Pillole fiscali – marzo 2017

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Irap professionisti   Incessante la giurisprudenza della massima Corte che analizza le problematiche relative alla debenza dell’Irap da parte dei lavoratori autonomi. Evidentemente, la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 9451 pubblicata il 10.5.2016, da sola non è sufficiente per risolvere tutte le casistiche sollevate dalle
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Irap professionisti

 

Incessante la giurisprudenza della massima Corte che analizza le problematiche relative alla debenza dell’Irap da parte dei lavoratori autonomi. Evidentemente, la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 9451 pubblicata il 10.5.2016, da sola non è sufficiente per risolvere tutte le casistiche sollevate dalle corti di merito. Si sottolinea che la giurisprudenza nell’ultimo periodo si sta incentrando soprattutto sulla rilevanza o meno dell’ammontare dei costi sostenuti dal professionista per collaborazioni da parte di colleghi (ipotesi di sostanziale subappalto di servizi o di opera professionale).

Poiché nel caso di specie quel che conta a nostro parere non è tanto l’importo quanto il principio sarebbe utile che la cassazione si pronunciasse a SSUU.

 

Autonoma organizzazione con l’impiego non occasionale di lavoro altrui

Cassazione n. 3501 del 9 febbraio 2017 e Cassazione n. 3502 del 9 febbraio 2017

L’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività. A tal fine, è indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, se il professionista fa ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

 

Professionisti che erogano elevati compensi a terzi sono soggetti a Irap

Cassazione n. 3716 del 13 febbraio 2017

Il commercialista che sostiene costi per compensi a terzi (pari ad € 39.832) relativi a “gestioni contabili” effettuate da società di servizi “per conto dello studio” è soggetto a Irap posto che i compensi a terzi corrisposti dimostrano “la sussistenza di uno studio organizzato con diverse collaborazioni esterne”.

 

Professionista che svolge attività presso studi professionali di altri professionisti

Cassazione n. 2920 del 3 febbraio 2017

Con riferimento all’assoggettabilità a Irap del professionista che svolge l’attività presso studi professionali di altri professionisti è stato affermato che:

  • non è soggetto a Irap il professionista che esercita la professione “presso l’ufficio di terzi”, mediante utilizzo dei soli mezzi indispensabili (autovettura e telefono cellulare);
  • se il professionista svolge attività di collaborazione presso studi altrui e in favore dei medesimi (ai quali fattura i compensi, avvalendosi di beni e strumenti di detti studi), una volta escluso l’esercizio in forma associata della professione, posto che manca una delle condizioni per la sussistenza dell’autonoma organizzazione e cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione medesima, non è soggetto a Irap;

 

Società tra professionisti sempre soggetta a Irap

Cassazione n. 2920 del 3 febbraio 2017

  • L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

 

Lo studio associato è soggetto a Irap

Cassazione n. 3585 del 10 febbraio 2017

Lo studio associato configura di per sé presupposto di autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività.

 

I costi presenti in dichiarazione non sono sufficienti a provare la non soggezione a Irap

Cassazione n. 4235 del 17 febbraio 2017

Alla presentazione di un’istanza di rimborso per l’Irap versata, consegue l’onere di dimostrare la fondatezza della pretesa restitutoria (ossia, il carattere indebito del pagamento dell’Irap e, dunque, l’insussistenza dei presupposti di imposta). A tal fine, la presentazione della dichiarazione dei redditi (quadro RE) dalla quale si evincerebbe la limitatezza dei costi non è sufficiente a dimostrare la carenza dei presupposti di imposta, dovendosi (evidentemente) dare evidenza della natura degli stessi e dalla descrizione dei medesimi.

 

 

Varie dalla Cassazione

 

La revoca della precedente agevolazione prima casa non goduta deve essere provata

Cassazione n. 3363 dell’8 febbraio 2017

L’agevolazione prima casa non può essere riconosciuta al contribuente che risulta averne già usufruito su un acquisto precedente. Se il contribuente ha rinunciato alla precedente agevolazione (e ciò non risulta all’amministrazione finanziaria) egli è tenuto a provarlo documentalmente nonostante siano passati più di 10 anni (termine entro cui, in line generale, vi è obbligo di conservazione dei documenti).

 

Contratto di assicurazione vita/capitalizzazione

Cassazione n. 4232 del 17 febbraio 2017

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale  – è il caso dell’esercizio dell’opzione di conversione della pensione integrativa con un importo liquidato una tantum mediante capitalizzazione della rendita acquisita in virtù della polizza previdenziale – ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a)importi maturati fino ai 31/12/00, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, co. 1, lett. a) e 17 del Tuir, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482/1985;

b)per gli importi maturati a decorrere dall’1/1/01 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, co. 1, lett. a) e 17 del Tuir.

 

Agevolazioni fiscali

 

Dichiarazione precompilata – detrazione spese veterinarie

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24 del 26 febbraio 2017

Per la cd. “Dichiarazione precompilata”, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie (per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro fino ad un importo massimo di 387,34 euro); è sufficiente lo scontrino “parlante”.    

Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Sono escluse le spese sostenute:

  • per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
  • in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
  • per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute.

 

Credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza al via

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 33037 del 14/2/17

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2016 per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme oppure spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili (non adibiti ad attività d’impresa o lavoro autonomo) potranno inviare all’Agenzia delle entrate, accedendo al sito agenzia, le domande per il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 fino al 20 marzo.

 

Prorogata la detrazione dell’Iva per acquisti di unità immobiliari

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 9, commi 9-octies

Estesa al 2017 per le persone fisiche la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici.

Più precisamente, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31/12/17, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

 

Interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici

 

Raffica, a tutto campo, di proroghe riferite ad adempimenti fiscali, contributivi e finanziari, in zone terremotate.

 

  1. Sisma del 2016 (Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, nei soli comuni interessati)

 

Proroga della sospensione dei termini e dei versamenti tributari

Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, Articolo 11, comma 1

È stata prorogata la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nelle zone terremotate, scadenti nel periodo compreso tra il 24/8/16 ed il 16/12/16.

Il termine, già differito al 30/9/17 è stato ulteriormente differito al 30/11/17.

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 (quelli colpiti dal sisma dell’ottobre 2016) a decorrere dal 26/10/16.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, dovranno essere effettuati, non più entro il mese di ottobre 2017, bensì entro dicembre 2017.

 

Canone RAI – La riscossione riprenderà a dicembre 2017

Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, Articolo 11, comma 1

Nelle zone colpite dal sisma la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato è effettuata entro il 16/12/17 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il canone tv ad uso privato non è dovuto per l’intero 2° semestre 2016 e per l’anno 2017 se per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo.

 

Atti esecutivi – Sospensione dei termini per la notifica e la riscossione

Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, Articolo 11, comma 2

Nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi dall’1/1/17 al 30/11/17 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione i termini per:

  • la notifica delle cartelle di pagamento;
  • la riscossione delle somme risultanti da:

  • avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e il connesso provvedimento di irrogazione sanzioni;
  • avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute all’Inps di cui all’art. 30 del D.L. n.78/2010;

  • le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.

 

Concessione finanziamenti garantiti da garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi

Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, Articolo 11, commi da 3 a 9

I professionisti aventi la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma:

  • possono chiedere agli istituti di credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30/11/17 per il pagamento dei tributi per i quali l’art. 48 del D.L. n. 189/2016 ha previsto la sospensione del versamento, nonché per i tributi dovuti dall’1/12/17 al 31/12/17;
  • possono richiedere il finanziamento di cui sopra o un’integrazione del medesimo, da erogare il 30/11/18, per il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1/1/18 al 31/12/18.

La quota capitale dovrà essere restituita, rispettivamente a partire dall’1/1/20 e dall’1/1/21 in 5 anni.

 

Proroga rottamazione delle cartelle di pagamento

Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, Articolo 11, comma 10

Prorogata al 31/3/18, per le sole popolazioni residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, la data entro cui potrà essere presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. Sono, inoltre, prorogate di 1 anno tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.

Pertanto, il pagamento dilazionato dovrà essere effettuato in rate di pari ammontare – massimo 3 nel 2018, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2019, pari al restante 30% – sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1/8/18.

Per il 2018 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; mentre per il 2019 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre.

 

Proroga della sospensione dei termini di pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 14, comma 2

Per i soli soggetti danneggiati dal sisma che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale è stata prorogata di 6 mesi la sospensione dei termini di pagamento delle utenze già disposta dall’Authority, per i settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della RAI.

 

Proroga Imposta di bollo –  esenzione per tutto il 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 14, comma 4

Nei comuni interessati dal sisma sono esentate fino al 31/12/17 dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla PA in relazione agli eventi Sismici le persone fisiche residenti o domiciliate nei medesimi comuni.

 

Mutui – Proroga della sospensione del pagamento per tutto il 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 14, comma 6

Prorogata al 31/12/17 la sospensione del pagamento di mutui, finanziamenti e canoni di leasing relativamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. In particolare, la proroga della sospensione riguarda pagamenti di:

  • rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensivi dei relativi interessi;
  • canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività professionale svolta nei medesimi edifici;
  • canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività professionale.

 

  1. Sisma del 2012 (Emilia Romagna, nei soli comuni interessati)

 

Proroga della esenzione Imu per i fabbricati danneggiati

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 14, commi 6-bis

Prorogata l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, prevista fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/17, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma 2012 – distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

 

Mutui – Proroga della sospensione del pagamento per tutto il 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, Articolo 14, comma 6-quater

Prorogato al 31/12/17 per i soggetti residenti o con sede operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 il termine ultimo di sospensione del pagamento delle rate mutui relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività economica svolte nei medesimi edifici, che hanno ottenuto la sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari.