Pillole fiscali – aprile 2017

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Gioco cadenzato sulla non debenza dell’Irap professionisti   Medico convenzionato con il SSN – Collaboratrice part time Cassazione n. 6785 del 15/3/17 Non paga l’Irap il medico convenzionato con il SSN che si avvale di una collaboratrice part time, con mansioni meramente esecutive e di beni strumentali
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Gioco cadenzato sulla non debenza dell’Irap professionisti

 

Medico convenzionato con il SSN – Collaboratrice part time

Cassazione n. 6785 del 15/3/17

Non paga l’Irap il medico convenzionato con il SSN che si avvale di una collaboratrice part time, con mansioni meramente esecutive e di beni strumentali essenziali all’espletamento dell’attività.

La Cassazione richiama le SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n. 9451/2016 hanno chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

 

Commercialista e revisore – no Irap per i ricavi da revisore se possono essere scorporati dagli altri compensi

Cassazione n. 7378 del 22/3/17

Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società, non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. In particolare, non è soggetto a Irap quella parte di ricavi riconducibile a quell’attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

 

 

 

Slitta la rottamazione delle cartelle esattoriali

 

Rottamazione cartelle – prorogati al 21 aprile i termini per aderire

Decreto-legge 27/3/17, n. 36 (G.U. n.74 del 29/3/17), Agenzia delle entrate, circolare n. 2 dell’8/3/17

È stato prorogato al 21/4/17 il termine entro cui i contribuenti possono presentare o integrare la dichiarazione per la rottamazione delle cartelle esattoriali.

La rottamazione delle cartelle esattoriali riguarda importi affidati agli agenti della riscossione (es. Equitalia) tra il 2000 e il 2016.

Il contribuente che aderisce alla procedura deve pagare l’importo residuo del debito senza le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non devono essere pagati gli interessi di mora e le maggiorazioni previste. Il contribuente non è obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Anche i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare tramite l’apposita modulistica una richiesta a Equitalia entro il 21 aprile.

 

Dichiarazione dei redditi omessa o tardiva

 

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi – affidare l’incarico al commercialista non basta, bisogna accertarsi dell’adempimento

Cassazione n. 6223 del 10/3/17

L’art. 6, co.3 del d.lgs. n. 472/1997 prevede un’ipotesi in cui la dimostrazione di determinati fatti da parte del contribuente (come l’omessa esecuzione del pagamento di un tributo dovuta a fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi) integra una presunzione legale assoluta di mancanza di colpevolezza.

Tale presunzione, che solleva il contribuente da responsabilità, non può applicarsi alla diversa fattispecie dell’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (per diversi anni) e l’omissione di ulteriori adempimenti contabili.

Infatti, il contribuente che affida a un commercialista (nel caso di specie per giunta sprovvisto di abilitazione e per questa ragione condannato per esercizio abusivo della professione) il compito di trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, resta il responsabile del mancato adempimento del commercialista, posto che egli è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento.

 

Dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo superiore a 90 giorni – gli effetti sono gli stessi dell’omessa presentazione

Cassazione n. 4785 del 24/2/17

Ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse. Vista l’equiparazione tra dichiarazione fuori termine e omessa dichiarazione, anche nel caso della presentazione tardiva (oltre 90 giorni) l’ufficio può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e utilizzando presunzioni semplici, e determinare così l’inversione dell’onere della prova. A questo punto spetterà al contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

 

 

Casa dolce casa

 

Consultazioni ipotecarie e catastali gratuite per proprietari e usufruttuari dell’immobile

Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 24/3/17

Il proprietario, anche per quota, del diritto di proprietà o il titolare di altro diritto reale di godimento non paga tributi per le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili cui è riferita l’ispezione. In particolare, sono:

  • Gratuite le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (es., su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili;
  • A pagamento le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

 

L’Agenzia può modificare il classamento anche senza vedere l’immobile

Cassazione n. 5600 del 6/3/17

Per la modifica del classamento di immobili che appartengono alla categoria ordinaria (nel caso di specie villini) è legittimo il classamento effettuato dall’Agenzia senza stima diretta e dunque senza sopralluogo.

Infatti, per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza.

