Pillole fiscali – agosto 2017

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Proroga versamenti imposte e presentazione dichiarazioni fiscali Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato pubblicato sul sito il 26/7/17 Sono stati prorogati: al 20/8/17, con la maggiorazione dello 0,40%, i versamenti delle imposte (IRPEF, IRAP e IVA) dei lavoratori autonomi (la proroga non riguarda i soggetti NON titolari
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Proroga versamenti imposte e presentazione dichiarazioni fiscali

Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato pubblicato sul sito il 26/7/17

Sono stati prorogati:

  • al 20/8/17, con la maggiorazione dello 0,40%, i versamenti delle imposte (IRPEF, IRAP e IVA) dei lavoratori autonomi (la proroga non riguarda i soggetti NON titolari di partita Iva). 
  • al 31/10/17 la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

 

Split payment – modifiche alla disciplina e elenchi dei soggetti

MEF, decreto 13/7/17 (G.U. n.171 del 24/7/17) e MEF – Dipartimento delle finanze, comunicato del 26/7/17

Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi per l’anno 2017 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Non sarà pubblicato l’elenco delle P.A. tenute ad applicare la normativa sullo split payment, dato che il D.M. MEF del 13/7/17, che ha modificato l’art. 5-bis del decreto del 23/1/15, ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, co. da 209 a 214, della legge n. 244/2007. Quindi, per l’individuazione delle PA occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). In detto elenco, tuttavia, non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Le società controllate da PA centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi.

Allo stesso modo, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti cui si applica la fatturazione elettronica e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Infine, è stato precisato che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

 

Dividendi e plusvalenze percepiti da soggetti Ires – rideterminate le percentuali di imponibilità

Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 26/5/17 (G.U. n.160 del 11/7/17)

Aumentate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, del Tuir, in conseguenza della riduzione dell’Ires al 24% al fine di garantire l’invarianza del prelievo complessivo (Ires + Irpef) su tali elementi di reddito.

L’art. 1, co. 61 della legge n. 208/2015, ha previsto la riduzione al 24% dell’aliquota Ires a decorrere dall’1/1/17. Il successivo co. 64 già prevedeva che un decreto del MEF avrebbe dovuto proporzionalmente rideterminare le percentuali di imponibilità degli utili da partecipazione. Infatti, posto che condizione per la riduzione dell’Ires è stata l’invarianza del prelievo complessivo su dividendi e plusvalenze, la riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota Ires doveva essere accompagnata da un aumento del prelievo “a valle”, ossia da un aumento delle percentuali di cui agli artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, del Tuir, ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze-minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all’Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, nonché dagli enti non commerciali.

Questa la nuova modalità di tassazione degli utili da partecipazione e capital gain in soggetti Ires per soci persone fisiche non imprenditori:

  • partecipazioni qualificate – imponibile il 58,14% degli utili e sulle plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni qualificate;
  • partecipazioni non qualificate – resta fissata al 26% (dal 1/7/14 in base all’art. 3 del D.L. n. 66/2014) la percentuale dell’imposta sostitutiva degli utili incassati e delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate.

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31/12/16, agli effetti della tassazione del socio, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31/12/07, e poi fino all’esercizio in corso al 31/12/16.

La rideterminazione della quota fiscalmente rilevante delle plusvalenze e minusvalenze non riguarda le partecipazioni detenute in società di persone e, più generale, ai soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, considerato che la diminuzione dell’aliquota Ires non incide sulle società di persone e che, diversamente, vi sarebbe stato un incremento del carico impositivo complessivamente gravante sui soci di società personali rispetto al passato.

 

Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – tasso di interesse da applicare a favore del creditore nel 2° semestre 2017

Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.171 del 24/7/17)

L’art. 5 del D.lgs. n.231/2002 prevede, in caso di ritardo nel pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale – ossia una transazione tra imprese ovvero tra imprese e PA, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo – che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora e decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ai fini della determinazione dell’effettivo tasso di interesse da applicare, il tasso B.C.E. deve essere incrementato di 8 punti percentuali.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 81/2017 (Jobs act lavoro autonomo) le disposizioni si applicano, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli, anche alle transazioni commerciali tra:

  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori autonomi e imprese;
  • Lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche.

Anche per il periodo 1/7 – 31/12/17, come per il semestre precedente, il tasso di riferimento BCE è pari allo 0%. Pertanto, per tale periodo, l’interesse applicabile per la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi sarà: 8,00% (0% + 8%).

 

 

Quando si litiga con il Fisco

 

Redditometro – Per gli acquisti in comunione legale rileva la partecipazione all’atto e il pagamento del prezzo

Cassazione n. 17806 del 19/7/17

Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, l’esborso per l’acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall’Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal partner che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Infatti, non vi è alcuna certezza che il nuovo bene, pur ricadendo nella comunione legale, sia acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi – situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell’istituto, che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell’altro.

In tale situazione di incertezza gli unici elementi indiziari che possono essere valorizzati ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 sono costituiti, pertanto,

  • dalla effettiva partecipazione all’atto e;
  • dal pagamento del prezzo.

