Pillole fiscali – gennaio 2018

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per il professionista   Spesa carburante – deducibile solo se pagata con carte di credito/debito o prepagate Art. 1, co. 922 e 927, Legge 27/12/17, n. 205 Dall’1/7/18 la spesa per carburante per autotrazione sarà deducibile ai sensi del novellato art. 164 del Tuir, e l’iva detraibile nella
A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per il professionista

 

Spesa carburante – deducibile solo se pagata con carte di credito/debito o prepagate

Art. 1, co. 922 e 927, Legge 27/12/17, n. 205

Dall’1/7/18 la spesa per carburante per autotrazione sarà deducibile ai sensi del novellato art. 164 del Tuir, e l’iva detraibile nella misura prevista, solo se il pagamento è effettuato con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

 

Iva – per l’applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva c’è una sanzione più lieve

Art. 1, co. 935, Legge 27/12/17, n. 205

Per il professionista che detrae l’Iva in misura superiore a quella effettiva – in conseguenza dell’applicazione, da parte del cedente o prestatore, dell’Iva in misura superiore a quella effettiva – è prevista una sanzione da 250 euro a 10.000 euro, fermo restando il diritto alla detrazione dell’Iva addebitatagli in misura eccedente.

La detrazione dell’Iva è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

Registri Iva – potranno essere stampati anche solo in occasione di una verifica

Art. 19-octies, co. 6 , D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Potranno essere stampati direttamente in occasione di accesso, ispezione o verifica, e a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, i registri delle fatture emesse e il registro Iva acquisti tenuti con sistemi elettronici.

 

Spesometro – sanatoria e trasmissione semestrale per opzione

Art. 1-ter, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Per le comunicazioni Iva effettuate per il 1° semestre 2017 non saranno applicate sanzioni per errata trasmissione dei dati se i dati esatti sono inviati entro il 28/2/18.

Inoltre, per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse/ricevute, i professionisti possono:

  • In via opzionale trasmettere i dati con cadenza semestrale (partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, data e al numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata e imposta, tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura);
  • trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse/ricevute inferiori a 300 euro, registrate cumulativamente (partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, data e numero del documento riepilogativo, imponibile complessivo e ammontare dell’Iva complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).

 

Spesometro – nuovi termini di presentazione per il 2018

Art. 1, co. 932, Legge 27/12/17, n. 205 

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre 2018 deve essere effettuata entro il 30/9/2018

 

Split payment – altri soggetti interessati

Art. 3, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Lo split payment è stato esteso a:

  • società controllate, direttamente o indirettamente, dalle PA centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle PA locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza;
  • aziende speciali, enti pubblici economici e società, partecipate in misura maggioritaria (pari o superiore al 70% del capitale) dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dalle loro controllate.

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 %.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1/1/18.

 

Aumento dell’Iva parzialmente differito dal 2018 al 2019 

Art.5, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Gli aumenti delle aliquote Iva già previsti per il 2018 dalla legge di Stabilità 2015, saranno più contenuti rispetto a quanto in precedenza stabilito. In particolare, l’aliquota del 10%:

  • dall’1/1/18 – è incrementata dell’1,14% anziché dell’1,5%;
  • dall’1/1/19 –è incrementata di un ulteriore 0,86% invece dello 0,5%.

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale – l’applicazione è differita al 2018

Art. 1, co. 931, Legge 27/12/17, n. 205

Piuttosto che dal 2017 l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale slitta al 2018. Per il 2017 si applicheranno ancora gli studi di settore a tutti i soggetti.

 

Dichiarazione dei redditi e Irap – nuovi termini di presentazione periodo d’imposta 2017

Art. 1, co. 932, Legge 27/12/17, n. 205

La presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap di persone fisiche, società di persone o associazioni è fissata al 31/10/2018 (è da ritenersi possa comprendersi anche i liberi professionisti, nonché le società di persone tra professionisti). Nessuna modifica per le società di capitali (tra quei quelle tra professionisti) con periodo d’imposta a cavallo d’anno il termine resta fissato alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

 

Se ho dipendenti – dichiarazioni dei sostituti d’imposta – nuovi termini di presentazione

Art. 1, co. 933, Legge 27/12/17, n. 205

I professionisti che hanno dipendenti e che quindi operano come sostituti di imposta effettuando le ritenute devono trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni relativa all’anno solare precedente entro il 31/10.

 

Se ho dipendenti – autoveicoli –– il calcolo del Fringe benefit 2018

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.302 del 29/12/17)

Sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio per il 2018 di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, utilizzabili ai sensi dell’art.51, co.4 Tuir ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per il calcolo del fringe benefit si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

 

Termine per adempimenti – un provvedimento dell’Agenzia entrate potrà prorogarli in determinati casi

Art. 19-octies, co. 4 – 5 , D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Basterà un provvedimento del direttore dell’Agenzia, in caso di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti, per prorogare i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Per la proroga dei termini di versamento resta invece necessario un apposito decreto.

