Pillole fiscali – giugno 2017

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per l’attività professionale   Comunicazioni Iva del 1° trimestre 2017 – proroga al 12 giugno Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22/5/17 (G.U. n.124 del 30/5/17 È stato posticipato dal 31/5 al 12/6 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per l’attività professionale

 

Comunicazioni Iva del 1° trimestre 2017 – proroga al 12 giugno

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22/5/17 (G.U. n.124 del 30/5/17

È stato posticipato dal 31/5 al 12/6 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre del 2017.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è il nuovo adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 a decorrere dall’1/1/17 per i soggetti passivi Iva, i quali devono trasmettere trimestralmente, in via telematica, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

 

Irap versata prudenzialmente – Istanza di rimborso – è il professionista a dover provare che l’imposta non è dovuta

Cassazione n 10535 del 28/4/17

Il professionista che ha già versato l’Irap e che ne chiede invano il rimborso all’Agenzia delle entrate adducendo l’inesistenza del presupposto del tributo, in giudizio sarà tenuto a provare il carattere indebito del pagamento e, dunque, l’insussistenza dei presupposti di imposta, posto che l’onere della prova spetta al ricorrente e non all’amministrazione finanziaria.

 

Irap – Studio associato – l’Irap si applica a prescindere dall’accertamento in concreto della sussistenza di un’autonoma organizzazione

Cassazione n. 12763 del 19/5/17

L’esercizio della professione nella forma dello studio associato costituisce di per sé presupposto dell’Irap. In tal caso, dunque, l’Irap è dovuta per l’esercizio dell’attività in forma associata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per verificare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

 

Tirocinanti – è possibile applicare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

Consiglio nazionale commercialisti, P/O 5433 del 15/5/17

Al tirocinante del vostro studio si può applicare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli artt. 41 – 47 del D.lgs. n.81/2015. Si tratta di una forma di apprendistato applicabile a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche che può avere una durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato (18 mesi).

 

Avvocati – possono abilitarsi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali

Ministero dell’economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11106

Gli avvocati possono effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle domande di volture catastali. I professionisti devono comunque presentare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate per ottenere l’abilitazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto 31/7/98.

 

CASA DOLCE CASA

 

Agevolazione prima casa – con un atto successivo è possibile cambiare il requisito per cui si chiede l’aliquota ridotta

Ministero dell’economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11109

Per usufruire dell’imposta ridotta (imposta di registro con aliquota del 2%, ovvero Iva al 4%) sull’acquisto dell’immobile da adibire a “prima casa” uno dei requisiti è quello di obbligarsi a trasferire la residenza della famiglia nell’immobile acquistato entro 18 mesi dall’atto, ovvero di svolgere la propria attività nel comune dove è situato l’immobile.

I due requisiti sono tra loro alternativi e devono essere dichiarati nell’atto di acquisto dell’immobile. Una volta “scelto” quale dei 2 requisiti utilizzare per fruire dell’agevolazione è poi necessario realizzarlo per evitare di incorrere nella decadenza dall’agevolazione.

Se nell’atto d’acquisto della casa si è dichiarato che entro 18 mesi si trasferirà nell’immobile la residenza, occorre poi rispettare tale impegno, a pena di decadenza dal beneficio. In sede giudiziale non ci si può difendere dalle pretese dell’Agenzia delle entrate affermando la presenza dell’altro requisito agevolativo, vale a dire che si esercita la propria attività nel comune in cui si trova l’immobile, ancorché non si sia trasferita la residenza.

Tuttavia, al riguardo, è stato chiarito che il contribuente che acquista l’immobile dichiarando nell’atto l’intenzione di trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza si trovi nella condizione di non poter adempiere all’impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando se ricorre il caso di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato.

Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza, se il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato.

L’apparente apertura ministeriale segue in realtà un recente orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo cui la modifica dell’atto di compravendita in relazione al requisito per cui si chiede l’agevolazione è sempre possibile se è registrato prima della notifica dell’avviso di liquidazione e sanzioni emesso per il recupero dei benefici fiscali (che può essere emesso dall’Agenzia delle entrate entro 3 anni dall’atto).

 

Agevolazione prima casa – spetta anche se il coniuge ha una diversa residenza anagrafica rispetto all’abitazione principale

Cassazione n. 13070 del 24/5/17

L’agevolazione “prima casa” spetta al contribuente per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine rileva la residenza della famiglia, non essendo invece significativo il fatto che il coniuge della stessa abbia la formale residenza presso un diverso immobile in altro Comune.