iscrizione agli ordini professionali, ovvero risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda, o si costituiscano entro 60 giorni, o entro 120 giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nella forma di società, incluse le società cooperative e le società tra professionisti (STP).

Le domande di ammissione alle agevolazioni per lo svolgimento di attività libero-professionali possono essere presentate dai soggetti che non siano titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.

I beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

 

Regime forfettario – cause ostative – rilevanti prestazioni fatturate dal professionista alla S.r.l. possono configurare il controllo di fatto

Agenzia delle entrate, risposta n. 501 del 27/11/19 e n. 504 del 28/11/19

La causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d), della legge n. 190/2014 – secondo cui non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.r.l., le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – opera in caso di compresenza di:

  • controllo diretto o indiretto di S.r.l.;
  • esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Rispetto all’applicazione di detta causa ostativa a casi concreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in linea di principio, non si può escludere il controllo di fatto della S.r.l. da parte di un professionista che fattura il 25% nei confronti della società. Tale circostanza richiede un esame fattuale.

Se così fosse dimostrato, e se contestualmente si verifica il secondo requisito dell’esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, il soggetto dovrebbe uscire dal regime forfettario dall’anno successivo.

È stato, altresì, chiarito che:

  • l’accertamento dell’eventuale natura di mero soggetto interposto della S.r.l. determina, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’art. 1, co. 57, lett. d-bis) – secondo cui non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono (o erano nei 2 precedenti periodi d’imposta) in corso rapporti di lavoro – con fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno successivo;
  • se l’attività di lavoro autonomo dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui deriva reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente i compensi percepiti, in ogni caso, non potranno beneficiare del regime forfetario.

 

Professionisti che diventano dipendenti pubblici – cessazione della partita Iva

Agenzia delle entrate, risposta n. 20 del 29/11/19

Il professionista che, in quanto  assunto per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti; l’attività professionale non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.

Peraltro, nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non vi sono disposizioni che vietano ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.     

 

Sostituto che omette di versare le ritenute effettuate – non c’è solidarietà del sostituito

Agenzia delle entrate, risposta n. 499 del 26/11/19

Se il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione; la responsabilità solidale è, infatti, espressamente condizionata alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate.      

 

 

Successione ereditaria

 

Dichiarazione di successione – alienazione di beni immobili disposta per testamento – soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento delle imposte

Agenzia delle entrate, risposta n. 471 del 7/11/19

Nel caso in cui la volontà testamentaria del de cuius è quella di vendere gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte e di distribuire il ricavato tra i beneficiari designati, l’esecutore testamentario, possessore dei beni dell’eredità, è comunque obbligato a presentare la dichiarazione di successione e al pagamento delle relative imposte.            

 

Dichiarazione di successione – non occorre indicare il diritto di abitazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 463 del 4/11/19

Il diritto di abitazione non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.           

 

 

Divorzio

 

Divorzio – indeducibilità dell’assegno al coniuge corrisposto in unica soluzione

Cassazione n. 29178 del 12/11/19

In caso di divorzio è deducibile dall’Irpef solo l’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione (anche se rateizzata) – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

Divorzio – attuazione successiva degli accordi di separazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 493 del 25/11/19

In caso di divorzio le pattuizioni relative al patrimonio possono essere attuate senza limiti di tempo, anche se sono trascorsi anni tra la data del decreto di omologa del tribunale e la stipula dell’atto notarile per gli accordi consensuali. Ciò non impatta sulla fruizione delle agevolazioni fiscali legate agli atti regolativi di un matrimonio finito, a condizione che nell’atto di trasferimento degli immobili vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, con la realizzazione dei medesimi effetti giuridici.