 

Per gli avvocati

 

Società tra avvocati – la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra avvocati”

Art. 1, co. 443 – 444, Legge 27/12/17, n. 205

L’indicazione “società tra avvocati” deve essere contenuta nella denominazione sociale delle società tra avvocati di cui all’art. 4 bis della legge n. 247/2012, in qualunque forma costituite.

Le società tra avvocati devono applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/1980, ai corrispettivi che rientrano nel volume di affari ai fini dell’IVA, il cui importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

Avvocati e altre professioni regolamentate – equo compenso e clausole vessatorie

Art. 19-quaterdecies, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

È definito equo compenso dei liberi professionisti il corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012.

Sono considerate vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

 

 

Cosa posso detrarre dalle tasse per me e per le persone a carico

 

Proroga bonus ristrutturazioni edilizie

Art. 1, co. 3, Legge 27/12/17, n. 205

Prorogata fino al 31/12/18 la detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Proroga detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico

Art. 1, co. 3, Legge 27/12/17, n. 205 

Prorogata fino al 31/12/18 la detrazione sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. Apportate modifiche alla misura del beneficio (50%, 65% o 80% a seconda della tipologia di intervento).

L’ENEA effettuerà controlli a campione sulle certificazioni dei professionisti tecnici. Sarà emanato un D.M. per l’individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.

 

Interventi di sistemazione a verde dell’abitazione, anche adibita promiscuamente a studio – sono detraibili dall’Irpef

Art. 1, co. 12 – 15, Legge 27/12/17, n. 205

È detraibile dall’Irpef il 36% delle spese, fino a 5.000 euro, sostenute nel 2018 per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare ad uso abitativo:

  • Di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • Di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio della professione la detrazione spettante è ridotta alla metà.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo laddove la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I pagamenti delle spese devono essere effettuate con strumenti tracciabili (carta di credito/debito o prepagata).

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

 

Universitari fuori sede – canoni di locazione detraibili solo se l’università è in una provincia diversa

Art. 1, co. 23, Legge 27/12/17, n. 205

I canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, sono detraibili per un importo non superiore a 2.633 euro.  Pertanto, la detrazione del canone di locazione è ora possibile solo se l’università è ubicata ad almeno 100 Km e in una provincia diversa da quella di residenza.

È stato, inoltre, eliminato il limite di 50 Km di distanza minima per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Tuttavia, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

 

Detraibile la spesa dell’abbonamenti per il trasporto

Art. 1, co. 28, Legge 27/12/17, n. 205

Torna a essere detraibile dall’Irpef per il 19% la spese sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, anche se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico (art. 12 del Tuir).

Il limite massimo di spesa detraibile è 250 euro. Pertanto, anche nel caso di spesa superiore, l’importo massimo detraibile è (250 x 19%) 47,50 euro.

 

Persone con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) –

Art. 1, co. 665 – 667, Legge 27/12/17, n. 205

È detraibile dall’Irpef il 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per:

  • l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge n. 170/2010, necessari all’apprendimento;
  • per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico, è riconosciuta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Un decreto dell’Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni attuative per fruire dell’agevolazione.

 

Assicurazioni contro il rischio sisma detraibili per il 19%

Art. 1, co. 768 e 770, Legge 27/12/17, n. 205

È detraibile dall’Irpef il 19% della spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.

La detrazione riguarda le polizze stipulate a partire dall’1/1/18.

 

Figli fino a 24 anni – dal 2019 aumenta il limite di reddito per essere considerato a carico

Art. 1, co. 252 – 253, Legge 27/12/17, n. 205

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per poter essere considerato familiare a carico, ai sensi dell’articolo 12, co. 2, del Tuir, è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.  Il nuovo limite decorre dall’1/1/19.

Invariato il limite di reddito – non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili – per gli altri familiari.

 

 

Ho una casa data in affitto

 

Cedolare secca – contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa – aliquota ridotta del 10% fino al 2019

Art. 1, co. 16, Legge 27/12/17, n. 205

Si applica fino al 2019 la cedolare secca ad aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 551/1988;
  • negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

 

A regime, invece, l’aliquota prevista dall’art. 3, co. 2, 4° periodo del D.lgs. n. 23/2011 è del 15%.

 

Come impiego i miei risparmi

 

Peer to Peer Lending – sono redditi di capitale i proventi derivanti dai prestiti

Art. 1, co. 43 – 44, Legge 27/12/17, n. 205

Sono redditi di capitale i proventi che derivano da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da:

  • società finanziarie di cui all’articolo 106 del TUB;
  • istituti di pagamento di cui all’articolo 114 del TUB.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26% prevista dall’art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973.

