Pillole fiscali – aprile 2019

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Regime forfettario Raffica di novità per il regime forfettario: essenziali i chiarimenti sulle nuove cause di esclusione dal regime e il nuovo obbligo di effettuare le ritenute Irpef qualora si avvalgano di dipendenti e collaboratori.   Professionisti in regime forfettario – partecipazioni in società –
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Regime forfettario

Raffica di novità per il regime forfettario: essenziali i chiarimenti sulle nuove cause di esclusione dal regime e il nuovo obbligo di effettuare le ritenute Irpef qualora si avvalgano di dipendenti e collaboratori.

 

Professionisti in regime forfettario – partecipazioni in società – i criteri per l’applicazione delle cause di esclusione

Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 10/4/19

Costituisce causa ostativa all’accesso al regime forfettario:

  1. La partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività in:

  • società di persone, ad eccezione delle società semplici a meno che non producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa;
  • società di fatto che svolgono attività commerciale;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni.

Ebbene, con riferimento alle partecipazioni in detti soggetti è stato chiarito che, tuttavia, la causa ostativa non opera a condizione che nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, il contribuente provveda a preventivamente a rimuoverla.

Deroga transitoria – Ad ogni modo, si consente, per il solo 2019 a chi ha una partecipazione ancora in essere, di applicare il regime forfettario nel 2019 e cedere la partecipazione entro la fine dell’anno, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.

  1. Il controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.

Per la sussistenza del controllo della S.r.l. deve farsi riferimento alle disposizioni dell’art. 2359 c.c.. Rileva, dunque, il controllo, anche mediante una società intermedia o per interposta persona (coniuge, parenti entro il 3°, affini entro il 2°), di diritto (maggioranza dei voti in assemblea), di fatto (voti che in assemblea consentono di esercitare un’influenza dominante sulla società).

E’ stato precisato che l’attività svolta dal professionista in regime forfettario è riconducibile a quella svolta dalla S.r.l partecipata, se:

  • le attività svolte dal professionista e quelle svolta dalla S.r.l. sono classificabili nella medesima sezione Ateco;
  • il professionista fattura prestazioni di servizi alla S.r.l.; costi questi ultimi che la società deduce dal proprio reddito.

 

Professionisti in regime forfettario – risposte dell’Agenzia a casi pratici di applicazione della disciplina

Agenzia delle entrate risposte del 23/4/19

La partecipazione in società semplici non preclude l’applicazione del regime forfetario, tranne quando le stesse producono redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa. Chi nel 2018 era in regime semplificato perché senza i requisiti per il forfetario, nel 2019, venute meno le cause di esclusione, può invece applicarlo; a tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva né l’esercizio di una specifica opzione.

n. 114/19

Se il contribuente, tra il 2017 e il 2018, ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio, e nei prossimi anni fatturerà prevalentemente nei confronti del proprio dominus non è integrata la causa ostativa e può, dunque, applicare il regime forfettario.

n. 115/19

Nel caso di un medico che svolge per la stessa ASL sia attività di lavoro dipendente che attività di lavoro autonomo, se il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permane senza subire alcuna modifica sostanziale, il regime forfetario è applicabile.

n. 116/19

Se il professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali – codice Ateco 692012) possiede una quota del 20% del capitale sociale di una S.r.l. tra professionisti, svolgente la stessa attività e di cui è presidente del C.d.A., nella quale i genitori controllano il 60% delle quote della società, è integrata la causa ostativa: sussistono sia il controllo indiretto della S.r.l. tramite i genitori che detengono il 60% del capitale, sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito. Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che entro la fine del 2019 cessi dalla carica di amministratore.

n. 117/19

Se il professionista, esercente attività di “Servizi offerti da dottori commercialisti” (codice Ateco 692011),

  • dal 2017 ha insieme a un collega una S.r.l. tra professionisti (stesso codice) e entrambi sono titolari del 50% delle quote della società e per la stessa percentuale partecipano agli utili/perdite;
  • i due soci sono anche amministratori e percepiscono un compenso per l’incarico;

è integrata la causa ostativa in quanto sussistono sia il controllo diretto della S.r.l. in virtù della partecipazione al 50%, sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi fruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito. Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che entro la fine del 2019 cessi dalla carica di amministratore.

n. 118/19

Il professionista (che esercita l’attività di ingegnere, codice Ateco 711210), detiene una quota minima di partecipazione (1%) in una S.r.l. che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni (codice ATECO 331500), che è preposto alla gestione tecnica di tale società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati, per il 2019 può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, se accertata, comporta decadenza nel 2020.

