Pillole fiscali – luglio 2017

Jobs act lavoro autonomo – Legge 22 maggio 2017, n. 81 Con il Jobs act lavoratori autonomi, sono state estese una serie di tutele anche ai rapporti di lavoro autonomo, ossia quei rapporti in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
Jobs act lavoro autonomo – Legge 22 maggio 2017, n. 81

Con il Jobs act lavoratori autonomi, sono state estese una serie di tutele anche ai rapporti di lavoro autonomo, ossia quei rapporti in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le seguenti disposizioni civilistiche/commerciali e previdenziali, riguardano, dunque, anche i professionisti.

 

1)Tutele civilistiche/commerciali

 

Tutela del professionista nelle transazioni commerciali  

Articolo 2

Le disposizioni sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – come ad esempio la previsione degli interessi di mora e delle spese di recupero in caso di mancato tempestivo pagamento – di cu al D.lgs. n. 231/2002, si applicheranno, salvo l’applicazione di disposizioni più favorevoli, anche alle transazioni commerciali tra:

  • professionisti;
  • professionisti e imprese;
  • professionisti e PA.

 

Applicazione delle clausole e condotte abusive ai rapporti del professionista

Articolo 3, comma 1 – 3

Sarà considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. 

Sono, altresì, considerate abusive e prive di effetto:

  • le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso;
  • le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.  

In tali casi il professionista ha diritto al risarcimento dei danni.

 

Divieto di abuso di dipendenza economica delle controparti contrattuali

Articolo 3, comma 4

Sono state estese ai rapporti contrattuali dei professionisti le disposizioni dell’art. 9 della legge n. 192/1998, che vietano l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un cliente/fornitore. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un soggetto è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un altro soggetto, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

 

Apporti originali e invenzioni del professionista

Articolo 4

I diritti di utilizzazione economica di apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettano al professionista, secondo le disposizioni di cui alla n. 633/194 e al codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005.  Detta disposizione non si applica nel caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

 

2)Tutele previdenziali

 

Congedo parentale per lavoratori autonomi

Articolo 8, commi 4 – 7

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della legge 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’art. 59, co. 16, della L. n. 449/1997- hanno diritto a un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Le disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.  

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.  

Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo a detta contribuzione.  

Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il 1° anno di vita del bambino viene corrisposto – a prescindere dal requisito contributivo delle 3 mensilità di contribuzione maggiorata – anche alle lavoratrici/lavoratori che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.  

 

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio    

Articolo 14

Gravidanza, malattia e infortunio di professionisti che prestano l’attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. In caso di:

  • maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle professioniste da parte di altri professionisti di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali;
  • malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. 

 

Lavoro autonomo – formazione, trasferte e incasso con assegni

 

Integrale deducibilità delle spese di formazione

Articolo 9 Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Jobs act)

Il professionista potrà dedurre integralmente dal suo reddito, a decorrere dal 2017:

  • le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno (entro il limite annuo di 10.000 euro);
  • le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente (entro il limite annuo di 5.000 euro);
  • gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. 

 

Modifiche alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8, commi 1 e 2 Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Jobs act)

A partire dal 2017, queste le novità per le spese relative alla esecuzione dell’incarico del professionista:

  • le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande – sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente – sono deducibili senza considerare i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti, stabiliti in linea generale per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dall’art.54, co.5, 1° periodo, del Tuir;
  • tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista; come tali, non concorrono alla formazione del suo reddito.

 

 

Professionista incassa con assegno dal cliente – quando gli forma reddito

Cassazione n. 15439 del 21/6/17

In caso di percezione di compensi mediante assegno bancario, la disponibilità della somma per il professionista coincide con il momento della percezione del titolo di credito. Non rileva, invece, che il relativo importo, versato sul c/c di pertinenza del contribuente, viene reso disponibile come valuta in un momento successivo (anche nel periodo d’imposta successivo se l’assegno è consegnato al professionista gli ultimi giorni dell’anno), ovvero che il compenso viene regolarmente fatturato nel periodo d’imposta successivi con versamento delle relative imposte.

 

I Professionisti entrano nello split payment

 

Modifiche allo Split payment

Articolo 1, commi 1-4 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17) – Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 27/6/17 (G.U. n.151 del 30/6/17)

È stata modificata la disciplina dello Split Payment di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.17.

Lo split Payment, ossia il meccanismo della scissione dei pagamenti secondo cui è la stessa PA committente a versare l’Iva all’erario, si applica anche alle prestazioni dei professionisti che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d’imposta sul reddito.

È stato, inoltre, esteso il meccanismo dello split payment nei riguardi dei seguenti soggetti:

  • a tutti i soggetti che risultano inclusi nel conto consolidato della PA di cui all’art. 1, co. 2, della legge n.196/2009, qualunque veste giuridica rivestano;
  • a tutte le società controllate dalla PA centrale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della PA centrale, diretto o indiretto;
  • alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana;

Il decreto del MEF 26/7/17 ha fornito le disposizioni attuative.

A richiesta dei professionisti, le PA committenti dovranno rilasciare un documento che attesta la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. I professionisti in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime.

Le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

 

 

La detrazione dell’Iva riferita alle fatture d’acquisto accorcia i tempi

 

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva

Articolo 2 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

Sono stati ridotti i termini entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dall’1/1/17.