 

Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni agricoli – solita riapertura dei termini per rideterminare i valori di acquisto

Art. 1, co. 997 – 998, Legge 27/12/17, n. 205

Pagando un’imposta sostitutiva dell’8%, è possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all’1/1/18 secondo gli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001.

La rideterminazione ha effetto ai fini della determinazione, in caso di successiva vendita, delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e c-bis) del Tuir.

In particolare:

  • per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;

  • per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/18; sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

 

Partecipazioni qualificate detenute o cedute da persone fisiche – utili e plusvalenze equiparati a quelli delle partecipazioni non qualificate

Art. 1, co. 999 – 1006, Legge 27/12/17, n. 205

L’imposta sostitutiva del 26% prevista per le partecipazioni non qualificate, si applica anche a utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Pertanto, redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non concorrono più al reddito per il 58,14% del loro ammontare ma sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, come finora accaduto per le partecipazioni non qualificate.

Le nuove disposizioni si applicano agli utili maturati a partire dall’1/1/18 e alle plusvalenze realizzate a decorrere dall’1/1/19.

 

 

Tassi di interesse e dintorni

 

Interesse legale per il 2018

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13/12/17 (G.U. n.292 del 15/12/17)

Il nuovo tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile è fissato allo 0,3% in ragione d’anno con decorrenza dall’1/1/18. Il tasso legale interessa ai fini di alcune disposizioni, non solo fiscali, che ne prevedono l’applicazione, tra cui:

  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • ravvedimento operoso;
  • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
  • misura degli interessi non computati per iscritto;
  • interessi di mora.

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 20/12/17 (G.U. n.301 del 28/12/17)

In conseguenza della variazione del tasso di interesse legale allo 0,3%, sono state adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

I nuovi coefficienti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dall’1/1/18.

 

Interessi usurari – i tassi per il periodo 1/1 – 31/3/18

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 21/12/17 (G.U. n.303 del 30/12/17)

Per il periodo dall’1/1/18 al 31/3/18, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell’art. 2, co. 4, della legge n. 108/1996, i tassi riportati nell’allegato A al D.M., riferiti al periodo 1/7/17 – 30/9/17, devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Le banche e gli intermediari finanziari devono affiggere in ciascuna sede aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata nell’allegato A al D.M.

 

 

Rottamazione delle cartelle

 

Rottamazione delle cartelle – differita la rata in scadenza ad aprile 2018

Art. 1, co. 1, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Per i debitori che hanno già aderito alla rottamazione delle cartelle e richiesto il pagamento dilazionato, i termini per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è differita al 31/7/18, mentre resta confermata al mese di settembre l’ultima rata.

Le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 devono essere state pagate a pena di decadenza, entro il 7/12/17.

 

Rottamazione delle cartelle – anche chi non ha pagato tutte le rate del piano di dilazione può accedere all’agevolazione

Art. 1, co. 4 – 10, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

I debitori che non erano stati ammessi alla precedente rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate dei piani rateali in essere, scadute al 31/12/16, possono accedere alla nuova rottamazione:  

  1. presentando, entro il 15/5/18, istanza all’agente della riscossione;
  2. pagando:  

  1. entro il 31/7/18, l’intero importo delle rate del piano di dilazione scadute e non pagate (verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate entro il 30/6/17);
  2. in (max) 3 rate di pari ammontare le somme della definizione agevolata (su cui decorrono dall’1/8/17, gli interessi di cui all’art. 21, co.1, del D.P.R. n. 602/1973. Le 3 rate sono così distribuite:

  • 2 rate scadono nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%);
  • l’ultima rata (20%) entro febbraio 2019.

 

Rottamazione delle cartelle – anche chi non ha aderito alla precedente rottamazione può usufruirne per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016

Art. 1, co. 4 – 10, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

I debitori che, in relazione ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 2000-2016, non hanno aderito alla precedente rottamazione, possono accedere alla nuova rottamazione presentando, entro il 15/5/18 un’istanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il pagamento, il cui importo complessivo sarà comunicato entro il 30/9/18 dall’Agenzia delle entrate, è dovuto in 3 rate:

  • 31/10/18 – 1° rata (40%);
  • 0/11/18 – 2° rata (40%);
  • 28/02/19 – 3° rata (20%).

 

Rottamazione delle cartelle – ruoli affidati alla riscossione dall’1/1 al 30/9/17

Art. 1, co. 4 – 10, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

I debitori i cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/17 al 30/9/17 possono rottamare le loro cartelle di pagamento presentando una dichiarazione all’agente della riscossione la volontà di avvalersene entro il 15/5/18 (modalità e modulistica sono pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet).  

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in (max) 5 rate di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.  

