Pillole fiscali di maggio 2021

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

Professionisti che passano dal regime ordinario al regime forfetario

Agenzia delle entrate, risposta n. 378 del 31/5/21

Anche per il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario si applica l’art. 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è, dunque, subordinata unicamente alla sua concreta attuazione da parte del professionista sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Prestazioni accessorie – quando ha lo stesso trattamento IVA della prestazione principale

Agenzia delle entrate, risposta n. 348 del 17/5/21

Ai fini del riconoscimento della natura accessoria di un’operazione, per poter applicare la stessa disciplina Iva della prestazione principale, la prestazione accessoria deve costituire un unicum economico con la prestazione principale: uno o più elementi costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie.

Contributi a fondo perduto del Decreto sostegni – chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 14/5/21

I professionisti in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, per la determinazione della soglia di 65.000 euro di compensi percepiti rilevanti per la permanenza all’interno del regime.

Non concorrono alla determinazione della soglia di ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi i contributi a fondo perduto erogati nel 2020 (esempio quelli previsti dai Decreti Ristori), i quali non devono, inoltre, essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Sono escluse dal calcolo per l’accesso anche altre agevolazioni, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità.

Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Esonero dal versamento Irap – in caso di errore l’imposta dovuta entro il 30 settembre

Novità conversione Cd. Decreto sostegni – Art. 01, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che i professionisti con compensi di cui all’art. 54, co. 1, del TUIR, non superiori a 250.000.000 euro (riferiti al 2019) non sono tenuti a versare:

  • il saldo dell’Irap relativa al 2019; resta dovuto l’acconto per il 2019;
  • la 1° rata di acconto dell’Irap relativa al 2020, nella misura del:
  • 40% per la generalità dei soggetti previsto dall’art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 435/2001;
  • 50% per i soggetti ISA previsto dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019;

l’importo del versamento della 1° rata di acconto, così determinata, è, inoltre, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

L’agevolazione può comunque essere fruita entro i limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

In caso di errore, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla suddetta comunicazione della Commissione europea, è stato ora previsto che l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30/9/21 senza applicazioni di sanzioni né interessi; in precedenza il termine per il versamento era fissato al 30/4/21.

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti verso la PA

Novità conversione Cd. Decreto sostegno – Art. 1, co. 17-bis, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

È possibile anche nel 2021 compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali per carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/20.

Professionista in malattia – sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a suo carico

Novità conversione Cd. Decreto sostegno- Art. 22 – bis, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

Il mancato pagamenti di imposte del cliente entro il termine previsto da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità determinata da motivi connessi all’infezione da COVID non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce inadempimento. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Dovranno essere disciplinate modalità e termini riferiti alle cause e al periodo di sospensione.

Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 4, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Ai professionisti con compensi non superiori a 15.000.000 euro (nel 2019) il credito d’imposta di cui ai dell’art. 28, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 34/2020, per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/4/20 e il 31/3/21 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/4/19 e il 31/3/20; ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/19 il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

L’agevolazione si applica comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Sospensione delle attività dell’agente della riscossione – proroga

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 9, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Differita dal 30/4/21 al 30/6/21 la conclusione del periodo di sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi previsti dalla legge.

Detrazione Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 18, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento, emettendo nota di credito, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale.

L’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali. Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Credito d’imposta per beni materiali strumentali nuovi – modifica alle modalità di utilizzo

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 20, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta di cui al comma 1054 spettante ai professionisti con compensi non inferiori a 5.000.000 euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016 resta fermo l’utilizzo in 3 quote annuali di pari importo.

Limite per il 2021 dei crediti compensabili

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 22, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Per il 2021 il limite annuo di crediti di imposta e contributi compensabili in F24 è elevato a 2.000.000 euro.

Credito d’imposta per spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Novità del cd. Decreto sostegni bis – Art. 32, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta, che spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito per le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Professionisti – indagini bancarie – prelievi c/c uguale compensi – accertamenti non definitivi da rivedere

Cassazione n. 11973 del 6/5/21

Gli accertamenti fiscali nei confronti dei professionisti fondati sull’art. 32, co. 1, n. 2, secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973 dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “o compensi” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell’8/10/14, posto che presumeva l’esistenza di redditi non dichiarati per effetto di prelievi dal conto corrente del professionista, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purché non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente.

Immobili – imposte

IMU – Esenzione dal versamento della 1° rata

Novità conversione Cd. Decreto sostegno – Art. 6 – sexies, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

Per gli immobili posseduti dai professionisti, se destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni, è stabilita l’esenzione dalla 1° rata IMU 2021. Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività professionali.

ICI/IMU – anche chi non ha la disponibilità del bene paga l’imposta

Cassazione n. 13810 del 20/5/21

l proprietari degli immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sono assoggettati all’ICI/IMU anche se sono privi della materiale disponibilità del bene posto che ai fini della soggettività passiva non rileva l’ulteriore requisito della disponibilità del bene.

Canoni di locazione non percepiti – detassazione

Novità conversione Cd. Decreto sostegni – Art. 6–septies, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

La detassazione introdotta dal D.L. n. 34/2019 per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti opera a decorrere dal 1/1/20, indipendentemente dal momento in cui è stato stipulato il contratto.

