Pillole fiscali – marzo 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Quando la forma fa sostanza   Detrazione Iva anche in caso di violazione di obblighi formali La Cassazione, con la sentenza n. 6488 del 16/3/2018, si è occupata della possibilità di detrarre l’Iva nel caso in cui gli obblighi sostanziali siano soddisfatti ma siano stati omessi alcuni
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Quando la forma fa sostanza

 

Detrazione Iva anche in caso di violazione di obblighi formali

La Cassazione, con la sentenza n. 6488 del 16/3/2018, si è occupata della possibilità di detrarre l’Iva nel caso in cui gli obblighi sostanziali siano soddisfatti ma siano stati omessi alcuni obblighi formali, nello specifico sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale

Il professionista può portare in detrazione l’eccedenza IVA anche in assenza della dichiarazione annuale purché rispetti i requisiti sostanziali per poter accedere alla fruizione della detrazione e si attenga al termine del 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

 

 

La (in)certezza del diritto

 

Irap e professionisti

Nella sentenza n. 7718 del 28/3/18 la Cassazione affronta, nello specifico, il tema delle ritenute (illegittime) effettuate dall’ASL a titolo di Irap sui compensi dei medici “intra moenia”.

L’attività libero professionale del medico ospedaliero “intra moenia” rientra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. L’ASL, pertanto, non deve operare ritenute a titolo di Irap sugli onorari dei professionisti.  La trattenuta eventualmente operata è dunque illegittima tuttavia, il medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l’Amministrazione finanziaria, non può richiedere all’Agenzia delle entrate il rimborso della somma non dovuta. A tal fine il professionista, eventualmente, dovrà agire nei confronti dell’ASL.

 

Redditometro

L’Agenzia delle entrate può accertare il reddito del professionista anche in base al cd. Redditometro, ossia una metodologia di accertamento basata sulla capacità di spesa per incrementi patrimoniali del professionista. La sentenza n. 7757 del 28/3/18 della Cassazione affronta il tema della prova contraria del contribuente per giustificare la disponibilità derivanti da liberalità o altra provenienza all’interno della famiglia.

Qualora l’Agenzia determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (cd. redditometro) il professionista può dedurre che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza. In tal caso, il professionista deve fornire la relativa prova con la produzione di documenti, dai quali emerga la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo all’interessato dall’accertamento.

Non costituisce, invece, onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell’impiego proprio di detti redditi per l’acquisizione degli incrementi patrimoniali.

 

“Casa dolce casa…”

 

I fabbricati in rovina e l’IMU

Un fabbricato “in rovina”, ai fini IMU è considerato fabbricato, area fabbricabile o altro? La Cassazione con la sentenza n. 7653 del 28/3/18 precisa l’esatta classificazione del “rudere”

Il fabbricato “in rovina” accatastato come unità collabente (categoria F/2) è escluso da tassazione ai fini ICI (ora ai fini IMU attesa l’identità di presupposti.

Il “rudere”, non è tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, e non è tassabile come area edificabile. La demolizione del rudere restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione in quanto tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.

 

Agevolazione “prima casa

La Cassazione, con la sentenza n.6501 del 16/3/18 è tornata sul tema dei requisiti per ottenere la cd. agevolazione “prima casa”, in questo caso per precisare che una volta richiesto il beneficio in relazione a uno dei requisiti richiesti dalla disposizione, non è possibile evitare la revoca dell’agevolazione dichiarando di avere soddisfatto un requisito diverso da quello per il quale l’agevolazione è richiesta nell’atto notarile.

Per ottenere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, il contribuente deve manifestare espressamente nell’atto di acquisto la volontà di fruire del beneficio. Chi compra un immobile abitativo può sfruttare le relative agevolazioni, tra l’altro, se alternativamente:

  • dichiara nell’atto la volontà di trasferire la residenza entro 18 mesi;
  • dichiara nell’atto che in detto comune svolge la propria attività.

Una volta dichiarato uno dei 2 requisiti, non è possibile adempiere all’obbligo adducendo di aver adempiuto ad altro obbligo, diverso da quello per il quale si è assunto l’impegno nell’atto. In sostanza, se ci si impegna a trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato a nulla vale eccepire che, invece, in detto comune si svolge l’attività lavorativa.

 

“L’istruzione è un diritto costituzionale”

 

Detrazione per gli studenti delle università non statali

Per gli studenti iscritti all’università non statali, per le spese di frequenza di corsi, l’art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir consente di detrarre dall’Irpef dovuta il 19%. La detrazione deve essere calcolata su un importo non superiore a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). Per il periodo d’imposta 2017 gli importi massimi sono stati fissati dal decreto MIUR 28/12/17 (G.U. n.64 del 17/3/18).

Per il 2017 il Miur ha stabilito, distinti per area disciplinare e regione di appartenenza, gli importi indicati per i corsi universitari nella seguente tabella.

Importo massimo detraibile per corsi universitari presso università non statali

Area disciplinare corsi istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

Sanitaria

€ 2.600

€ 2.200

€ 1.600

Scientifico-Tecnologica

€ 3.500

€ 2.400

€ 1.600

Umanistico-sociale

€ 2.800

€ 2.300

€ 1.500

Agli importi può essere sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995.

Es. per uno studente di Ingegneria del Lazio di una università non statale la detrazione potrà essere calcolata su un importo massimo di 2.400 euro.  Pertanto in caso di spesa effettiva pari o superiore a tal importo la detrazione sarà (2.400 x 19%) = 456 euro. In caso di spesa inferiore a 2.400 euro la detrazione dovrà essere calcolata sull’importo effettivo.

Per verificare l’area disciplinare di appartenenza del corso, dovranno essere consultate le tabelle dell’allegato al decreto ministeriale in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Sono stati, inoltre, fissati importi massimi anche per i corsi post laurea.

 

“I figli so’ pezz’ e core”

 

Acquisto strumenti musicali con bonus

Se avete figli iscritti a corsi di musica sappiate che, in caso di acquisto di uno strumento musicale, è ancora possibile godere di una interessante agevolazione in quanto è stato prorogato il bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi (Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 60401 del 19/03/18).

L’art. 1, co. 643, della legge di Bilancio 2018 ha prorogato anche per il 2018 il bonus per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo (o anche un singolo componente, come ad esempio il piatto di una batteria, esclusi i beni di consumo) da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019 per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2.500 euro. Potranno utilizzare lo sconto anche gli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016 e 2017, ma in tal caso, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

Es. Se viene acquistato un violino per un prezzo complessivo, comprensivo di Iva, di 3.660 euro il bonus (lo sconto sul prezzo che il rivenditore è tenuto a praticate) potrà essere calcolata comunque su un importo massimo di 2.500 euro.  Pertanto in caso di spesa effettiva pari o superiore a tal importo il bonus sarà (2.500 x 65%) = 1.625 euro. In caso di spesa inferiore a 2.500 euro il bonus dovrà essere calcolata sull’importo effettivo.

È bene ricordare che possono usufruire del bonus gli studenti iscritti a tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, a licei musicali e coreutici (sezioni musicali), alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione. Il Provvedimento Agenzia Entrate 19/3/18 ha aggiornato, inoltre, l’elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell’agevolazione.

Per ottenere lo sconto occorre consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto un certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto (che riporti cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi).