Pillole fiscali. Al servizio del lavoratore autonomo

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Contribuenti minimi: i professionisti potranno avvalersi del vecchio regime con aliquota al 5% anche per il 2015   Art. 10, co. 12 undecies decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15) Come è noto con la legge
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Contribuenti minimi: i professionisti potranno avvalersi del vecchio regime con aliquota al 5% anche per il 2015

 

Art. 10, co. 12 undecies decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

Come è noto con la legge di stabilità 2015 è stato istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, di piccole dimensioni, un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva.

In particolare, tale regime prevede la possibilità di applicare una imposta del 15%, sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap, sul reddito imponibile determinato mediante l’applicazione all’ammontare degli incassi del coefficiente di redditività (diverso in relazione all’attività esercitata). Tale regime sostituisce il precedente regime dei cd. “contribuenti minimi”, ossia il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27,  co.  1,  2  e  7,  del D.L.  n. 98/ 2011, nonché il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della Legge n. 388/2000.

Tuttavia, per i lavoratori autonomi che fino al 31/12/14 già applicavano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, è stata prevista la possibilità (art. 1, co. 88 legge di stabilità 2015) di continuare ad applicare in via transitoria e fino alla sua naturale scadenza le disposizioni agevolate del citato regime abrogato che, lo ricordiamo, prevedeva un limite dei ricavi di 30.000 euro, l’aliquota sostitutiva del 5% e poteva essere applicato per il periodo d’imposta in cui l’attività era iniziata e per i 4 successivi, ovvero fino al compimento del 35° anno d’età.

Con la nuova disposizione introdotta dal decreto “Milleproroghe”, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità, è ancora consentito ai lavoratori autonomi , in possesso dei requisiti, che avviano la loro attività nel 2015 di effettuare entro l’anno la scelta del collaudato regime dei minimi. 

Pertanto, sarà ancora possibile, in presenza dei requisiti richiesti, accedere nel 2015 al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27,  co.  1,  2  e  7,  del D.L.  n. 98/ 2011, con l’aliquota al 5%.

 

INPS gestione separata: differito l’aumento, ma non per tutti

Art. 10 – bis  decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

Per i  soli lavoratori autonomi, titolari di posizione  fiscale  ai  fini  Iva, iscritti alla Gestione separata  (che non  risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né sono pensionati), l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, co. 79, della legge n. 247/2007 per il 2015 non viene elevata, come originariamente previsto e, dunque è  del:

  • 27% per gli anni 2014 e 2015;
  • 28% per  l’anno  2016
  • 29% per l’anno 2017.

L’Inps, con la circolare n. 27 del 5/2/15 ha confermato, inoltre, l’obbligo per tali soggetti dell’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%.

 

Quindi, in sintesi:

 

 

Lavoratori autonomi interessati

Anno 2015

Aliquota

Massimale

Con Partita Iva: senza altra copertura previdenziale obbligatoria

27,72%

(27% IVS + 0,72%)

Nel 2014: 27,72%

Elevato a

€. 100.324,00

(nel 2014: 100.123,00)

Senza Partita Iva: privi di copertura previdenziale obbligatoria

Esempio: collaboratori e assimilati.

30,72%

(30% IVS + 0,72%)

Nel 2014: 28,72%

Elevato a

€. 100.324,00

(nel 2014: 100.123,00)

 

Aliquota

Massimale

Con o senza Partita Iva: con altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti, pensionati, professionisti con cassa)

Elevata al 23,5%

Nel 2014: 22%

Elevato a

€. 100.324,00

(nel 2014: 100.123,00)

Minimale annuo per l’accredito contributivo

Elevato a € 15.548,00

(nel 2014: € 15.516,00)

(vedi oltre per dettagli)

 

 

Irap: il lavoro occasionale altrui rileva solo se sono corrisposti elevati compensi

Cassazione, sentenza n. 4060 del 27 febbraio 2015

Il professionista e amministratore unico di società che non si avvale di lavoratori dipendenti, utilizza beni strumentali essenziali e non corrisponde elevati compensi a terzi per prestazioni relative alla propria attività non paga l’Irap. Per quanto riguarda l’impiego di lavoro occasionale altrui, infatti, la Cassazione ha ricordato che è soggetto a Irap il professionista che, per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.

                                                                                                                         

Amministratori giudiziari:  il contributo all’albo deve essere pagato

Ministero della giustizia, nota n. 19767 del 4/2/15

Il Ministero della Giustizia ha confermato che l’obbligo di corrispondere il contributo per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori giudiziari fissato dal D.M. n.169/2013 è pienamente vigente, indipendentemente dall’effettiva realizzazione delle modalità di tenuta dell’albo. Si ricorda che in base all’art. 6 del D.M. 19/9/2013, n. 169 è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di 100 euro.

 

 

 

Proroghe versamento imposte e rateizzazioni fiscali

 

Rateazione decaduta: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali

Art. 10, co. 12 quinquies decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

I contribuenti che si sono avvalsi della possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte ma che a causa del mancato pagamento di alcune rate del piano di rateazione sono decaduti dal beneficio, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

  • la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31/12/14;
  • la richiesta sia presentata a Equitalia entro e non oltre il 31/7/15.

