Pillole fiscali – gennaio 2017

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Professionisti in prima linea   Super ammortamento ancora in pista per il 2017. Esordisce anche per i professionisti l’iper ammortamento Articolo 1, commi 8-13, legge11 dicembre 2016, n. 232 È stata prorogata l’agevolazione della maggiorazione del 40% del costo di acquisto (cd. super ammortamento) prevista per anche per i
Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Professionisti in prima linea

 

Super ammortamento ancora in pista per il 2017. Esordisce anche per i professionisti l’iper ammortamento

Articolo 1, commi 8-13, legge11 dicembre 2016, n. 232

È stata prorogata l’agevolazione della maggiorazione del 40% del costo di acquisto (cd. super ammortamento) prevista per anche per i professionisti dalla legge di stabilità 2016. Non sono state riproposte le agevolazioni sulle autovetture.

La legge di stabilità 2016 aveva previsto che (anche) i professionisti che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, hanno potuto usufruire di un’agevolazione che permetteva di portare in deduzione dal reddito maggiori quote di ammortamento calcolate su un costo di acquisto dei beni fittiziamente “maggiorato” del 40% (ad esempio, un cespite acquistato per 10.000 euro rileva ai fini del calcolo degli ammortamenti per 14.000 euro).

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che tale agevolazione potrà applicarsi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il:

  • 31 dicembre 2017;
  • 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:

  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni.

L’iper ammortamento – viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un iper ammortamento pari al 150% di quello ordinario con riferimento alle acquisizioni di macchinari ed attrezzature per l’industria caratterizzati da elevata automazione, nonché un iper ammortamento al 40% per i software utilizzati per la gestione integrata dei predetti impianti e macchinari ad alta tecnologia.

E’ bene scorrere l’allegato alla legge di bilancio poiché alcuni cespiti possono riguardare anche i professionisti.

 

Sconti sulle imposte per i professionisti che rientrano dall’estero

Articolo 1, comma 151 – 151, legge11 dicembre 2016, n. 232

Esteso l’ambito soggettivo della disciplina per il rientro dei lavoratori qualificati dall’estero (articolo 16, comma 1 del D.lgs. n.147 del 2015) anche ai professionisti e aumentata dal 30 al 50% la quota di reddito esente da Irpef.

L’agevolazione si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.

 

Poche tasse sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Articolo 1, comma 152, legge11 dicembre 2016, n. 232

Le persone fisiche, compresi artisti e sportivi, che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. L’importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, realizzate nei primi 5 periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione.

Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017.

 

Accertamenti bancari – i prelevamenti dei professionisti non costituiscono evasione

Articolo 7 quater, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

L’articolo 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973, prevede, che gli uffici possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni bancarie. Se il contribuente non dimostra che ha tenuto conto dei versamenti e prelievi per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, i dati e le notizie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti.

È stato ora eliminato dalla disposizione il riferimento ai “compensi” dei professionisti nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica ed accertamento presuntivo, derivante dai prelievi su conti correnti, da parte degli uffici finanziari, in quanto già la Corte Costituzionale con Sentenza n.228/2014, aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione, limitatamente alle parole “o compensi” posto che da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da c/c bancari effettuati da professionisti e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell’ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito, come accade per le imprese.

 

Prestazioni di viaggio e trasporto del professionista non costituiscono reddito se  cquistate direttamente dal committente

Articolo 7 quater, comma 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, come già accade per le spese di alimenti e bevande. La disposizione, che modifica l’articolo 54, comma 5 del TUIR, si applica a decorrere dal 2017.

 

Attività professionali: nuovi studi di settore per il 2016

Ministero dell’economia e delle finanze decreto 22/12/16 (G.U. n.303 del 29/12/16) 

Approvati gli studi di settore relativi a una serie di attività professionali. Gli studi di settore approvati, per il cui elenco si rinvia al provvedimento, si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. Gli studi di settore approvati si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/16.

