Pillole fiscali – maggio 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Parcelle alla PA – l’Iva c’è ma non si incassa   Split payment – per il CTU l’Iva non si “splitta” Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 7/05/18 Lo split payment, ossia lo speciale meccanismo di pagamento dell’Iva che si applica anche alle prestazioni dei professionisti
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Parcelle alla PA – l’Iva c’è ma non si incassa

 

Split payment – per il CTU l’Iva non si “splitta”

Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 7/05/18

Lo split payment, ossia lo speciale meccanismo di pagamento dell’Iva che si applica anche alle prestazioni dei professionisti effettuate nei confronti della pubblica amministrazione – secondo cui l’IVA, in deroga alle ordinarie regole di riscossione, non viene corrisposta dalla PA destinataria della fattura ai professionisti (a cui è erogato solo l’imponibile), ma direttamente all’Erario – si arricchisce di nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate circa l’ambito soggettivo e il meccanismo applicativo nei confronti del professionista con incarico di consulente tecnico di ufficio (CTU) conferito dall’Autorità giudiziaria.

Con riferimento all’ambito soggettivo l’Agenzia ha ricordato che con i nuovi soggetti introdotti dalla legge n. 172/2017 è ora obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti nei confronti di:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che, comunque, sono controllate da soggetti pubblici (ad esempio, le fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment;
  • pubbliche amministrazioni;
  • società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

L’Agenzia ha poi precisato che non si applica la scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del professionista con incarico di consulente tecnico di ufficio.

 

 

Abracadabra, ovvero come ti trasformo il reddito dei professionisti in reddito d’impresa

 

1 avvocato produce reddito di lavoro autonomo, 2 o più avvocati in società producono reddito d’impresa

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 del 7/5/18

La qualificazione del reddito delle società costituite fra professionisti, nelle forme societarie previste dal codice civile (S.p.A., S.r.l. S.n.c., S.a.s.), ossia se il reddito da esse prodotto debba essere considerato d’impresa ovvero di lavoro autonomo, registra un nuovo punto a favore di chi ritiene si tratti di reddito d’impresa. Questa volta l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguarda il reddito delle “Società tra avvocati” di cui all’art. 4 bis della legge n. 247/2012.

Dopo il chiarimento del 2014 (Consulenza giuridica 954- 55/2014) con cui era stato affermato che il reddito della società tra professionisti (STP) di cui all’art. 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183/2011, in quanto prodotto da una società, è da considerarsi reddito d’impresa, l’Agenzia conferma la medesima impostazione per le società tra avvocati (STA) di cui all’art. 4 bis della legge n. 247/2012, costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative. Anche per questo tipo di società – in cui, ricordiamo, i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere:

  • avvocati iscritti all’albo ovvero;
  • avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni,

il reddito complessivo è considerato reddito d’impresa. Pertanto, ad esempio, una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.

È bene evidenziare che la società tra avvocati di cui all’art. 4 bis della legge n. 247/2012, per la quale è giunto il chiarimento dell’Agenzia delle entrate, è cosa diversa dalla “Società tra avvocati” (S.t.a.) di cui agli articoli 16 e seguenti del D.lgs. n. 96/2001.

Per quest’ultima, resta fermo il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 118/2003, secondo cui il reddito prodotto dalla S.t.a. deve qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.

Il motivo della diversa qualificazione del reddito tra le prime due società (STP e STA) e la società tra avvocati di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 96/2001 (s.t.a) sta nella forma giuridica prevista.

Per STP e STA le norme istitutive consentono l’adozione di una delle tipologie di società previste dal codice civile (S.p.A., S.r.l. S.n.c., S.a.s.); a tali forme societarie è sempre associata la disciplina fiscale del reddito d’impresa.

Diversamente, le società tra avvocati di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 91/2001 (s.t.a), utilizzano uno schema societario non mutuato dal codice civile, bensì con caratteristiche sue proprie previste dall’art. 16 citato (che solo in via residuale rinvia a quanto previsto per le S.n.c.). In tal caso, l’Agenzia delle entrate, in assenza di uno schermo societario codificato, ha valorizzato l’elemento personale del lavoro dei professionisti qualificando il reddito prodotto come di lavoro autonomo.

 

 

Efficienza energetica degli immobili – più spendi meno spendi

 

Detrazione per interventi di efficienza energetica – più luce su come cedere il relativo credito

Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 18/5/18

Qualche precisazione dell’Agenzia delle entrate in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta per interventi di efficienza energetica; l’agevolazione prevista per chi esegue interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti concessa sotto forma di detrazione (dal 50 all’80%, a seconda del tipo di spese, es, finestre, impianti di climatizzazione ecc.) dall’Irpef.

In particolare, è stato chiarito che tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono cedere il credito corrispondente a favore di

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati (persone fisiche, ma anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata;
  • banche ed intermediari finanziari, ma solo nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

 

 

Cameriere, il conto per favore

 

Cartella di pagamento nulla senza il calcolo degli interessi – senza il conto non pago

Cassazione n. 10481 del 3/5/18

La cartella di pagamento che riporta gli interessi dovuti sul debito tributario, ma senza l’indicazione dei criteri usati per il relativo calcolo è nulla, posto che il contribuente che la riceve non può verificare la correttezza della pretesa dell’Amministrazione finanziaria e, dunque, non può difendersi adeguatamente.

Nonostante i criteri per il calcolo degli interessi siano rigidamente predeterminati per legge e la cartella sia redatta secondo un modello ministeriale che non prevede questa specifica, il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo ed è, pertanto, necessario che vengano indicate le singole aliquote prese a base delle annualità, non essendo possibile inserire solo l’ammontare globale degli interessi dovuti.

 

 

Comunione su un immobile – che si paga se si scioglie?

 

Imposta di registro – lo scioglimento della comunione su un immobile disposto dal giudice si considera divisione non vendita

Cassazione n. 13637 30/5/18

In una fattispecie in cui con sentenza del tribunale civile era stata disposto lo scioglimento della comunione sussistente su un immobile tra un contribuente ed altri condividenti mediante assegnazione dell’intero immobile in comproprietà, per il 50% ciascuno a 2 dei comproprietari e con attribuzione agli altri comproprietari di conguaglio in denaro è stato affermato che, ai fini dell’imposta di registro, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi.

Il principio di diritto a cui si è fatto rinvio (tra le altre Cassazione n. 17512/17) è il seguente: “in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura ad un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l’aliquota di divisione e non quella di vendita; giacché quest’ultima, a norma dell’art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, si applica solo nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante, e limitatamente alla parte in eccedenza.”.

 

 

Come ti prendo le misure …del reddito

 

Redditometro – capacità contributiva a retromarcia

Cassazione n. 12397 del 21/5/18

È legittimo l’accertamento da redditometro, ossia basato sulla capacità di spesa del professionista, che prende in considerazione anche anni successivi a quelli in contestazione e non si limita a tener conto degli elementi indicativi della capacità contributiva emersi esclusivamente negli anni oggetto d’accertamento, con ciò evidenziando l’esistenza di una ulteriore capacità contributiva che pur esplicatasi negli anni immediatamente successivi a quelli in contestazione era sussistente negli anni oggetto di controversia.

In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel prevedere che l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento.

 

 

Non mischiare le carte

 

Irap – professionista che è anche amministratore, sindaco o revisore – meglio distinguere le diverse attività

Cassazione n.  14790 dell’8/5/18

Il professionista (es. commercialista o avvocato) che contemporaneamente svolge anche le attività di amministratore di società, di revisore o sindaco non è soggetto a Irap per la parte di compensi derivanti da quest’ultima attività, purché sia possibile, in concreto, scorporare i compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

Se tale scorporo dei compensi relativi alle diverse attività non è possibile, il professionista paga l’Irap anche per i compensi relativi alla specifica attività.

 

 

Solo per gli amici delle zone colpite dal terremoto

 

Regioni colpite dal sisma – ancora prorogati i termini degli adempimenti fiscali

Art. 1, D.L. n. 55 del 29/5/18 (G.U. n. 123 del 29/5/18)

È stato concesso ancora un po’ di tempo per effettuare gli adempimenti e versamenti tributari e contributivi e per il pagamento del canone RAI alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono state previsti, inoltre, più lunghi tempi di rateizzazione delle somme dovute (60 rate, invece, delle 24 previste in precedenza).   

Queste i nuovi termini e modalità di rateizzazione dei pagamenti.

I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, dal 31/1/19.

Riprendono a decorrere dall’1/1/19:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps;
  • le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;
  • i termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti creditori.

Il pagamento del canone RAI di abbonamento alla televisione è sospeso fino al 31/12/20.

È stata prorogata fino all’1/1/19 la sospensione dei pagamenti delle fatture delle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato, dall’abitazione o dello studio professionale.

La proroga dei versamento dei tributi sospesi al 16/1/19, prevista per le persone fisiche, non riguarda, invece, i professionisti. Solo le persone fisiche che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari prevista per tali territori, potranno riprendere a versare i tributi sospesi senza applicazione di interessi e sanzioni entro il 16/1/19 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, dal 16/1/19.