Pillole fiscali di febbraio 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (LPP) – Applicazione della ritenuta Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 2 del 20/2/20 Anche la ritenuta sulle pensioni LPP svizzere corrisposte in Italia deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (LPP) – Applicazione della ritenuta

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 2 del 20/2/20

Anche la ritenuta sulle pensioni LPP svizzere corrisposte in Italia deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi coerentemente con quanto avviene per le rendite AVS.

 

Crediti ereditari – Partita iva chiusa – Procedura fallimentare

Agenzia delle entrate, risposta n. 52 del 12/2/20

In caso di decesso di un professionista che ha chiuso la partita IVA in pendenza della procedura fallimentare, l’incasso parziale del credito a seguito del piano di riparto predisposto dal curatore richiede l’assoggettamento ad IVA del compenso professionale. Stante l’impossibilità per gli eredi di riaprire la partita IVA del de cuius, l’obbligo di fatturazione deve essere assolto dal curatore fallimentare. Per gli eredi il compenso percepito costituisce reddito di lavoro autonomo assoggettato a tassazione separata (salva opzione per la tassazione ordinaria).          

 

ISA – Dichiarazione tardiva

Agenzia delle entrate, risposta n. 31 del 6/2/20

Il contribuente con un Indice di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 opera anche se il mod. REDDITI ha diritto ai benefici (esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 ai fini IVA e € 20.000 ai fini IRPEF / IRES / IRAP, anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza dell’accertamento, ecc.) anche in base alla dichiarazione “tardiva” presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

 

Associazione tra professionisti –Compenso per la prestazione resa dal singolo professionista associato – Recupero del credito professionale

Cassazione n. 3850 17/2/20

La scelta effettuata dai professionisti di associarsi per dividere le spese dello studio e per gestire i proventi dell’attività non toglie che l’associazione professionale non possa mai divenire titolare del rapporto di prestazione d’opera che, ai sensi dell’articolo 2232 c.c., può intercorrere solo con il professionista, il quale, pertanto, è l’unico legittimato ad agire nei confronti del cliente per le caratteristiche inderogabili di personalità che connotano la prestazione professionale.

Dunque, lo studio professionale non può in alcun modo agire per la riscossione di un credito, azionabile esclusivamente dal singolo professionista associato.

 

Tirocini – indennità tassabile

Agenzia delle entrate, risposta n. 51 dell’11/2/20

Non può beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale L’indennità prevista per la partecipazione ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; pertanto, deve essere assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

 

 

Opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati

Agenzia delle entrate, risposta n. 26 del 6/2/20

In luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati, i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/15 e hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati, applicano (per il periodo di imposta 2016) le disposizioni sui contro-esodati, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini.

 

 

Lavoratori impatriati – Beneficio nella dichiarazione dei redditi

Agenzia delle entrate, risposta n. 59 del 13/2/20

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione per i lavoratori impatriati, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo.      

 

Frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza -Trattamento fiscale

Agenzia delle entrate, risposta n. 53 del 12/2/20

Per le spese di frequenza di una scuola professionale privata all’estero (nel caso di specie, scuola di danza) non spetta la detrazione ex art. 15, co. 1, lett. e), TUIR.

Non sono altresì detraibili le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della lett. i-sexies) del citato co. 1.    

 

Campione d’Italia – Riduzione forfetaria del cambio

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72447 del 17/2/20

Fissata nel 33,69% la riduzione forfettaria del cambio di cui all’art. 188-bis, co. 1, del Tuir da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.

Prevista una riduzione forfetaria pari al 30% anche per i redditi di impresa (ad esempio, STP) realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73, co. 1, lettere a), b), e c), del TUIR iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia.

 

Bonus Pubblicità 2020 – comunicazione dal 1° al 31/3/20

Agenzia delle entrate, sul sito internet il 28/2/20

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis del decreto legge 24/4/17, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

 

Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale

Agenzia delle entrate, risposta n. 81 del 27/2/20

In caso di rateazione a seguito di controllo automatizzato del mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni. Nella determinazione del credito IVA annuale non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.            

 

Fallimento – Nota di variazione IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 33 del 7/2/20

A seguito del fallimento del debitore non è sufficiente il mero avvio della procedura stessa Ai fini dell’emissione della nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72, ma è richiesta:

•             la partecipazione del creditore al fallimento;

•             l’infruttuosità della procedura (scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o, in assenza, del termine per proporre reclamo contro il Decreto di chiusura del fallimento).       

 

Nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 5 del 14/2/20

Quando sono presenti i presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

 

Cessione indumenti per dipendenti – trattamento IVA

Cassazione n.3387 del 13/2/20

La cessione degli indumenti obbligatoriamente indossati dai dipendenti durante l’orario di lavoro non è cessione gratuita soggetta all’IVA per il datore di lavoro e l’IVA corrisposta per l’acquisto degli stessi è costo deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

 

Adesione al servizio di consultazione fatture

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 99922 del 28/02/20

È possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione fatture fino al 4/5/20

A partire dal 4/5/20 e fino al 30/9/20 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte:

•             sia con il nuovo schema

•             sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5).

Dall’1/10/20 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

 

Adempimenti degli amministratori di condominio – utenza telematica

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 del 28/2/20

L’amministratore di condominio è rappresentante del condominio e, in presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio. L’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione.

 

Lavoratori dipendenti – Regime fiscale lavoratori impatriati e nuovi residenti

Agenzia delle entrate, risposta n. 78 del 27/2/20

Per il periodo di imposta 2016, i soggetti trasferitisi in Italia entro il 31/12/15 che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati, applicano le disposizioni sui contro-esodati, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati.             

 

Regime speciale per i lavoratori impatriati

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 4 del 14/2/20

Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

•          sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

•          hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

È stato chiarito che, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi.         

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie – controversie definibili

Risposta scritta n. 5-03076 pubblicata il 13/2/20

L’art. 6, co. 1, del D.L. n. 119/2018 prevede che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Per gli atti che presentano una funzione riscossiva la relativa lite non è definibile nonché che il carattere meramente liquidatorio, e non impositivo, dell’atto deve essere desunto dal contenuto sostanziale e dalla funzione di quest’ultimo, non già dalla sua rubricazione nominale e qualificazione formale.            

 

Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – saggio di interessi da applicare

Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.36 del 13/2/20)

Per il periodo dall’1/1 – 30/6/20 il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%. Ai fini della determinazione dell’effettivo tasso di interesse da applicare, tale misura percentuale deve essere incrementata di 8 punti percentuali. Pertanto, per il primo semestre 2020 il tasso di interesse da applicare è pari all’8%.

 

 

Per gli immobili

 

Bonus verde – proroga al 2020

Art. 10, co. 1, D.L. 30/12/19 n. 162 (c.d. Milleproroghe) convertito in legge 28/2/20, n. 8 (G.U. n.51 del 29/2/20)

Prorogata al 2020 la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese documentate relative alla:

•          sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

•          realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti.

 

Decadenza agevolazione “cd prima casa” – separazione consensuale dei coniugi

Agenzia delle entrate, risposta n. 80 del 27/2/20

Si decade dal beneficio prima casa nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all’ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l’immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” – riacquisto di casa all’estero

Agenzia delle entrate, risposta n. 65del 20/2/20

Nell’ipotesi di cessione entro cinque anni dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa di abitazione, è esclusa la decadenza dal beneficio anche nel caso in cui il contribuente proceda, sempre entro un anno dall’alienazione, all’acquisto di un altro immobile sito all’estero, nel caso in cui strumenti di cooperazione amministrativa consentano di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.       

 

Agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze – Trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 66 del 20/2/20

Se l’atto di trasferimento riguarda una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari “prima casa” e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione è accordata limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria. Si vuole evitare che il beneficio fiscale possa trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la stessa categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione “prima casa”.   

 

IVA edilizia – Beni finiti

Agenzia delle entrate, risposta n. 71 del 21/2/20P ha chiarito che possono rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote ridotte i beni come la ringhiera per balcone, la ringhiera per recinzione, le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio, laddove mantengano una propria individualità e autonomia funzionale e siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.          

 

Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 2 del 14/02/20

Il bonus facciate spetta per il sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, mentre non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

 

Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote

MEF, Dipartimento delle finanze, risoluzione n.1 del 18/2/20

La limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote è per le sole fattispecie che saranno individuate da decreto e decorre, per espressa previsione, dall’anno 2021; solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. 

 

Edifici assimilati a civili abitazioni – Aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 49 dell’11/2/20

È applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-quinquies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 alla costruzione di edifici assimilati alle case di abitazione di cui all’art. 1, Legge n. 659/61 (ad esempio, case di cura, ricoveri).       

 

Rinuncia all’assegnazione della casa coniugale – bollo e registro

Agenzia delle entrate, risposta n. 39 del 10/2/20

Non può fruire dell’esenzione, prevista dall’art. 19 della legge n. 74/87, da imposta di bollo, di registro ed altra tassa l’atto unilaterale di rinuncia all’assegnazione della casa coniugale (di proprietà dell’ex coniuge) a seguito di divorzio in quanto non è funzionalmente connesso alla risoluzione della crisi coniugale, essendo invece espressione della libera volontà del soggetto.

 

Divisione ereditaria – imposte di registro, ipotecaria e catastale

Agenzia delle entrate, risposta n. 30 del 6/2/20

L’atto di divisione va registrato in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro proporzionale dell’1% nella divisione ereditaria in cui il valore dei diritti assegnati corrisponde al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente; le imposte ipocatastali sono dovute nella misura di € 200 ciascuna.

 

Occupazione sine titulo e alloggio di servizio

Agenzia delle entrate, risposta n. 28 del 6/2/20

Si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sulle somme corrisposte per l’occupazione. In caso di alloggio di servizio assegnato con sentenza del giudice al coniuge del concessionario, in sede di separazione, non si ha, invece, un’ipotesi di “perdita del titolo”.

 

 

 

Varie

 

Disabili mentali – Iva al 4% per i veicoli

Agenzia delle entrate, risposta n. 79 del 27/2/20

Per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai portatori di handicap psichico o mentale, con stato di handicap grave attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, si applica l’aliquota IVA del 4%, se il certificato evidenzi la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

 

Redditi da lavoro dipendente e assimilato – riduzione della pressione fiscale

Artt. 1-3, D.L. 5/2/20, n. 3 (G.U. n.29 del 5/2/20)

Introdotte disposizioni volte a favorire la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato.            

Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt.:

•          49 del Tuir, con esclusione di quelli derivanti da pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati;

•          50, co. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir;

sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, del Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di 600 euro per l’anno 2020 e 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dall’1/7/20.

Ai medesimi soggetti spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall’1/7/20 al 31/12/20.

Abrogato dall’1/7/20 il co. 1-bis dell’art. 13 del Tuir che prevedeva che qualora l’imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui sopra sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno di importo pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati per i lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

Apparecchi per aerosol terapia – Aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 32 del 7/2/20

Si applica l’aliquota IVA del 22% alla cessione di apparecchi per aerosol terapia, non essendo riconducibili tra i dispositivi medici di cui alla voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.          

 

Acquisto beni disabili – Aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 57 del 13/2/20

È possibile acquistare beni per disabili con IVA al 4% ove il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.