Pillole fiscali – dicembre 2017

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi IVA senza freni   Rimborsi Iva – è riconosciuto un ristoro per la prestazione della garanzia Art. 7 – Legge 20/11/17, n. 167 (G.U. n.277 del 27/11/17) Ai soggetti passivi IVA di cui all’art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, che richiedono un rimborso dell’IVA prestando
A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

IVA senza freni

 

Rimborsi Iva – è riconosciuto un ristoro per la prestazione della garanzia

Art. 7 – Legge 20/11/17, n. 167 (G.U. n.277 del 27/11/17)

Ai soggetti passivi IVA di cui all’art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, che richiedono un rimborso dell’IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia, una somma pari alla 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.

 

Le disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell’anno 2018.

 

 

Restituzioni dell’IVA non dovuta – termini per l’istanza di rimborso

Art. 8 – Legge 20/11/17, n. 167 (G.U. n.277 del 27/11/17)

Per la restituzione dell’Iva non dovuta il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

 

Iva – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75294 del 28/11/17

Dettate le disposizioni relative alle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente, ai sensi dell’art. 21 del D.L. 31/5/10, n. 78, e dell’art. 21 – bis dello stesso D.L. Prevista una comunicazione per i contribuenti per i quali non è pervenuta la Comunicazione di liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.

 

 

Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 7/11/17

È stato chiarito che nella platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento rientrano:

  • dal punto di vista del soggetto che riceve la fattura, tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze;
  • dal punto di vista del soggetto che emette la fattura, anche i compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

 

Per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi è possibile anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. Per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

 

I soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. Invece, a partire dalla circolare in commento i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

 

 

IRAP professionisti – finalmente qualche buona notizia

 

 

Irap –quando non è soggetto all’imposta il professionista docente

Cassazione n. 26654 del 10/11/17

Non è soggetto a Irap il professionista (dottore commercialista), che ha esercitato esclusivamente attività di docenza quale titolare di cattedra universitaria e ha ricoperto le funzioni di componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, nonché consulente tecnico in giudizi arbitrali, senza svolgere le attività tipiche della professione di dottore commercialista e che, in tale contesto, si è avvalso delle prestazioni di lavoro di una dipendente, assunta part time, svolgente mansioni di segretaria.

 

 

Irap – non evidenziano l’autonoma organizzazione compensi e spese consistenti

Cassazione n. 28636 del 29/11/17 e n. 28642 del 29/11/17

Il valore assoluto dei compensi percepiti e dei costi inerenti non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.

 

 

Irap – l’avvocato che corrisponde compensi ad altri professionisti non è soggetto a imposta

Cassazione n. 26332 del 7/11/17

Il professionista (avvocato) che corrisponde a colleghi compensi per la domiciliazione presso di loro e per sostituzioni, nonché compensi a consulenti esterni non è soggetto ad Irap.

 

 

Irap – l’ortopedico che si avvale di una clinica non è soggetto a imposta.

Cassazione n. 25245 del 25/10/17

Il professionista (ortopedico) che per lo svolgimento dell’attività si avvale di un istituto clinico non è soggetto ad Irap. Tuttavia, qualora dovessero essere accertati “eventuali ruoli apicali rivestiti all’interno del comparto di proprio riferimento” si potrebbe configurare l’autonoma organizzazione con conseguente assoggettamento all’imposta.

 

 

Dal lato della persona fisica

 

Detrazione per lavori antisismici-chiarimenti

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 147 del 29/11/17

Per la detrazione del 70% di cui all’art. 16 del DL n. 63 del 2013 non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) % dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.

 

Anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche può valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati (la detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera).

 

Non possono fruire di un autonomo limite di spesa gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell’80 %, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 63/13, in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) del citato art. 16-bis del TUIR.

 

 

TARI – il calcolo della parte variabile

MEF, Dipartimento delle finanze, circolare n.1 del 20/11/17

Forniti chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. La quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

 

 

Convenzioni contro le doppie imposizioni – definizione di “abitazione permanente”

Cassazione n. 26638 del 10/11/2017

L’espressione utilizzata dagli stati contraenti (nel caso di specie Russia e Italia), laddove menziona l’abitazione permanente quale criterio per individuare lo stato ove il contribuente ha la residenza, vada interpretata al lume del tenore letterale del modello OCSE di riferimento cui si sono ispirati le parti contraenti e, dunque, avuto riguardo alla situazione di fatto che determina la stabile disponibilità di fatto di una abitazione in capo al contribuente.

 

Pertanto, per “abitazione permanente” deve intendersi non un fabbricato in proprietà od in uso in base ad altro titolo giuridico bensì un fabbricato di cui il contribuente possa comunque disporre.

 

Nel caso di specie il contribuente risiedeva presso l’abitazione di proprietà della convivente sicché, tenuto conto del rilievo che assumeva già nel 2002 la convivenza di fatto, ora riconosciuta e disciplinata dalla legge n. 76/2016, si deve ritenere che il contribuente disponesse di una abitazione permanente in Italia. Pertanto, in applicazione del secondo criterio previsto dall’art. 4, lett. a, della Convenzione, secondo cui quando la persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

 

 

Storia di ordinaria ingiustizia

 

Niente estinzione per compensazione per l’accollo del debito d’imposta altrui

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 140 del 15/11/17

Nell’accollo del debito fiscale disciplinato dall’ articolo 83 della legge n. 212/2000 non possono trovare applicazione in favore dell’accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione con crediti fiscali in quanto la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) fiscali in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Sono, dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del documento di prassi in esame, qualora siano stati spesi crediti esistenti e utilizzabili. Resta, invece, recuperabile in capo all’accollato l’imposta non versata se compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni.