Pillole fiscali – maggio 2017

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Split payment anche per i professionisti Articolo 1 – decreto-legge 9/2/17, n. 8, convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17) Abrogata la norma che escludeva l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Split payment anche per i professionisti

Articolo 1 – decreto-legge 9/2/17, n. 8, convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17)

Abrogata la norma che escludeva l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente i liberi professionisti).

Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dal 1/7/17 e fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Il meccanismo si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, società controllate direttamente o indirettamente da tali società e società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione.

 

Novità in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti

Articolo 2 –decreto-legge 9/2/17, n. 8, convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17) e dichiarazione resa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate in audizione tenuta presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato del 4/5/2017.

Modificati gli articoli 19, co. 1, e 25, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Per effetto delle modifiche:

–          il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;

–          la registrazione delle fatture deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Nell’Audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali limiti operano “per le fatture emesse e ricevute nel 2017” e non anche per quelle emesse precedentemente e per le quali, in base alla previgente normativa, non risultino scaduti i termini (biennio successivo all’effettuazione dell’operazione) per esercitare il medesimo diritto.

 

Modifiche in materia di compensazioni in F24

Articolo 3decreto-legge 9/2/17, n. 8, convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17) e Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 del 4/5/2017

Ridotta a € 5.000,00 la soglia prima prevista in € 15.000,00 per l’utilizzo in compensazione, senza visto di conformità o attestazione dell’organo di controllo, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Redditi, Irap e Sostituto d’imposta. La norma è in vigore dal 24/4/2017.

L’ufficio procederà al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni in caso di utilizzo in compensazione, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.

Con la risoluzione n. 57 del 4/5/2017, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la riduzione del limite da 15.000 euro a 5.000 euro non riguarda il credito che emerge dalla dichiarazione Iva dell’anno 2016 già presentata prima del 24/4/2017 che resta soggetto al vecchio limite di 15.000,00 euro. Tutte le altre dichiarazioni (Redditi, Irap, sostituto d’imposta) del periodo d’imposta 2016 presentate dopo la predetta data del 24/4/2017 hanno il nuovo limite di 5.000,00 euro. Tale limite si applica anche alle dichiarazioni Iva dell’anno 2016 tardive, vale a dire presentate entro i 90 giorni successivi al 28/2/2017, laddove la trasmissione telematica avvenga (o sia avvenuta) dopo il 23/4/2017.

 

Solo con Entratel o Fisconline le compensazioni in F24

Articolo 3, co. 3 – decreto-legge 9/2/17, n. 8 convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17) e Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 del 4/5/2017

I soggetti titolari di partita Iva, se utilizzano in F24 crediti di qualsivoglia importo, devono utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia, al riguardo, ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.”.

 

 

Aliquote IVA e accise – sterilizzazione delle clausole di salvaguardia

Articolo 9 – decreto legge 24/4/17, n. 50 (G.U. n. 95 del 24/4/17)

Di seguito gli aumenti IVA e accise per effetto della sterilizzazione delle aliquote:

•             IVA ridotta -nel 2018 scende dal 13% al 11,5%;

•             IVA ridotta -nel 2019 scende dal 13% al 12%;

•             IVA ridotta – dal 2020 torna pari al 13%;

•             IVA ordinaria – nel 2018 resta pari al 25%

•             IVA ordinaria – nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4%;

•             IVA ordinaria – nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9%;

•             IVA ordinaria – dal 2021 scende dal 25,9% al 25%;

  • Accise – sterilizzazione per il solo 2018.

 

Ovviamente da qui al 2018 tutto è possibile.

 

 

Condono dei contenzioni fiscali pendenti

Articolo 11 – decreto legge 24/4/17, n. 50 (G.U. n. 95 del 24/4/17)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60esimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Non sono definibili le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Se la controversia concerne esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione.