Gli studi di settore approvati con il decreto non si applicano:

  1. nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’Articolo 54, co. 1, ovvero ricavi di cui all’Articolo 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  2. nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  3. nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

 

Gli studi di settore e parametri vanno in pensione – nascono gli indici di affidabilità

Articolo 7 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Dal 2017 si applicheranno gli indici sintetici di affidabilità fiscale e cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Ai nuovi indici, che saranno individuati da un decreto MEF, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

 

Professionisti chiamati a sanare le anomalie tra dichiarazione e spesometro

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 221446 del 15/12/16

I professionisti che non hanno dichiarato, ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

 

STP sono l’unica forma di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico

MISE Parere prot. 415099 del 23/12/16

La disciplina delle STP è l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Non è ammesso lo svolgimento di dette attività nella forma di “generiche” società commerciali che, tuttavia, ben potranno essere utilizzate al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette”.

 

Si riduce l’aliquota INPS gestione separata Inps

Articolo 1, comma 165, legge11 dicembre 2016, n. 232

Dal 2017, aliquota contributiva pari al 25% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione separata Inps, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

 

Modifiche adempimenti Iva a tutto campo

Articolo 4, commi 1-5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Spesometro mensile- I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati in forma analitica di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.  La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l’ultimo giorno del mese di febbraio). Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione l’unica comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere effettuate entro il 25 luglio 2017.

Liquidazioni Iva telematica trimestrale- I soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate. La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA ma sono previste ipotesi di esonero dall’invio. L’Agenzia delle entrate verifica i dati delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. L’Agenzia delle entrate potà verificare l’effettivo versamento dell’imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione prevista all’articolo 54-bis, comma 2bis, del DPR n. 633 del 1972.

Il bonus di 100 euro – Per l’adeguamento tecnologico agli obblighi di Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e di Comunicazioni telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché per l’esercizio dell’opzione per la fatturazione elettronica mediante sistema di interscambio, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro viene attribuito, una sola volta, un credito d’imposta di 100 euro. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture in via telematica, che, entro il 31 dicembre 2017, opteranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i nuovi misuratori telematici, è, altresì, attribuito, unitamente al credito d’imposta di cui sopra, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

Le comunicazioni telematiche abrogate – Soppresse la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, le comunicazioni Intrastat all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi di cui all’articolo 50, comma 6, del DL n. 331 del 1993 (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea) e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.

I nuovi termini per l’invio della dichiarazione Iva annuale – A decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per l’IVA dovuta per il 2016 la dichiarazione dovrà comunque presentarsi entro il mese di febbraio.

 

 

Casa dolce casa

 

Detrazione maggiorata per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici anche per il 2017

Articolo 1, comma 2, lett. a, legge11 dicembre 2016, n. 232

Fino al 31 dicembre 2017 si potrà fruire della detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica sugli edifici. 

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali la proroga della percentuale maggiorata è, invece, prevista fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti percentuali di detrazione:

  • 70% qualora gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • 75%, per le spese sostenute per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili anche per il 2017

Articolo 1, comma 2, lett. c) punto 1, legge11 dicembre 2016, n. 232

Fino al 31 dicembre 2017 si potrà fruire della detrazione del 50% per le spese sostenute per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili.

La detrazione per l’acquisto dei mobili concerne le seguenti spese per le quali è possibile fruire dell’agevolazione (solo) in caso di ristrutturazione dell’edificio:

  • Mobili nuovi;
  • Grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici), nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

La detrazione per l’acquisto di mobili, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo è calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro (calcolato indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, che può essere anche inferiore).

 

Detrazione per interventi antisismici fino al 2021

Articolo 1, comma 2, lett. c) punto 2, legge11 dicembre 2016, n. 232

È stata ridisegnata la detrazione.

Fino al 31 dicembre 2016, era prevista dall’articolo 16, comma 1, lett. i) del TUIR una detrazione, relativa alle spese per gli interventi antisismici sugli edifici, del 65% della spesa sostenuta.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, è prevista la seguente agevolazione:

Per le spese per interventi antisismici sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), nonché nella zona sismica 3 – vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/03 che classifica i comuni in 4 zone sismiche – spetta una detrazione del 50% della spesa sostenuta, calcolata su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, può essere maggiore se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe inferiore di rischio per l’edificio. In particolare, con il passaggio:

  • a 1 classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% (75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali);
  • a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% (85% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali le detrazioni del 75% e dell’85% si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato le unità immobiliari di ciascun edificio.

Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

 

Contratto di locazione con cedolare secca: effetti della mancata presentazione della comunicazione di proroga

Articolo 7 quater, comma 24 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione se il contribuente ha effettuato i relativi versamenti e ha dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

 

Cambia il calendario fiscale

 

Termini per il versamento delle imposte modificati

Articolo 7 quater, comma 19 e 20 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Dal 1° gennaio 2017, differite le date del versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP al 30 giugno per le persone fisiche e le S.n.c. e all’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta del versamento dell’IRES e dell’IRAP per gli altri soggetti. I termini si applicano anche ai fini IVA per il pagamento, con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% per mese o frazione di  mese, della differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente o trimestralmente, qualora l’imposta non sia stata versata entro il 16 marzo di ciascun anno.

 

Cambia la pausa estiva – ma solo per alcune fattispecie

Articolo 7 quater, comma 16 e 17 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini:

  • per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva;
  • di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito di:

  • controlli automatici (articolo 36 bis DPR n.600 del 1973 e 54-bis DPR n.633 del 1972);
  • controlli formali (articolo 36 ter del DPR n.600 del 1973);
  • liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 

Dichiarazione integrativa a favore oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

Articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta – può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro i termini di accertamento.

Le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni – compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito – mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l’accertamento dall’articolo 43 del DPR n.600 del 1973, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. La compensazione è prevista anche in caso di correzione di errori contabili di competenza.

Se la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di accertamento stabiliti dall’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrativa presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, chiesto a rimborso.

Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti, oppure può essere utilizzato in compensazione. La compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria determinando l’indicazione di maggior imponibile o maggior debito d’imposta o minor eccedenza detraibile.

 

 

Cambia la modalità di notifica degli atti legali

 

 

Notifiche di avvisi e atti tramite PEC

Articolo 7 quater, comma 6, 7, 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

La notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata a mezzo PEC, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Sono stabilite disposizioni specifiche per l’ipotesi che la consegna non possa essere effettuata (posta satura, indirizzo PEC non attivo) che prevedono il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende comunque perfezionata:

  • per il notificante – nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario – alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso.

Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate dal 1° luglio 2017, mentre per quelli da notificarsi in data anteriore resta ferma la disciplina vigente.

 

Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento

Articolo 7 quater, commi 9 e 10 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

La notifica delle cartelle di pagamento avviene all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione eventualmente eseguite tra il 1° giugno 2016 e il 2 dicembre 2016 con modalità diverse dalla PEC, relative a:

  • imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi;
  • altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo PEC,

saranno rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

 

Notifica tramite PEC degli atti catastali

Articolo 7 quater, comma 11, 12 e 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

La notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita anche a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

 

 

Condoni

 

Definizione agevolata delle cartelle di pagamento

Articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

I debitori possono estinguere il debito tributario, riferito ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 a tutto il 31 dicembre 2016, senza corrispondere:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

A tal fine dovrà provvedersi al pagamento dilazionato in rate di pari ammontare – massimo 3 nel 2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% – sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017. Il pagamento riguarda le somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulla parte capitale) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve rendere entro il 31 marzo 2017 all’agente della riscossione una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall’agente della riscossione sul proprio sito internet.

La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

 

Possibile la definizione agevolata possibile anche per le entrate locali

Articolo 6 ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Le Entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale dagli enti e dai concessionari della riscossione, potranno essere oggetto di definizione agevolata con l’esclusione delle sanzioni. Gli enti locali potranno adottare provvedimenti in tal senso, disciplinandone le modalità attuative.

 

 

Voluntary disclosure – riaprono i termini

Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225

Dalla 24/10/16 fino al 31/7/17 sono riaperti i termini della voluntary discosure, con riferimento a violazioni commesse fino al 30/9/16. È consentita la presentazione dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30/11/15, per le attività detenute in Italia. È prevista, inoltre, la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali. Il nuovo condono si applica sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.