 

Reddito di lavoro autonomo – versamenti non giustificati presumono incassi in nero

Cassazione n. 18801 del 28/7/17

La presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 nelle indagini finanziarie sui c/c dei lavoratori autonomi opera, pacificamente, con riferimento ai versamenti non giustificati effettuati sul c/c bancario dal lavoratore autonomo.

La sentenza in esame ha precisato che la censura della Corte Costituzionale n.228/2014 riguardava solo i prelevamenti e non anche i versamenti; per questi ultimi la presunzione relativa di cui all’art. 32 consente l’emissione di accertamenti fondati su versamenti non giustificati.

 

Irap – il giudicato esterno non ha effetti per altri anni d’imposta

Cassazione n. 17463 del 14/7/17

Non assume effetto vincolante nel giudizio concernente la debenza dell’Irap per un lavoratore autonomo il giudicato formatosi tra le medesime parti in relazione ad altro anno d’imposta, posto che tale effetto è limitato ai soli casi concernenti fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, di guisa che l’efficacia espansiva del giudicato deve essere esclusa per fattispecie coinvolgenti qualificazioni giuridiche che possono variare di anno in anno (in termini, Cass. n. 4832/2015).

Va, dunque, esclusa l’efficacia esterna del giudicato di annullamento in materia di Irap in una controversia relativa al medesimo tributo, ma per diversa annualità, attesa la potenziale variabilità, da anno in anno, degli elementi su cui si fonda la v dell’autonoma organizzazione del professionista che costituisce il presupposto impositivo dell’Irap.

 

Cartella di pagamento impugnabile anche se emessa sulla base di quanto indicato in dichiarazione

Cassazione n. 16747 del 7 /7/17

L’atto impositivo fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione non impedisce l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in quanto diversamente operandosi affermerebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

 

Agevolazioni fiscali “prima casa” – le gravi condizioni di salute già esistenti al rogito non sono causa di forza maggiore

Cassazione n. 17225 del 12/7/17

La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza entro il termine di 18 mesi rappresenta un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile.

Nel caso di specie, il mancato trasferimento della residenza nei termini è stato giustificato con le particolari condizioni di salute dei contribuenti. In particolare, i coniugi acquirenti al momento del rogito erano, il primo, ottantenne e, la seconda, settantaseienne, e avevano comprovato le loro gravi patologie e l’impossibilità di dare corso al trasferimento della residenza nel termine di legge. Tuttavia, la fattispecie non è stata considerata “causa di forza maggiore” in quanto mancante del presupposto della posteriorità (rispetto all’atto) ed imprevedibilità dell’impedimento, stanti l’età avanzata e soprattutto le precarie condizioni di salute degli acquirenti già al momento del rogito.

 

 

Quando si fa pace con il Fisco

 

Come definire in maniera agevolata e controversie tributarie pendenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 22 del 28/7/17

Forniti chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti. La definizione agevolata è possibile:

  • per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017;
  • se alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non è concluso con pronuncia definitiva.

Non sono definibili le liti:

  • pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie;
  • nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione;
  • le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.

I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 6 del Dl n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. La lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi:

  • già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio;
  • dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.

È ammesso il pagamento rateale soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 201 7. Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate:

  • la prima, d’importo pari al 40% del totale, entro il 2 ottobre 2017;
  • la seconda, pari all’ulteriore 40%, entro il 30 novembre;
  • la terza, d’importo pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.

 

Contributo unificato per i ricorsi amministrativi – come si paga

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 27/6/17 (G.U. n.167 del 19/7/17)

Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli art. 17 e ss. del D.L.gs. n. 241/1997, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Il modello F24 è presentato esclusivamente in modalità telematica.

In attesa dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi si applicano ancora le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002.

Le stesse modalità trovano applicazione anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal D.P.R. n. 1199/1971, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

L’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dall’1/9/17.

 

Rottamazione dei ruoli applicabile anche ai debiti contratti con gli enti previdenziali

Interrogazione a risposta in commissione n.5/11815 

L’art. 11, co. 10-bis, del D.L. n.8/2017, ha precisato che l’art. 6, co. 10, lettera e-bis, del D.L. n.193/2016 si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale, ricomprendendo nell’ambito della definizione agevolata i carichi previdenziali, senza effettuare distinzioni tra la natura pubblicistica o privatistica degli stessi.

A seguito della definizione, non sono dovute tutte le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relative ai contributi e ai premi contenute in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Quindi, per effetto delle suddette modifiche, la definizione agevolata si applica anche ai carichi iscritti a ruolo per violazione degli obblighi contributivi da parte dei dottori commercialisti.

 

Applicazione delle agevolazioni “prima casa – atto di donazione

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 del 4/7/17

In risposta ad un quesito, è stato chiarito che il contribuente che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla “prima casa di abitazione” in occasione della stipula dell’atto di donazione, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l’anno dal nuovo acquisto l’immobile preposseduto.