Se la controversia concerne esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

 

 

La marca da bollo per i documenti richiesti alla PA si acquista online

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/4/17

Sarà possibile pagare la marca da bollo, per i documenti rilasciati dalle P.A., direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. Il primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato è l’Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell’Istituto di InfoCamere (e a seguire anche con carta di credito anche per i non correntisti), è possibile acquistare la marca da bollo digitale.

Il nuovo servizio @e.bollo è disponibile in via sperimentale per alcuni comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso, e Vicenza).

 

 

Nuovo elenco di comuni beneficiari degli interventi per le zone colpite dal terremoto

Articolo 18-undecies – decreto-legge 9/2/17, n. 8 convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17)

È stato predisposto un nuovo elenco (Allegato 2-bis) di comuni che beneficiano delle agevolazioni e dei contributi previsti dal D.L. n. 189/2016. Di conseguenza, nel cd. “Decreto terremoto”, il riferimento agli allegati 1 e 2 deve intendersi, ad ogni effetto giuridico, anche ai nuovi comuni da ultimo individuati nell’allegato 2-bis.

 

Dunque l’elenco completo aggiornato è il seguente.

 

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 (ALLEGATO 1, D.L. 189/2016)

ABRUZZO

 

Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga

  1. Campotosto (AQ);
  2. Capitignano (AQ);
  3. Montereale (AQ);
  4. Rocca Santa Maria (TE);
  5. Valle Castellana (TE);
  6. Cortino (TE);
  7. Crognaleto (TE);
  8. Montorio al Vomano (TE).

LAZIO

Sub ambito territoriale Monti Reatini

  1. Accumoli (RI);
  2. Amatrice (RI);
  3. Antrodoco (RI);
  4. Borbona (RI);
  5. Borgo Velino (RI);
  6. Castel Sant’Angelo (RI);
  7. Cittareale (RI);
  8. Leonessa (RI);
  9. Micigliano (RI);
  10. Posta (RI)

MARCHE

 

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo

  1. Amandola (FM);
  2. Acquasanta Terme (AP);
  3. Arquata del Tronto (AP);
  4. Comunanza (AP);
  5. Cossignano (AP);
  6. Force (AP);
  7. Montalto delle Marche (AP);
  8. Montedinove (AP);
  9. Montefortino (FM);
  10. Montegallo (AP);
  11. Montemonaco (AP);
  12. Palmiano (AP);
  13. Roccafluvione (AP);
  14. Rotella (AP);
  15. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese

  1. Acquacanina (MC);
  2. Bolognola (MC);
  3. Castelsantangelo sul Nera (MC);
  4. Cessapalombo (MC);
  5. Fiastra (MC);
  6. Fiordimonte (MC);
  7. Gualdo (MC);
  8. Penna San Giovanni (MC);
  9. Pievebovigliana (MC);
  10. Pieve Torina (MC);
  11. San Ginesio (MC);
  12. Sant’Angelo in Pontano (MC);
  13. Sarnano (MC);
  14. Ussita (MC);
  15. Visso (MC).

 

 

 

 

 

 

UMBRIA

Area Val Nerina

  1. Arrone (TR);
  2. Cascia (PG);
  3. Cerreto di Spoleto (PG);
  4. Ferentillo (TR);
  5. Montefranco (TR);
  6. Monteleone di Spoleto (PG);
  7. Norcia (PG);
  8. Poggiodomo (PG);
  9. Polino (TR);
  10. Preci (PG);
  11. Sant’Anatolia di Narco (PG);
  12. Scheggino (PG);
  13. Sellano (PG);
  14. Vallo di Nera (PG).

