Pillole Fiscali

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Professioni in prima linea   Irap per i professionisti: si tenta di giungere a un indirizzo giurisprudenziale univoco Corte di cassazione, ordinanze nn. 3870, 5040 e 6330 del 2015 È stata sottoposta alla valutazione del Primo presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite della Cassazione le questioni,
A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Professioni in prima linea

 

Irap per i professionisti: si tenta di giungere a un indirizzo giurisprudenziale univoco

Corte di cassazione, ordinanze nn. 3870, 5040 e 6330 del 2015

È stata sottoposta alla valutazione del Primo presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite della Cassazione le questioni, oggetto di numerose sentenze contrastanti tra di loro, che riguardano: 

  • l’assoggettamento all’Irap delle attività professionali svolte in forma associata;

  • l’assoggettamento all’Irap del professionista che si avvale di personale con mansioni esecutive.

Finalmente un’iniziativa, volta a dare certezza alla annosa problematica, che è stata più volte sollecitata da Confprofessioni in questa rubrica.

 

 

 

 

Il commercialista che invia 730 tramite CAF non deve adeguare la sua polizza di assicurazione

CNDCEC: Pronto ordini n. 90/2015 del 27/4/15

Se il commercialista collabora con il CAF per la predisposizione e invio dei modelli 730, assumendo le funzioni di struttura periferica del centro, opera in nome e per conto del centro stesso, per cui non deve adeguare la polizza RC professionale. A tale obbligo dovrà provvedere, invece, il rappresentante dell’assistenza fiscale del CAF.

Viceversa, il professionista che rilascia “in proprio” il visto di conformità sul modello 730 ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile:

  • con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati al fine di garantire ai propri clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata (il massimale non può essere inferiore ai 3.000.000 euro);
  • con la previsione esplicita della copertura del rischio relativo al rilascio di visto infedele.

La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati dal professionista nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente e prevedere il risarcimento anche nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto.

 

Prorogati i termini per il versamento di Irpef e Irap per i professionisti che esercitano attività che rientrano negli studi di settore

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 giugno 2015 (G.U. n.134 del 12/6/15)

Per i professionisti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (attualmente € 5.164.569), è stato prorogato il termine ultimo, originariamente previsto per il 16 giugno 2015, per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e dalla dichiarazione unificata annuale.

I professionisti potranno effettuare i versamenti:

  • entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento si applica anche ai professionisti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (cd. nuovi minimi) di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 98/2011, ovvero del nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

 

Possono accedere al regime fiscale di vantaggio (cd. nuovi minimi) solo i professionisti che iniziano l’attività nel 2015

Risposta a question time n. 5-05703 del 4/06/15, fonte organi di stampa

Con il decreto Milleproroghe (art. 10, co. 12-undecies D.L. n. 192/2014) – derogando a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, secondo il quale è inibito l’accesso per il regime fiscale di vantaggio (cd. nuovi minimi) a decorrere dall’1/1/2015 –  è stato consentito ai soggetti che iniziano l’attività nel 2015, se in possesso dei requisiti, di optare, comunque, per il regime di vantaggio (cd. contribuenti “minimi”), anche se abrogato .

Tali soggetti, mantenendo gli specifici requisiti, possono rimanere nel suddetto regime per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata (2015) e per i 4 successivi ovvero fino al compimento del 35° anno d’età.

È stato ora chiarito che possono fruire di tale possibilità in deroga solo i professionisti che iniziano un’attività nel corso del 2015 e non anche coloro che già erano in attività all’1/1/2015.

 

 

Immobili sempre nel mirino

 

Imu: niente dichiarazione per i terreni totalmente montani o ubicati nei comuni delle isole minori

FAQ Ministero dell’economia e delle finanze del 28/5/15 – IFEL, nota pubblicata il 21/5/15

L’esenzione IMU relativa ai terreni montani e parzialmente montani di cui all’art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504/1992, è stata oggetto di recenti contraddittori interventi legislativi. Secondo le ultime disposizioni (D.L. n. 4/2015) l’esenzione dall’Imu si applica:

1)ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2015);

2)ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del D.L. n. 4/2015);

3)ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. n. 4/2015).

E’ stato ora precisato che per i terreni che ricadono nelle ipotesi 1) e 2) non sussiste alcun obbligo di presentazione della dichiarazione.

 

 

Benefici “prima casa”: se si rivende l’immobile prima di 5 anni bisogna adibire a propria abitazione l’immobile successivamente acquistato

Cassazione n.7338 del 10/4/15

Per conservare il beneficio fiscale “prima casa” (aliquota dell’imposta di registro o Iva agevolata) il contribuente che vende prima dei 5 anni l’immobile acquistato usufruendo del beneficio non può limitarsi semplicemente a dichiarare “di volerlo adibire a propria abitazione”, ma deve invece effettivamente adibirlo a propria abitazione in conformità all’intento dichiarato.