 

 

Al servizio degli studenti (e dei loro genitori)

 

Studenti iscritti a università non statali – ecco la spesa massima per il 2016 detraibile per i corsi

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, decreto 23/12/16 (G.U.  n.55 del 7/3/17)

Per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università l’art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir consente di detrarre dall’Irpef dovuta il 19% dell’importo calcolato in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

Per il 2016 il Miur ha stabilito, distinti per area disciplinare e regione di appartenenza, gli importi indicati per i corsi universitari nella seguente tabella.

Importo massimo detraibile per corsi universitari presso università non statali

Area disciplinare corsi istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

Sanitaria

€ 2.600

€ 2.200

€ 1.600

Scientifico-Tecnologica

€ 3.500

€ 2.400

€ 1.600

Umanistico-sociale

€ 2.800

€ 2.300

€ 1.500

Agli importi può essere sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995.

 

Es. per uno studente di medicina del Lazio di una università non statale la detrazione potrà essere calcolata su un importo massimo di 2.900 euro.  Pertanto in caso di spesa effettiva pari o superiore a tal importo la detrazione sarà (2.900 x 19%) = 551 euro.

In caso di spesa inferiore a 2.900 euro la detrazione dovrà essere calcolata sull’importo effettivo.

Per verificare l’area disciplinare di appartenenza del corso, dovranno essere consultate le tabelle dell’allegato al decreto ministeriale in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Sono stati, inoltre, fissati importi massimi anche per i corsi post laurea.

 

Studenti iscritti a corsi di musica –contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 31/3/17 e provvedimento n. 50771 del 14/03/17

Gli studenti che intendono acquistare uno strumento musicale nuovo possono usufruire del contributo previsto sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore.

Per il 2017 possono usufruire del bonus gli studenti iscritti a tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, a licei musicali e coreutici (sezioni musicali), alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione.

Il contributo è concesso una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo o anche di un singolo componente, come ad esempio il piatto di una batteria, mentre sono esclusi i beni di consumo, come corde o ance. Per usufruire del beneficio lo strumento deve essere coerente, “affine” o “complementare” con il corso di studi, in base alle indicazioni contenute nell’Allegato 2 del Provvedimento o, in mancanza, alla valutazione di coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento agevolato attestata dall’istituto.

Per ottenere lo sconto – per gli acquisti effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, comprensivo di Iva per un massimo di 2.500 euro – occorre consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto un certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto (che riporti cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi).

Potranno utilizzare lo sconto anche gli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016, ma in tal caso, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito. È bene ricordare che nel 2016 l’agevolazione era riservata agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati e che il tetto massimo riconosciuto era di 1.000 euro.

 

Redditometro disapplicato di fronte all’evidenza di regali

 

Redditometro – si può sconfiggere, con la documentazione bancaria

Cassazione n. 7258 del 22/3/17

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio può servirsi di qualsiasi elemento probatorio per accertamento del reddito e, quindi, determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando presunzioni semplici. A questo punto si ha l’inversione dell’onere della prova, ossia tocca al contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria dell’Ufficio.

La prova da parte del contribuente può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale (es. un prestito, una donazione) dell’elemento preso in considerazione dal Fisco in sede di accertamento.

Nel caso di specie – in cui l’accertamento era stato elevato per l’acquisto di 2 immobili per un valore di oltre 557.000 euro, in assenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi –  la contribuente ha dimostrato (con successo), con la documentazione bancaria – in cui si evinceva che il motivo dell’introito era un “acquisto immobile”, la causale era costituita da “sussidi e regalie”, nonché l’indicazione sulle date dei movimenti, da cui emergeva la sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto –  di aver effettuato l’acquisto degli immobili grazie al denaro proveniente dal futuro marito.

 

Nell’eredità il beneficio d’inventario blocca anche il Fisco

 

Imposta di successione – l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è sempre opponibile all’erario

Cassazione n. 4788 del 24/2/17

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, che limita la responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l’erario.

In tal caso l’Agenzia, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può liquidare o esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione fino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. L’accettazione con beneficio di inventario è, inoltre, opponibile all’erario anche in caso di presentazione di istanza di rimborso dell’imposta di successione versata a prescindere dalla mancata impugnazione davanti al giudice tributario dell’avviso di liquidazione dell’imposta.