Il nuovo piano di rateazione non è prorogabile e il contribuente decade dalla possibilità di rateizzazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

Se il contribuente si avvale di questa possibilità, non possono essere avviate nei suoi confronti nuove azioni esecutive.

 

Emilia sisma 2012: prorogata la sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi

Art. 10, co. 11 ter e quater decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

L’articolo 3-bis del D.L. n. 4/2014 aveva stabilito per i soggetti che a causa del sisma in Emilia del 2012 hanno contratto finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dall’1/12/12 al 15/11/13, che la restituzione del debito per la quota capitale all’1/1/14, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31/12/13, poteva essere differita, a richiesta, per un periodo non superiore a 2 anni.

L’art. 1, co. 9 ter del D.L. n. 74/2014 aveva poi previsto un primo differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento dei suddetti finanziamenti.

È stata ora nuovamente prorogata di ulteriori 12 mesi, la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale; anche la  durata  del  piano  di ammortamento è prolungata di 12 mesi.

I  finanziamenti, anche dopo la proroga,  restano assistiti dalle garanzie dello Stato.

 

Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari

Art. 10, co. 8, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

Prorogata dal 31/12/13 al 31/12/14 la fine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 23, co. 44, D.L. 6 luglio n. 98/2011.

 

 

Casa e dintorni

 

TARI 2014: valide le delibere comunali adottate dai comuni entro il 30 novembre

Art. 10, co. 12 quinquiesdecies. decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n.49 del 28/2/15)

Ai fini della riscossione della tassa  sui rifiuti (TARI) per  il  2014  sono  valide  le deliberazioni regolamentari e tariffarie  adottate dai comuni  entro  il  30/11/14. 

I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale data dovranno riscuotere, invece, la TARI sulla base delle tariffe applicate per il 2013, ma potranno comunque recuperare nell’anno successivo le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le previgenti tariffe e il costo del servizio.

 

Assegnatari di alloggi di edilizia convenzionata: se il Comune cede le aree già concesse in diritto di superficie le imposte sono agevolate

Agenzia delle entrate, risoluzione n.17 del 16/2/15

Gli atti con i quali il Comune cede agli assegnatari degli alloggi  l’area inclusa nel piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare  sono soggetti al regime agevolato di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 601/1973, ossia a imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

 

Rent to buy – affitto di immobile con parto di futura vendita

Art. 23 D.L. 12 settembre 2014, n.133 – Circolare Agenzia entrate n. 4 del 19 febbraio 2015

La nuova possibilità è stata introdotta con i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, cd. rent to buy.

Il contratto conferisce al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene (eventuale, ossia solo se il conduttore esercita il diritto di acquisto). Le parti definiscono nel contratto la quota del canone da imputare al corrispettivo del trasferimento e quella da imputare alla locazione dell’immobile.

A seguire una sintesi degli aspetti fiscali nell’ipotesi il cui il locatore/venditore sia una persona fisica.

Il trattamento fiscale è diversificato in base alla funzione per cui le somme sono corrisposte:

  • quota canone imputata al godimento dell’immobile  – è assimilata alla locazione dell’immobile;
  • quota canone imputata al corrispettivo del trasferimento – ha natura di anticipazione del corrispettivo del trasferimento della proprietà ed è assimilato al versamento di acconti a valere sulla successiva vendita dell’immobile.

Durante il periodo in cui il conduttore ha il godimento dell’immobile il trattamento fiscale è il seguente:

  • Ai fini delle imposte sui redditi la quota canone imputata al godimento dell’immobile – se la quota del canone riferita alla locazione, ridotta del 5%, è superiore al reddito determinato dall’applicazione delle tariffe d’estimo, il reddito è pari al canone di locazione al netto della riduzione. Il locatore, al ricorrere dei presupposti, può optare per la “cedolare secca”. Non rileva la quota di canone imputata al corrispettivo del trasferimento.
  • Ai fini dell’imposta di registro – rilevano entrambe le 2 quote del canone:

  • quota relativa alla concessione del godimento dell’immobile – si applica l’imposta di registro del 2%;
  • quota di canone da imputare a corrispettivo di vendita – si applica l’imposta di registro del 3% sull’importo complessivo degli acconti pattuiti.

Se l’imposta applicata sul canone di locazione, unitamente all’imposta sull’acconto prezzo, è complessivamente inferiore a 200 euro, deve essere corrisposta l’imposta di registro di 200 euro

Al momento dell’acquisto e trasferimento dell’immobile il trattamento fiscale è il seguente:

  • Ai fini delle imposte sui redditi per le quote canone imputate ad acconto prezzo – si applica la disciplina dei redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. b), Tuir). Nel momento in cui il conduttore esercita il diritto di acquisto, sono imponibili le plusvalenze (corrispettivo percepito + quote canone imputate ad acconto prezzo – costo di acquisto dell’immobile) realizzate per la cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Se, invece, la cessione viene effettuata dopo i 5 anni dall’acquisto, l’intero corrispettivo della vendita non rileva ai fini delle imposte dirette.

  • Ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, all’atto di trasferimento dell’immobile si applica l’imposta proporzionale di registro (2% se “prima casa”, 9% se fabbricati diversi da “prima casa” – con un minimo di 1.000 euro) sul valore del bene. Dall’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo deve essere sottratta l’imposta già corrisposta sugli acconti di prezzo. Imposte ipotecaria e catastale, 50 euro ciascuna.