 

 

Immobili

 

Vendita di immobili – rideterminazione del prezzo in base ai valori OMI – necessità di contestualizzare i parametri rispetto al caso concreto

Cassazione n. 30364 del 21/11/19

La rideterminazione da parte dell’Agenzia delle entrate del prezzo di vendita di immobili, basata su dati catastali (categoria, classe, livello di piano, finiture, dimensioni, pertinenze e servizi), dati dell’Osservatorio del Mercato Mobiliare (OMI), coefficienti di adeguamento di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/7/07, ovvero su banche dati in possesso dell’Ufficio, deve ritenersi vaga,  non documentata e in conclusione inconsistenti se l’Agenzia non contestualizza alcuno di tali elementi rispetto al caso concreto.

 

Imposta di registro, ipotecarie e catastali – cessioni di immobili – prezzo valore anche per le permute Agenzia delle entrate, risposta n. 494 del 25/11/19

Il regime di tassazione del “prezzo valore” – la particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali prevista per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche (che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto – si applica anche nel caso di contratto di permuta che realizza una cessione del diritto di proprietà dell’immobile a fronte di corrispettivo che non è costituito da denaro ma da cose o diritti. Nell’atto dovrà essere indicato l’eventuale conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.     

 

 

Varie

 

Comportamenti fraudolenti del consulente – non si applicano le sanzioni al contribuente

Cassazione n. 29849 del 18/11/19

Non sono dovute le sanzioni, nel caso di specie relative a un avviso di accertamento emesso per il recupero del credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione con applicazione di interessi e sanzioni, se ciò deriva da un comportamento manifestamente fraudolento del professionista incaricato dal contribuente di provvedere agli adempimenti contabili e fiscali, consistito nella falsificazione della documentazione (ricevute di pagamento a mezzo F24) consegnata al contribuente a dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi fiscali.

 

Infedele e omessa dichiarazione – patteggiamento consentito anche se non si paga il debito tributario

Cassazione n. 48029 del 26/11/19

Il patteggiamento nel caso di infedele o omessa presentazione della dichiarazione, nonché per l’omesso versamento dei tributi, non presuppone l’estinzione del debito tributario. Il pagamento del debito tributario rappresenta, invece, una causa di non punibilità di tali reati.

 

Imposta di registro – scioglimento della comunione – condizione meramente potestativa – imposta in misura proporzionale

Cassazione n. 30778 del 26/11/19

In caso di scioglimento della comunione dichiarata con sentenza la cui efficacia è subordinata a condizione “meramente” potestativa, ossia che dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto in favore del quale si verifica il trasferimento stesso, trova applicazione ai fini dell’imposta di registro l’art. 27 co. 3 del D.P.R. n. 131/1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente e, pertanto, l’imposta di registro si applica in misura proporzionale.

 

Acquisto televisori per la ricezione dei programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2 – contributi per l’acquisto

Ministero dello sviluppo economico, decreto 18/10/19 (G.U. n.270 del 18/11/19)

Entro il30/6/22 chi vorrà continuare a ricevere il segnale tv dovrà necessariamente dotarsi di televisori e decoder di ultima generazione in quanto, a partire da tale data, il segnale verrà trasportato sulle frequenze del digitale con la tecnologia Dvb-T2 e non più con l’attuale Dvb-T.

Per l’acquisto dal 18/12/19 e fino al 31/12/22, di apparecchi dotati della nuova tecnologia richiesta l’art. 1, co. 1039, lettera c), della legge n. 205/2017 ha previsto un contributo sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore (un elenco di prodotti che soddisfano le caratteristiche per poter fruire dell’agevolazione sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico).

Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non è superiore a 20.000 euro.

 

Art bonus – credito d’imposta per erogazioni alla fondazione per l’immobile di appartenenza pubblica

Agenzia delle entrate, risposta n. 465 del 4/11/19

L’art bonus, il credito di imposta pari al 65% delle donazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa previsto dal D.L. n. 83/2014, è fruibile per le erogazioni liberali destinate a una fondazione finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile di appartenenza pubblica. Non possono fruire del beneficio le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione, laddove manchi il requisito dell’appartenenza pubblica.