In particolare, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Le fatture di acquisto dovranno essere annotate nell’apposito registro prima della liquidazione periodica, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale dell’anno in cui è stata ricevuta la fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Visto di conformità e compensazioni in F24

 

Compensazioni – si abbassa la soglia oltre la quale è necessario il visto di conformità

Articolo 3 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

È stata ridotta da 15.000 euro a 5.000 euro la soglia prevista per l’utilizzo in compensazione orizzontale, senza visto di conformità o attestazione dell’organo di controllo, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Redditi, Irap e Sostituto d’imposta. Al di sopra della nuova soglia di 5.000 euro è necessaria l’apposizione sulla relativa dichiarazione del visto di conformità di un professionista abilitato o la sottoscrizione dell’organo di controllo.

L’utilizzo in compensazione oltre la soglia di 5.000 euro riguarda anche il credito Iva infrannuale e il visto di conformità che deve essere apposto sulla dichiarazione TR da cui emerge il credito.

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo massimo compensabile il modello F24 viene scartato.

 

Compensazione in F24 – Entratel o Fisconline obbligatori per i titolari di partita Iva

Articolo 3, comma 3 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

Per i professionisti titolari di partita Iva è stato esteso l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) per la trasmissione di modelli F24 nei quali sono presenti crediti utilizzati in compensazione. Si tratta di una disposizione che riguarda compensazioni di qualsiasi importo e di qualunque tipo. Pertanto, a tal fine, i professionisti non potranno più utilizzare l’home banking. Sono tuttavia escluse da tali obblighi (Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017) le compensazioni in F24 di stessi tributi (es. credito Iva utilizzato per acconto Iva; credito Irpef utilizzato per acconto Irpef).

 

Somme iscritte a ruolo – è ancora possibile compensarle con i debiti della PA

Articolo 9-quater Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

I professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione potranno eventualmente, anche nel 2017, compensare le cartelle esattoriali con detti crediti.

 

Muoiono gli studi di settore, nascono gli indici di affidabilità

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore

Articolo 9 bis Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale prenderanno gradualmente il posto degli studi di settore, anche per i professionisti. Gli indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. In relazione ai diversi livelli di affidabilità saranno riconosciuti determinati benefici:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

 

Tuttavia, le disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore non cessano immediatamente, bensì cesseranno di avere effetti con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicheranno i singoli indici, i quali saranno introdotti gradualmente con decreto ministeriale.

 

 

La Cassazione vaglia il redditometro

 

 

Redditometro – le spese possono essere giustificate con il mutuo

Cassazione n. 11082 del 5/5/17                                      

Il redditometro, l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente, può essere disattivato dalla prova che le spese sono giustificate da disponibilità economiche derivanti dalla stipula di un mutuo.

 

Redditometro – il reddito deve consentire di pagare il mutuo

Cassazione n. 15399 del 21/6/17                 

A fronte della corretta (e non contestata) applicazione dei fattori-indice, l’Amministrazione non ha ulteriori oneri, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e la prova documentale sulla entità degli ulteriori redditi e sulla durata del loro possesso ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. L’affermazione del contribuente che le rate del mutuo sono state pagate grazie a donazioni in contanti da parte di parenti è insufficiente.

 

Redditometro – le spese possono essere giustificate con l’eredità

Cassazione n. 13246 del 25/5/17

Il redditometro è disattivato quando le spese possono essere giustificate da disponibilità provenienti dalla vendita di immobili ricevuti in eredità.

 

Redditometro – le auto storiche hanno la stessa manifestazione di capacità contributiva delle auto nuove

Cassazione n. 15899 26/6/17  

Nel redditometro alle autovetture storiche non può essere attribuito un diverso valore, rispetto a quello determinato per le auto ai sensi dei D.M. del 1992 che indicano gli indici di capacità contributiva associati a determinate spese, sulla base della mera constatazione che le auto storiche non sono, per le loro particolari caratteristiche e per le limitazioni particolari cui sono soggette, equiparabili alle autovetture di normale utilizzo. Pertanto, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei c.d. redditometri, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi nella disciplina applicabile alcuna precisazione o restrizione al riguardo.

 

Il condono dei contenziosi in essere

 

Definizione agevolata dei ricorsi tributari – è possibile risparmiare le sanzioni

Articolo 11 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

I ricorsi in commissione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definiti mediante pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in I grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili in maniera agevolata le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Gli enti territoriali potranno stabilire entro il 31/8/17, l’eventuale applicazione alle controversie in cui sono parti in causa.

Per le controversia relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’importo può essere pagato in un’unica soluzione o a rate.  Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

 

Acquisto immobili nelle zone ad elevato rischio sismico

 

Zone a rischio sismico 1 – l’acquisto degli immobili è agevolato

Articolo 46-quater Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)

Per l’acquisto di unità immobiliari nei comuni che ricadono nelle zone classificate a rischio sismico 1 (per l’individuazione vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28/5/06) l’acquirente può fruire di detrazioni fiscali nella seguente misura:

-del 75% (in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore)

-dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore)

del prezzo della singola unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Gli immobili devono essere venduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato interventi di ristrutturazione edilizia da cui derivi una riduzione del rischio sismico – realizzati, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. 

I beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.