n. 119/19

Il professionista (avvocato) che fino al 2018 ha fruito del regime fiscale di vantaggio, ha superato il tetto di 30.000 euro di compensi, ma non quello di 65.000 euro fissato per il forfetario e detiene una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante, nella Sas del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione, integra la causa ostativa. Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 solo se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

n. 120/19

In caso di partecipazione in S.r.l., per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, se accertata, comporta decadenza solo nel 2020. Posto che nel caso di specie il professionista detiene quote di partecipazione in 2 S.r.l. (in liquidazione) ma solo per una di esse ha il controllo (possedendo il 60% delle quote) è stato chiarito che solo in relazione alla partecipazione di controllo deve essere verificato se risulta integrata la causa ostativa.  Pertanto, poiché i codici Ateco delle due attività (del professionista e della S.r.l. controllata) appartengono alla medesima sezione Ateco, il contribuente decadrà dal forfetario nel 2020 se, nella fase di liquidazione, effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. controllata.

n. 121/19

Un professionista (commercialista) che detiene una partecipazione del 50% in una S.r.l., composta da 2 soci ha il controllo diretto della società posto che con la partecipazione del 50% si ha l’influenza dominante di cui all’art. 2359, co. 1, n. 2, del codice civile. A prescindere dall’esame della riconducibilità delle attività effettivamente svolte ai codici ATECO formalmente dichiarati dalla società partecipata e dal professionista, qualora quest’ultimo non effettui prestazioni a qualsiasi titolo nei confronti della S.r.l. controllata non c’è la riconducibilità delle due attività economiche esercitate e quindi l’applicazione della causa ostativa.

n. 122/19

Se il professionista (medico, codice Ateco 86.22.01) è attualmente socio di una S.a.s. (codice Ateco 32.50.20 – “fabbricazione di protesi dentarie”), inattiva dal 2004, che i soci hanno intenzione di trasformare in cooperativa a responsabilità limitata nel 2019, risulta integrata la causa ostativa, tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno rimuoverà la causa ostativa.

n. 124/19

Il professionista (commercialista) che detiene come socio accomandante una partecipazione del 15% in una Sas – che svolge attività di commercio di materiale da costruzione –  anche se nel 2019 dona l’usufrutto della quota di partecipazione al nipote, rimanendo titolare della sola nuda proprietà integra la causa ostativa. Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 provvederà a dismettere la partecipazione.

n. 125/19

Se il professionista che ha una partecipazione di controllo in una S.r.l. che ha un’attività riconducibile a quella svolta dal professionista non ha effettuato alcuna prestazione alla S.r.l. controllata dall’inizio del 2019 fino al 10/4/19, data di emanazione della circolare n. 9/2019 con cui sono stati forniti i chiarimenti di prassi, lo stesso, nel 2020, potrà permanere nel regime forfetario.

n. 126/19

 

Professionisti che passano dal regime ordinario al regime forfettario

Agenzia delle entrate, risposta n. 107 dell’11/4/19

Il professionista che possiede i nuovi requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario a partire dal 2019.

 

Professionisti – regime forfettario e regime dell’imposta sostitutiva del 20% – obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Art. 6 del Decreto Legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)

I professionisti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori devono effettuare le ritenute Irpef sui redditi loro corrisposti. L’obbligo decorre dall’1/1/19 e, pertanto, per regolarizzare la mancata effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte dall’inizio dell’anno e fino all’1/5/19, l’ammontare complessivo delle ritenute sulle somme già corrisposte al dipendente/collaboratore deve essere trattenuto dal professionista in regime forfettario dalle retribuzioni corrisposte al dipendente/collaboratore, a partire dal mese di agosto, in 3 rate mensili di uguale importo. L’importo così trattenuto al dipendente dovrà poi essere versato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.

Avranno l’obbligo di effettuare le ritenute anche per i professionisti che applicheranno, dal 2020, l’imposta sostitutiva del 20%, di cui all’art. 1, co. 17 e ss. della legge 145/2018 (incassi non superiori a € 100.000).

 

Super ammortamento

Super ammortamento – riparte l’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Art. 1 del Decreto Legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)

Per i professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dall’1/4/19 al 31/12/19 – ovvero entro il 30/6/20, a condizione che entro il 31/12/19 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

Nessun agevolazione, dunque, per gli acquisti effettuati nel periodo 1/1/2019 – 31/3/2019.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccede il limite di 2.500.000 euro. Sono esclusi dal cd. super ammortamento i seguenti beni:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, del Tuir;
  • investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/88, prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
  • gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 alla legge n. 208/2015.

 

Imposte deducibili dal reddito

IMU e reddito del professionista – aumenta la quota deducibile

Art. 3 del Decreto Legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)

Aumenta la quota di Imu relativa all’immobile strumentale deducibile dal reddito del professionista:

  • per il 2019 la quota deducibile sarà del 50%;
  • per il 2020 e 2021 la quota deducibile sarà del 60%;
  • dal 2022 la quota deducibile sarà del sarà del 70%.

Si ricorda che per il professionista l’immobile strumentale è quelle utilizzato esclusivamente per l’esercizio della professione.

 

Fatturazione elettronica

Prestazioni dei veterinari – no alla fattura elettronica

Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 30/4/19 (consulenza giuridica)

Le prestazioni rese dai medici veterinari, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite sistema di interscambio.