 

 

Territori colpiti da calamità naturali – agevolazioni fiscali

 

Fabbricati inagibili dei territori colpiti dal terremoto del 2016 – Prorogata fino al 2018 (al massimo) la non concorrenza al reddito

Art. 1, co. 736, Legge 27/12/17, n. 205

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30/6/17, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. In ogni caso, l’agevolazione è concessa fino al 2018 (termine prorogato con la legge di bilancio 2018, in precedenza il termine ultimo era fissato al 2017).

 

Provincia di Livorno colpita da calamità naturali – sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi

Art. 2, co. da 1 a 4, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

I termini di versamenti e adempimenti tributari scaduti o che scadranno nel periodo compreso tra il 9/9/17 e il 30/9/18 sono sospesi per persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche che avevano al 9/9/17 la residenza, la sede legale o operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno).

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione o dello studio professionale.

Per chi dichiara detta inagibilità, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/18.  

 

Comuni di Ischia colpiti dal terremoto – sospensione adempimenti, agevolazioni sui fabbricati e contributi

Art. 2, co. 5 bis – 5-ter e da 6-sexies a 6 decies , D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

I termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scaduti o che scadranno tra il 21/8/17 ed il 30/9/18 sono sospesi per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che al momento del sisma avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, dell’isola di Ischia.

Per gli stessi soggetti i redditi dei fabbricati inagibili totalmente/parzialmente:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino al 2018;
  • sono esenti dall’Imu e Tasi fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque fino all’anno di imposta 2018.

 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici – differito il termine per adempimenti relativi a contributi

Art. 2, co. 7, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/8/16 al 30/9/17 ovvero nel periodo dal 26/10/16 al 30/9/17.

L’effettuazione degli adempimenti e pagamenti sospesi era prevista per il 30/10/17, ma è stata differita al 31/5/18, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.  

L’agevolazione si applica anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/8/16 ovvero del 26/10/16 erano assisiti da professionisti che operavano nei Comuni interessati.

 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici – ripresa delle notifiche della riscossione e delle attività esecutive

Art. 2-bis Co. 24 – 25 – 26 , D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

Per i comuni Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici riprenderanno dall’1/6/18 i termini, sospesi dopo il sisma, per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme degli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e degli avviso di addebito esecutivi dell’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori.

 

Come cambiano le aliquote IVA

 

Aliquote IVA dal 2019

Art. 1, co. 2, Legge 27/12/17, n. 205

Le aliquote a partire dal 2019.

L’aliquota IVA del 10% passa 11,5% dall’1/1/19 e al 13% dall’1/1/20

L’aliquota del 22% passa al 24,2% dall’1/1/19 24,9% dall’1/1/20 e al 25% dall’1/1/21.

 

IVA sui beni significativi

Art. 1, co. 19, Legge 27/12/17, n. 205

L’articolo 7, comma 1, lettera b), citato prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare:

•             il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione;

•             i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018.

 

IVA contratti di scrittura

Art. 1, co. 340, Legge 27/12/17, n. 205

Introdotta l’aliquota IVA ridotta al 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli, nonché per le relative prestazioni, rese da intermediari.

 

IVA servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI Art. 1, co. 357, Legge 27/12/17, n. 205

Introdotta l’aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

 

Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina

Art. 1, co. 506, Legge 27/12/17, n. 205

Con emanandi D.M. le percentuali di compensazione saranno innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, per gli animali vivi delle specie:

•             bovina in misura non superiore al 7,7%

•             suina in misura non superiore al all’8%.

 

Novità in materia di fatturazione

 

Split payment –Elenchi dei soggetti

MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato del 19/12/17

Pubblicati gli elenchi (notevolmente incrementati rispetto al passato), validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

 

Fatturazione elettronica tra privati

Art. 1, co. 909, 915-917 e 928, Legge 27/12/17, n. 205

Dall’1/1/19 fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati. In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

Varie fiscali

 

Imposta di registro – si applica la clausola generale antiabuso dello statuto del contribuente

Art. 1, co. 87, Legge 27/12/17, n. 205

L’art. 20 del TUR deve applicarsi per individuare la tassazione ai fini dell’imposta di registro da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, a prescindere da elementi interpretativi esterni all’atto stesso, nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte.

In sostanza, quella che era considerata una clausola generale antiabuso all’interno della disciplina dell’imposta di registro, perde tale valenza antielusiva. Posto che, anche nell’ambito della disciplina delle imposta di registro, ipotecarie e catastali è applicabile la clausola generale antiabuso di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000.

 

Destinazione del 5 per 1.000 ai gestori delle aree protette

Art. 17-ter, D.L. 16/10/17, n. 148 convertito dalla Legge 4/12/17, n. 172

A decorrere dall’anno 2018, una quota pari al 5 per 1.000 dell’Irpef dovuta dai contribuenti potrà essere destinata a sostegno degli enti gestori delle aree protette.