 

 

 

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 26–30 OTTOBRE 2016 (ALLEGATO  2, D.L. 189/2016)

ABRUZZO

 

  1. Campli (TE)
  2. Castelli (TE)
  3. Civitella del Tronto (TE)
  4. Torricella Sicura (TE)
  5. Tossicia (TE),
  6. Teramo (*)

LAZIO

  1. Cantalice (RI)
  2. Cittaducale (RI)
  3. Poggiobustone (RI),
  4. Rieti (*)
  5. Rivodutri (RI)

MARCHE

 

  1. Apiro (MC)
  2. Appignano del Tronto (AP)
  3. Ascoli Piceno (*)
  4. Belforte del Chienti (MC)
  5.  Belmonte Piceno (FM)
  6. Caldarola (MC)
  7. Camerino (MC)
  8. Camporotondo di Fiastrone (MC)
  9.  Castel di Lama (AP)
  10.  Castelraimondo (MC)
  11.  Castignano (AP)
  12.  Castorano (AP)
  13.  Cerreto D’esi (AN)
  14.  Cingoli (MC)
  15.  Colli del Tronto (AP)
  16.  Colmurano (MC)
  17.  Corridonia (MC)
  18.  Esanatoglia (MC)
  19.  Fabriano (AN) (*)
  20.  Falerone (FM)
  21.  Fiuminata (MC)
  22.  Folignano (AP)
  23.  Gagliole (MC)
  24.  Loro Piceno (MC)
  25.  Macerata  (*)
  26. Maltignano (AP)
  27. Massa Fermana (FM)
  28.  Matelica (MC)
  29.  Mogliano (MC)
  30.  Monsapietro Morico (FM)
  31. Montappone (FM)
  32. Monte Rinaldo (FM)
  33. Monte San Martino (MC)
  34. Monte Vidon Corrado (FM)
  35. Montecavallo (MC)
  36. Montefalcone Appennino (FM),
  37. Montegiorgio (FM),
  38. Monteleone (FM),
  39. Montelparo (FM),
  40. Muccia (MC)
  41. Offida (AP)
  42. Ortezzano (FM)
  43. Petriolo (MC)
  44. Pioraco (MC)
  45. Poggio San Vicino (MC)
  46. Pollenza (MC)
  47. Ripe San Ginesio (MC)
  48. San Severino Marche (MC),
  49. Santa Vittoria in Matenano (FM)
  50. Sefro (MC)
  51. Serrapetrona (MC)
  52. Serravalle del Chienti (MC)
  53. Servigliano (FM)
  54. Smerillo (FM)
  55. Tolentino (MC)
  56. Treia (MC)
  57.  Urbisaglia (MC)

UMBRIA

  1. Spoleto (PG) (*)

Per i comuni evidenziati con (*) le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 del decreto legge si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale, azienda) con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi della legge n. 445 del 2000 (art. 1, c.1, D.L. 189/2016).

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 18 GENNAIO 2017 (ALLEGATO  2-BIS, D.L. 189/2016)

ABRUZZO

 

  1. Barete (AQ)
  2. Cagnano Amiterno (AQ)
  3. Pizzoli (AQ)
  4. Farindola (PE)
  5. Castelcastagna (TE)
  6. Colledara (TE)
  7. Isola del Gran Sasso (TE)
  8. Pietracamela (TE)
  9. Fano Adriano (TE)

 

I soggetti interessati alle disposizioni agevolative potrebbero essere localizzati anche in comuni non indicati negli elenchi citati, con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni individuate. Su richiesta gli interessati che dimostrino tramite perizia asseverata il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi negli immobili e gli eventi sismici del 24 agosto u.s., 26 ottobre u.s., e 18 gennaio u.s., potranno fruire delle disposizioni di favore.

 

Ulteriore proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari nelle zone colpite dal terremoto

Articolo 43 – decreto legge 24/4/17, n. 50 (G.U. n. 95 del 24/4/17)

Ancora una proroga dei termini di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, nonché di inizio del periodo di rateizzazione del pagamento delle somme oggetto di sospensione per le zone colpite dal sisma:

  • versamenti e adempimenti tributari sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.12.17;
  • gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018;
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme atti esecutivi dell’agenzia delle entrate nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali, sono sospesi fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari;
  • la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 febbraio 2018.

 

Territori colpiti dal sisma – istituita la Zona Franca Urbana anche per i professionisti

Articolo 46 – decreto legge 24/4/17, n. 50 (G.U. n. 95 del 24/4/17

I professionisti che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016 saranno esonerati per il 2017 e 2018 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo.