Pillole fiscali – maggio 2019

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi   Per la professione   Professionisti in regime forfettario   La partecipazione al 50% della S.r.l. ne determina il controllo Agenzia delle entrate, risposta n. 146 del 20/5/19 e n. 151 del 21/5/19 Il professionista che ha una partecipazione del 50% in una S.r.l. di cui è amministratore la
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Per la professione

 

Professionisti in regime forfettario

 

La partecipazione al 50% della S.r.l. ne determina il controllo

Agenzia delle entrate, risposta n. 146 del 20/5/19 e n. 151 del 21/5/19

Il professionista che ha una partecipazione del 50% in una S.r.l. di cui è amministratore la quale svolge un’attività con lo stesso codice ATECO dell’attività svolta in proprio integra la causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014 e pertanto, fermo restando che può applicare il regime forfetario nel 2019, ne decade dall’1/1/20.

Tuttavia, qualora il professionista non effettui alcuna prestazione di servizi (a qualsiasi titolo, compresa l’attività di amministratore) nei confronti della s.r.l. controllata dal 10/4/19, e se il professionista cessa dalla carica di amministratore della s.r.l., potrà continuare ad applicare il regime agevolato anche dopo il 2019.

 

Il pensionato “ per obbligo di legge” può accedere al regime

Agenzia delle entrate, risposta n. 161 del 27/5/19

Un professionista che ha svolto attività di lavoro dipendente fino al 2017, anno in cui è andato in pensione, che esercita un’attività professionale, in via prevalente, nei confronti dell’ex datore di lavoro può utilizzare il regime forfettario se il pensionamento è intervenuto per obbligo di legge.

 

Il dipendente di un ente pubblico che vince un concorso per un rapporto di lavoro autonomo può applicare il regime forfettario

Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 28/5/19

Un dipendente di un ente pubblico che risulta vincitore di un concorso che gli consente di instaurare un rapporto di lavoro autonomo con lo stesso ente, non ricade nella causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014 e, pertanto, può applicare il regime forfettario.

 

Se i codici ATECO non corrispondono all’attività effettivamente esercitata prevale quest’ultima

Agenzia delle entrate, risposta n. 169 del 30/5/19

Un professionista detiene 2 quote di partecipazione di minoranza in 2 S.r.l. di cui è amministratore unico (le altre quote sono detenute da familiari), che svolgono attività con codici Ateco diversi da quello della propria attività professionale. In tale situazione, che secondo i criteri stabiliti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/2019 non ricadrebbe nella causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014, la stessa Agenzia, valorizzando il fatto che il professionista ritrae la maggior parte dei suoi compensi dall’attività di amministratore delle suddette S.r.l. controllate (indirettamente, tramite i familiari), ha affermato che al fine di verificare la riconducibilità delle 2 attività esercitate (quella del professionista e quella delle S.r.l.) valgono le attività effettivamente esercitate a prescindere dalle sezioni ATECO dichiarate.

Di conseguenza, il professionista, fermo restando che può applicare il regime forfettario nel 2019, ne decade dal 2020.

 

Attività di lavoro dipendente svolta contemporanea a un’attività professionale nei confronti dello stesso ente

Agenzia delle entrate, risposta n. 170 del 30/5/19

Un medico che svolge l’attività di Medico Aiuto c/o UO Cardiologia (lavoro dipendente) e l’attività di Medico Professionista Cardiologo per prestazioni professionali extra SSN (lavoro autonomo) per lo stesso ente, potrà applicare il regime forfettario in quanto non ricade nella causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014 a condizione che il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) non subisca alcuna modifica sostanziale volta a traslare il reddito dall’attività di lavoro dipendente a quella di lavoro autonomo.

 

Se la S.r.l. controllata è liquidata prima dell’avvio dell’attività professionale il regime è applicabile

Agenzia delle entrate, risposta n. 171 del 30/5/19

Il socio di maggioranza di una S.r.l. che nel 2019 liquida e cancella dal registro delle imprese la S.r.l. e successivamente, sempre nel 2019, apre la partita IVA come professionista può applicare il regime forfettario, anche se dovesse svolgere un’attività che ricade nella medesima sezione di codici Ateco dell’attività precedentemente svolta dalla società.

 

Il professionista che ha lavorato come dipendente all’estero può applicare il regime forfettario anche se svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro

Agenzia delle entrate, risposta n. 173 del 30/5/19

Il professionista che effettua prestazioni nei confronti di un soggetto estero, con il quale, nei 2 anni precedenti, è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente, può applicare il regime forfettario in quanto la fattispecie non rappresenta un’artificiosa trasformazione dell’attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

 

Quando l’attività è riconducibile a quella della S.r.l. controllata

Agenzia delle entrate, risposta n. 137 del 13/5/19

Se le attività effettivamente esercitate dal professionista e dalla società controllata sono da ricondursi a due sezioni ATECO differenti, non è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 e , pertanto, il professionista può applicare il regime forfettario.

 

Da minimo a forfetario il passaggio è automatico

Agenzia delle entrate, risposta n. 140 del 14/5/19

Se un professionista “minimo” nel corso dell’anno supera i 45.000 euro di incassi passa automaticamente in regime forfetario il cui limite è fissato in 65.000 euro, senza dunque dover necessariamente versare l’Iva su tutti gli incassi dell’anno.

               

Rapporti con il datore di lavoro

Agenzia delle entrate, risposta n. 134 del 6/5/19

Se per l’anno 2019 i compensi percepiti dal professionista dall’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50% del fatturato complessivo, non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del co. 57, dell’art. 1, della legge n. 190/2014 e, pertanto, il professionista può applicare il regime forfetario.

 

Professionisti e Iva

 

Fattura semplificata – soglia a 400 euro

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 10 maggio 2019 (G.U. n.120 del 24/5/19)

Innalzato da 100 a 400 euro l’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

 

Estinzione del cessionario – rivalsa IVA da accertamento

Agenzia delle entrate, risposta n. 176 del 31/5/19

Il diritto di rivalsa IVA non è esercitabile in caso di estinzione del cessionario/committente.       

 

Servizio di consultazione delle e-fatture

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 164664 del 30/5/19

Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1/7 al 31/10/19. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31/5 – 2/9), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

 

Note di debito – Sistema di interscambio

Agenzia delle entrate, risposta n. 172 del 30/5/19

Nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, il SdI esclude qualsiasi “richiesta” (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa (si tratti, ad esempio, delle note di debito “anomale” del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi).

 

Professionisti …altre news

 

Irap – associazione professionale – compensi percepiti dai singoli professionisti per collegi sindacali e C.d.A.

Cassazione n. 12495 del 10/5/19

L’associazione professionale è soggetta a IRAP senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Tuttavia, ciò non riguarda l’esercizio da parte dei singoli professionisti anche dell’attività di sindaco o di componente di organi di amministrazione e controllo di enti e società, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale. In tal caso,  l’associazione professionale che chiede il rimborso dell’Irap relativa a tali compensi è tenuta a provare l’assenza delle condizioni di legge che determinano l’imposizione e la possibilità di scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto all’attività individuale.

 

Professionisti – deduzione spese per ristrutturazione straordinaria dello studio anche se non è di proprietà

Cassazione n. 11907 del 7/5/19

Il professionista che utilizza per lo svolgimento della propria attività professionale in comodato d’uso gratuito un appartamento del coniuge, può dedurre dal proprio reddito le spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione straordinaria dell’immobile nonostante il bene strumentale non sia di sua proprietà.

 

STP – voti non proporzionali alle partecipazioni

CNDCEC, pronto ordini n. 79/2019

Ai soci di una STP possono essere riconosciuti diritti di voto non proporzionali alle partecipazioni, fermo restando la condizione per cui ai soci professionisti deve essere riconosciuta almeno la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni.