 

Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie – il ritocchino non è documentato con fattura elettronica

Agenzia delle entrate, risposta n. 103 del 9/4/19

Le prestazioni di medicina e chirurgia estetica non devono essere documentate con fattura elettronica tramite Sistema di interscambio, anche nelle ipotesi in cui le relative spese siano non detraibili.

Diversamente, le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche dovranno essere documentate con fattura elettronica via SdI, ad eccezione delle cessioni che devono essere comunicate al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile.

 

Professionisti di Genova

ZFU Genova – agevolazioni in chiaro

Ministero dello sviluppo economico, circolare 7/3/19, n. 73726 (G.U. n.77 del 1/4/19)

Per fruire delle agevolazioni fiscali previste nella Zona franca urbana di Genova le istanze devono essere presentate dalle ore 12 del 16/4/19 e alle ore 12 del 21/5/19.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 109/2018 nella Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi sono state individuate con una circolare del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stati anche forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni.

 

Definizione agevolata del contenzioso

Pace fiscale – alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 dell’1/4/19

La definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dagli artt. 6 e 7, del D.L. n. 119/2018 è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24/10/18, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Gli importi da versare sono diversi a seconda del grado di giudizio in cui è pendente la controversia:

  • 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24/10/18;
  • 90% in caso di ricorso pendente in 1° grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24/10/18;
  • 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in 1° e 2° di giudizio, e 5% in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

I contribuenti interessati alla definizione agevolata entro il 31/5/19 devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la 1° rata in caso di rateazione per importi superiori ai 1.000 euro).

 

Casa dolce casa

 

Provincia di Campobasso e Catania – agevolazioni per i fabbricati colpiti dal sisma

Art. 20 del decreto-legge 18/4/19, n. 32 (G.U. n.92 del 18/4/19)

Per i fabbricati ubicati nei comuni della provincia di Campobasso e della provincia di Catania colpiti dal sisma (individuati nell’allegato 1 al decreto legge), distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30/6/19, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici sono previste delle agevolazioni. In particolare, detti immobili:

  • non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell’Irpef né del calcolo dell’ISEE, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 2020; 
  • sono esenti da IMU e TASI, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31/12/18 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 2020. 

Per fruire delle esenzioni, è necessario dichiarare al comune, entro il 31/12/19, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.

 

Condomini – interventi di risparmio energetico e adeguamento antisismico – soggetti a cui è cedibile il credito di imposta

Agenzia delle entrate, risposta n. 109 del 18/4/19

Il credito corrispondente alla detrazione fiscale “sismabonus + ecobonus”, prevista per i lavori di risparmio energetico e di adeguamento antisismico effettuati sui condomini, può essere ceduto anche ai soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice.

 

Sisma bonus – detrazione per spese di adeguamento sismico estesa anche alle zone classificate 2 e 3

Art. 8 del Decreto Legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)

Per l’acquisto dell’unità immobiliare venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, è prevista una detrazione fiscale su un ammontare massimo di spesa non superiore a  96.000 euro, parametrata alla riduzione del rischio sismico:

  • 75% delle spese sostenute, se la ristrutturazione determina il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • 85% delle spese sostenute se la ristrutturazione determina il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione, finora prevista per le sole zone classificate a rischio sismico 1, è stata ora estesa anche ai comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3.

 

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico – sconto sul prezzo piuttosto che detrazione

Art. 10 del Decreto Legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)

Chi sostiene spese per gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, piuttosto che la detrazione fiscale, potrà avere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio  – detrazione fiscale – trasmissione all’ENEA delle informazioni

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 18/4/19

Nel caso voglia fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico il contribuente è obbligato a trasmettere all’Enea i dati e le notizie concernenti gli interventi effettuati; tuttavia, qualora tale comunicazione non dovesse essere effettuata, non viene meno il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione per l’inadempimento.

 

Agevolazioni “prima casa” – occupazione abusiva dell’immobile che impedisce il mancato trasferimento della residenza – causa di forza maggiore

Cassazione – Ordinanza n. 10937 del 18/4/19

Costituisce causa di forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’atto l’occupazione abusiva di un terzo privo di titolo. A prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione – all’immediato sfratto, le vicende successive all’invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto.

 

 

Varie

 

Chi paga l’ecotassa sui veicoli maggiormente inquinanti

Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 10/4/19

Chi acquista un veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri indicati dal dalla legge di bilancio per il 2019 (comma 1042) è il soggetto passivo della “ecotassa”, ossia è il soggetto tenuto al pagamento della specifica tassa; tuttavia, il versamento può essere effettuato anche da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”, (ossia il concessionario).

 

Animali domestici – aliquota Iva su lettiere di origine vegetale

Agenzia delle entrate, risposta n. 105 del 9/4/19

L’aliquota Iva applicabile alle vendite di lettiere di origine vegetale per animali domestici è del 10%.