Pillole fiscali – novembre 2017

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi L’accertamento di maggior reddito   Accertamento sui c/c dei professionisti – prelievi irrilevanti anche prima del 2014  Cassazione n. 23162 del 4/10/17 In tema di accertamento nei confronti di professionisti sono irrilevanti i prelievi ingiustificati effettuati sul c/c bancario. La Cassazione ha confermato – sulla base della pronuncia della
A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

L’accertamento di maggior reddito

 

Accertamento sui c/c dei professionisti – prelievi irrilevanti anche prima del 2014 

Cassazione n. 23162 del 4/10/17

In tema di accertamento nei confronti di professionisti sono irrilevanti i prelievi ingiustificati effettuati sul c/c bancario. La Cassazione ha confermato – sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale del 24/9/14 che ha dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui prevede la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui c/c bancari ai ricavi conseguiti dal professionista – che nell’accertamento basato sulla verifica dei movimenti bancari, in assenza di documenti contabili, è possibile prendere in considerazione i versamenti bancari, mentre deve essere esclusa la rilevanza dei prelievi bancari, posto che è arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati siano destinati a un investimento nell’ambito dell’attività professionale e che questo investimento, a sua volta, sia produttivo di un reddito.

 

Esclusa tale presunzione, è stato affermato che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare che i prelievi ingiustificati dal c/c bancario, non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal professionista per acquisti riguardanti la produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.

Tale principio opera anche su fattispecie ante 2014 in considerazione dell’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale. 

 

Redditometro – nella separazione la casa coniugale “pesa” sul coniuge assegnatario

Cassazione n. 23349 del 6/10/17

Ai fini del redditometro al coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione deve essere attribuita la disponibilità del 100% dell’immobile anche qualora la residenza sia trasferita altrove.

 

Redditometro – non “pesano” i cavalli “da passeggio”

Cassazione n. 22386 del 26/9/17

Ai fini del redditometro costituisce indice di capacità contributiva il possesso di cavalli e, dunque, di potenziale maggior reddito in caso di accertamento con tale metodo.

Tuttavia, non tutti i cavalli sono da considerarsi rilevanti, ma solo di quelli “da equitazione” (cavalli da concorso ippico e da maneggio) o “da corsa”, in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono.

Sono, invece, esclusi – e possono quindi essere tenuti senza timore che possano indurre l’Agenzia ad attribuirvi maggior reddito – i cavalli qualificati come “fattrici adibiti a passeggiate”, ossia i cavalli da passeggio.

 

Redditometro – acquisto immobili – nell’anno del preliminare non c’è incremento patrimoniale

Cassazione n. 23348 del 6/10/17

La mera conclusione di un contratto preliminare di vendita con previsione del pagamento del prezzo differito nel tempo, non comportando un effettivo esborso di spesa perché non ancora sostenuta dal contribuente nell’anno di imposta, non costituisce esborso di spesa per incremento patrimoniale ai fini del redditometro.

L’incremento patrimoniale connesso all’acquisto di un immobile da parte del contribuente, pertanto, non può essere attribuito nell’anno in cui è stato sottoscritto il preliminare posto che in tale periodo l’acquisto non era perfezionato perché non ancora sostenuta la “spesa” in mancanza del pagamento del prezzo.

 

 

Irap professionisti – la storia infinita

 

Irap – spese per collaborazioni esterne – non tutte rivelano autonoma organizzazione

Cassazione n. 23350 del 6/10/17

Il ricorso a collaborazioni esterne può configurare il presupposto per il pagamento dell’Irap per i professionisti qualora ciò configuri l’esistenza di autonoma organizzazione. Tuttavia, a tal fine, non è sufficiente il riscontro di una serie di parcelle emesse nei confronti del professionista accomunate dal fatto che tutte operavano la ritenuta fiscale alla fonte, posto che potrebbero non essere state emesse per prestazioni professionali di cui il contribuente aveva usufruito nell’ambito della propria attività professionale. Nel caso di specie, infatti, le parcelle non afferivano ad attività di collaborazione svolta in suo favore (non si trattava cioè di compensi a collaboratori), bensì al pagamento di attività professionale svolta nel suo interesse in un contezioso civile in cui il contribuente era parte, e di un’unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale che come tale è stata ritenuta avere i caratteri dell’occasionalità.