 

Far pace con il fisco

 

Definizione agevolata controversie tributarie – esclusi i rimborsi

Agenzia delle entrate, risposta n. 177 del 31/5/19

È stato ribadito che se la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie – controversie pendenti in cassazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 154 del 22/5/19

Se l’istante ha regolarmente pagato il dovuto entro il 7/12/18 è possibile definire in via agevolata le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione e relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi non ancora conclusa.            

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie – avvisi di liquidazione imposta di registro

Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 15/05/19

Non sono definibili in via agevolata le controversie aventi a oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie – somme pagate a titolo provvisorio

Agenzia delle entrate, circolare n. 141 del 14/05/19

L’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio, è scomputabile dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria.

 

Somme iscritte a ruolo – misura degli interessi di mora per ritardato pagamento

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. del 24/5/19            

Passa dal 3,01 al 2,68% il tasso da applicare agli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella (art. 30 del Dpr 602/1973), dall’1/7/19.

 

Definizione liti pendenti – applicazione del 5%

Agenzia delle entrate, risposte n. 156 del 24/5/19 e n. 174 e 175 del 31/5/19

Il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è applicabile solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le condizioni per cui il ricorso penda innanzi alla suprema Corte alla data di vigenza della norma e che l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.    

Non sono definibili con la riduzione al 5% le liti per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa – indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti gradi.

 

Pace fiscale – l’elenco delle violazioni formali definibili

Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 15/05/19

Tra le infrazioni ammesse alla definizione agevolata vi è presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (definibile solo quando l’imposta risulta assolta), l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero l’invio dei questionari con risposte incomplete o non veritiere, l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. L’errata applicazione o non applicazione del reverse charge ma solo se l’imposta è stata regolarmente assolta.

Restano escluse, oltre alle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo, le infrazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, eccetera), quelle relative ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta, l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

Sono escluse anche l’omessa trasmissione delle Cu da parte dei sostituti, l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati e gli errori collegati al visto di conformità, considerate violazioni sostanziali.

 

 

Per la casa

 

Agevolazione “prima casa” – possesso di immobile non idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare

Cassazione n. 13118 del 16/5/19

L’agevolazione “prima casa”  spetta anche all’ipotesi di disponibilità di precedente alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Infatti, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta, acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune, deve esere valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative).

 

Ristrutturazione edilizie – spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell’edificio esistente e con ampliamento

Agenzia delle entrate, risposta n. 150 del 21/5/19

Possono fruire della detrazione per recupero edilizio gli acquirenti di singole unità immobiliari cedute da un’impresa che ha ristrutturato un immobile solamente per le spese riferibili alla parte esistente dell’immobile, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione e ampliamento dell’edificio.       

 

Cedolare secca – locazione di negozi e botteghe

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 17/5/19

Nell’ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2019) rientrano anche i contratti conclusi con conduttori (persone fisiche e società) che svolgono attività commerciale.        

 

Varie

 

Aliquota IVA su confezioni miste di piante aromatiche

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 21/5/19

Si applica l’aliquota più alta prevista tra i diversi componenti alla cessione del misto di erbe aromatiche assoggettate a differenti aliquote Iva, senza che nessun prodotto predomini per quantità e volume sugli altri.

Si applica, invece, l’IVA al 10% per la vendita, nello stesso vassoio, di piante vive appartenenti alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.  

 

Aliquota IVA del 4% – ortaggi grigliati surgelati con aggiunta di olio

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 16 del 15/5/19

Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati, e con l’aggiunta di olio con funzione di anti-agglomerante scontano l’Iva con l’aliquota ridotta del 4%.

 

Sistema tessera sanitaria – termini per l’opposizione

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 9/5/19 (G.U. n.115 del 18/5/19)

L’assistito può accedere al Sistema tessera sanitaria per esprimere la propria opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale accesso potrà essere effettuato dal 9/2 all’8/3 (piuttosto che dall’1 al 28/2) dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.