Immobili – spese agevolate

Superbonus – introdotte alcune semplificazioni

Art. 33 D.L. n. 77 del 31/5/21 (G.U. n. 129 del 31/5/21)

Sono state modificate alcune disposizioni della disciplina del cd. Superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. Le modifiche riguardano:

  • la classificazione degli interventi previsti dall’art. 119, quale manutenzione straordinaria e, di conseguenza, gli stessi sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • l’estensione della detrazione del 110% a interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Interventi considerati manutenzione straordinaria – gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e, di conseguenza, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione oppure è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1/9/67.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.

Eliminazione di barriere architettoniche – l’aliquota del 110% si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.  3, co. 3, della legge n. 104 del 1992, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che:

  • siano eseguiti congiuntamente ad almeno 1 degli interventi di risanamento antisismico indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013;
  • non siano già richiesti ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119 del DL n. 34/2020.

Superbonus – cessione del credito d’imposta esente da Iva

Agenzia delle entrate, risposta n. 369 del 24/5/21

La cessione dei crediti d’imposta cd. ecobonus e sismabonus, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria, e, di conseguenza, rientra tra le operazioni esenti da Iva. In particolare la parte rilevante ai fini Iva (in esenzione) è data dalla differenza tra il valore nominale del credito e l’importo riconosciuto al cedente.

Sismabonus – case antisismiche – aumento di volumetria

Agenzia delle entrate, risposte n. 364 e 365 del 24/5/21

Gli acquirenti di case antisismiche che risultanti da interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati, con l’autorizzazione del Comune, con aumento volumetrico, sono ammessi al Superbonus in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

Bonus facciate – interventi su una palazzina parzialmente visibile da strada non classificata pubblica

Agenzia delle entrate, risposta n. 337 del 12/5/21

Il bonus facciate può essere fruito per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell’involucro esterno dell’immobile che risulta anche parzialmente visibile da una via privata ma ad uso pubblico. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

IVA indetraibile – rientra tra le spese rilevanti ai fini del Superbonus

Novità conversione del Cd. Decreto sostegni – Art. 6 – bis, D.L. 22/3/21, n. 41, conv. con legge 21/5/21, n. 69

In caso di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, l’importo corrispondente rientra tra le spese rilevanti ai fini del beneficio di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 del 110% per interventi edilizi (eco e sisma bonus).

Immobili – acquisti agevolati

Agevolazione «prima casa» – acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale – metodo del prezzo-valore

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 28/5/21

L’acquirente di un’abitazione, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa”, può determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in base al valore catastale anziché in quello venale in comune commercio. Tale possibilità riguarda anche le ipotesi in cui il trasferimento avviene in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. In tal caso, le dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti sono rese dall’acquirente, di regola, nelle more del giudizio, ma nel caso in cui la richiesta non sia stata formulata, è possibile formulare le dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento giudiziale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Agevolazione “prima casa” – non si decade dall’agevolazione se l’atto non è stato trascritto

Cassazione n. 12813 del 13/5/21

La decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è impedita dalla pura e semplice condizione dell’acquisto dell’altro immobile, entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, senza che la legge esiga l’ulteriore formalità della trascrizione dell’atto di compravendita nei registri immobiliari.

Acquisto della “prima casa” – giovani con fino a 36 anni – agevolazioni di imposta

Novità introdotte dal cd. Decreto sostegni bis – Art. 64, co. 6 – 10, D.L. 25/5/21, N. 73 (G.U. n.123 del 25/5/21)

Gli atti a titolo oneroso stipulati tra il 26/5/21 e il 30/6/22 traslativi della proprietà di “prime case” di abitazione (eccetto quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), come definite dalla nota II-bis all’art. 1, della tariffa, parte I, allegata D.P.R. n. 131/1986, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e;
  • hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per i suddetti atti, relativi a cessioni soggette all’Iva è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sopra elencati sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall’art. 18 del D.P.R. n. 601/1973.

Agevolazioni per disabili

Iva – portatori di handicap – aliquota ridotta per acquisto sussidi tecnici/informatici – adempimenti

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 7/4/21 (G.U. n.105 del 4/5/21)

Per l’applicazione dell’aliquota del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate nei confronti delle persone con disabilità, al momento dell’acquisto, è necessario produrre copia del certificato che attesta l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata. I certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

La documentazione, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale alla presentazione della dichiarazione di importazione.

Disabili – acquisto autoveicolo con aliquota IVA ridotta – condizioni

Agenzia delle entrate, risposta n. 335 dell’11/5/21

In caso di cessione di autoveicoli a disabili, per ottenere il beneficio fiscale dell’aliquota Iva ridotta, l’intestazione del veicolo può essere effettuata, in alternativa:

  • in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, oppure;
  • in capo al soggetto che ha in carico il disabile.

Deve essere, inoltre, presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non sia stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.

Varie

Cashback – i rimborsi non sono tassati

Agenzia delle entrate, risposta n. 338 del 12/5/21

Il cashback non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste e, pertanto, non è assoggettabile a imposizione.