 

 

Professionisti e Iva

 

Elenchi soggetti che applicano lo split payment

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunicato del 31/10/17

Dall’1/7/1717 anche i professionisti sono soggetti allo split payment se erogano prestazione a soggetti pubblici. Gli elenchi dei soggetti pubblici tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti:

  • per il 2018 sono stati pubblicati e sono consultabili sull’applicazione (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). È possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi anche tramite codice fiscale o denominazione sociale.
  • per l’anno 2017 sono stati ripubblicati degli elenchi definitivi previe  orrezioni e integrazioni.

 

Tuttavia, con l’articolo 3 del D.L. n.148/2017 sono stati individuati a decorrere dal 2018 altri soggetti ed enti a cui si applica lo split payment, per seguirà una ulteriore pubblicazione dei suddetti elenchi.

 

Incremento aliquote IVA per il 2018 – differito parzialmente al 2019

Articolo 5 Decreto legge 16/10/17, n. 148 (G.U. n. 242 del 16/10/17)

I previsti (legge di stabilità del 2015) aumenti delle aliquote Iva per il 2018 avverranno comunque, ma in misura minore a quella stabilita nel 2018, per poi aumentare di nuovo nel 2019.

In particolare, per il 2018 l’aliquota IVA del 10%, piuttosto che all’11,50%, aumenterà all’11,14%. Dall’1/1/19, l’incremento previsto di 0,5 punti percentuali sarà, invece, di 0,86 punti percentuali portando così l’aliquota al 12%.

 

La fiscalità degli immobili

 

Locazioni brevi –  quali servizi aggiuntivi rientrano nella cedolare secca

Agenzia delle entrate, circolare n. 24 del 12/10/17

La nuova disciplina sulle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, prevede che ai redditi che derivano dai contratti di locazione abitativa breve (cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche), stipulati da persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa dall’1/6/17, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

 

È possibile optare per l’imposta sostitutiva per le unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione.

 

Rientrano nella possibilità di optare per la cedolare secca i contratto che hanno ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura del wi-fi e di aria condizionata. La possibilità di concedere detti servizi è la parte realmente innovativa della norma.

 

Sono, invece, esclusi i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come ad esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. Ne consegue che l’attività di Bed&Breakfast non può fruire della cedola secca.

 

Regioni del sisma – Immobili demoliti o inagibili – rimborso imposte di successione, ipotecarie e catastali, di registro e di bollo

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 216894 dell’11/10/17

L’art. 16-sexies del D.L., n. 91/2017 ha previsto a determinate condizioni l’esenzione dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24/8/16 ed ha, altresì, previsto il rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni aperte prima del 13/8/17, senza il riconoscimento di interessi.      

 

È stato ora stabilito che l’istanza di rimborso delle somme già versate deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.

 

Detrazione per ristrutturazione dell’abitazione principale – il coniuge superstite può detrarre il 100% degli interessi sul mutuo

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129 del 18/10/17

Il coniuge superstite cointestatario – insieme all’altro coniuge deceduto – del mutuo stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione, che si è accollato l’intero mutuo, può usufruire della detrazione del 19% calcolata sul 100% degli interessi passivi sostenuti, sempre nei limiti massimi di importo previsti dalla legge.

 

Agevolazione “prima casa” – si applica nelle successioni limitatamente a 1 immobile

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 126 del 17/10/17

Si applicano anche in sede di successione le agevolazioni “prima casa”, previste dall’art. 69, co. 3, della legge n. 342/2000, che consistono nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa piuttosto che proporzionale. L’agevolazione, tuttavia, può essere richiesta solo per un’unica unità immobiliare e relative pertinenze anche nel caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari, rispettivamente, al 2 e all’1% del valore dell’immobile. Va da sé che si sceglierà quello con la rendita catastale più elevata.

 

ICI – fabbricato diroccato ma non demolito – non sono soggetti a imposta come area edificabile

Cassazione n. 23801 dell’11/10/17

Il fabbricato accatastato come unità collabente (F/2), ossia diroccato e tuttavia non demolito (categoria F/2), ai fini ICI non è tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, né è tassabile come area edificabile, fino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da quel momento è tassabile come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato ricostruito.

 

La Cassazione ha, inoltre, chiarito il regime ICI del fabbricato semplicemente inagibile il quale avendo una potenzialità marginale, sconta l’ICI con riduzione del 50%.

 

 

Terremoti e sospensione degli obblighi tributari

 

Ischia – obblighi tributari sospesi

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 20/10/17 (G.U. n. 252 del 27/10/17)

Sonno sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dal terremoto del 21/8/17 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di Ischia che a quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio di detti Comuni.

 

In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate che scadono nel periodo compreso tra il 21/8/17 ed il 18/12/17.

 

La sospensione è subordinata a una richiesta contenete anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell’abitazione o dello studio professionale.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19/12/17.

 

Provincia di Livorno – comuni colpiti da calamità naturali – sospensione degli adempimenti tributari

Art. 2, co. da 1 a 6 Decreto legge 16/10/17, n. 148 (G.U. n. 242 del 16/10/17)

Per le persone fisiche e i professionisti che al 9/9/17, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate scadenti tra il 9/9/17 e il 30/9/18. Adempimenti e versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/18.

 

La sospensione non si applicava alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

Per il comune di Livorno, la sospensione era subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.    

 

Comuni colpiti dal sisma del centro Italia – differiti i termini per la ripresa degli adempimenti contributivi

Articolo 2 comma 7 Decreto legge 16/10/17, n. 148 (G.U. n. 242 del 16/10/17)

Nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma così come individuati con il D.L. n. 189/2016, il termine del 31/10/17 – previsto per l’effettuazione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi con lo stesso provvedimento – è stato differito al 31/5/18. È stata, inoltre, prevista la possibilità di rateizzare i pagamenti fino a 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

 

 

Rottamazione delle cartelle di pagamento di nuovo alla ribalta

 

Rottamazione delle cartelle esattoriali – è ancora possibile accedere all’agevolazione

Art. 1 Decreto legge 16/10/17, n. 148 (G.U. n. 242 del 16/10/17)

Come noto, l’art. 6 del D.L. n.193/2016 ha previsto la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. L’agevolazione, riferita originariamente a ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31/12/16, ha consentito ai contribuenti di estinguere il loro debito con il fisco con il pagamento del solo tributo, degli interessi, dell’aggio (sulla parte capitale) e del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

 

Pertanto, aderendo alla rottamazione è possibile risparmiare:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

 

IN base alla citata norma, era consentito il pagamento dilazionato delle somme dovute (massimo 3 rate nel 2017 con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 con scadenza in aprile e settembre).

 

La rottamazione era preclusa per i contribuenti che avevano ottenuto un provvedimento di rateazione del debito dall’agente della riscossione ma non avevano la rateizzazione con riferimento ai versamenti con scadenza dall’1/10/16 al 31/12/16.

 

Ebbene, il D.L. n. 148/2017 ha modificato (in meglio) su più fronti la disciplina della rottamazione:

  • Per chi aveva già aderito alla precedente rottamazione rateizzando il pagamento delle somme dovute – la scadenza delle rate di luglio e settembre 2017 è stata differita a novembre 2017. A novembre, pertanto, scadono tutte e 3 le rate del 2017. Restano ferme le scadenze di aprile e settembre del 2018;
  • Per chi è stato escluso dalla precedente rottamazione perché non avevano onorato il piano di rateizzazione dell’agente della riscossione per le rate scadenti entro il 31/12/2016 – il debitore può ora aderire alla rottamazione presentando entro il 31/12/17 una istanza all’agente della riscossione. È previsto il pagamento entro il 31/5/18 delle rate scadute del piano di rateizzazione non onorato, nonché il pagamento in 3 rate, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, delle somme della cartella rottamata;
  • Per chi ha una cartella esattoriale riferita a ruoli consegnati all’agente della riscossione dall’1/1/17 al 30/9/17 – riapertura dei termini per aderire alla rottamazione. Per accedere all’agevolazione deve essere presentata un’istanza all’agente per la riscossione. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in max 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

I nuovi modelli per rottamare – Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione, è stato pubblicato il modello DA-2017 da presentare entro il 15/5/18. La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata mediante PEC o presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Dopo aver presentato la domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 30/6/18 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.