Pansini: «CNF appoggia incadidabili alle elezioni forensi»

L’associazione nazionale Forense denota la posizione del CNF come lesiva dell’immagine dell’avvocatura. Di seguito riportiamo il comunicato stampa dell’ANF «Esprimiamo apprezzamento per il governo e il ministro della Giustizia che, con l’adozione del decreto legge n. 2 dell’11 gennaio scorso, hanno confermato il limite del doppio mandato per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali
L’associazione nazionale Forense denota la posizione del CNF come lesiva dell’immagine dell’avvocatura. Di seguito riportiamo il comunicato stampa dell’ANF

«Esprimiamo apprezzamento per il governo e il ministro della Giustizia che, con l’adozione del decreto legge n. 2 dell’11 gennaio scorso, hanno confermato il limite del doppio mandato per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi nei termini enunciati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia di dicembre scorso – dichiara il segretario generale dell’Associazione nazionale Forense, Luigi Pansini – prendiamo altresì atto dell’avvenuto deposito di un emendamento teso a convertire il DL 2/2019 nell’ambito della legge di conversione del DL Semplificazioni. Una rapida conversione del DL 2/2019 dovrebbe consentire uno svolgimento delle operazioni elettorali nel rispetto delle regole di legalità, democrazia e alternanza. Tuttavia, l’Avvocatura, non solo istituzionale, degli incandidabili e degli ineleggibili, in assoluta mala fede, tenta di aggirare, dopo la pronuncia della Cassazione, anche il contenuto di un provvedimento di legge».

 

«Infatti – continua Pansini – per quanto riguarda i mandati espletati prima dell’entrata in vigore della legge professionale n. 247 del 2012, la cui durata era di due anni e non di quattro come oggi, gli incandidabili e gli ineleggibili hanno già adottato la linea difensiva secondo la quale, poiché le elezioni ante 2012 si celebravano nei primi mesi dell’anno (per esempio febbraio 2012) e il consiglio dell’ordine decadeva il 31 dicembre di due anni dopo (quindi, 31.12.2014), tutti i mandati ante legge n. 247/12 non sono computabili ai fini del limite del doppio mandato, così come previsto dall’art. 3, comma 4, della l. 113/2017. Questa linea difensiva sembra già emergere dalla pronuncia del 15 gennaio scorso con cui il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto candidabile ed eleggibile un aspirante consigliere del foro proprio facendo leva sull’esatto calcolo aritmetico del biennio del mandato».

 

«Simile atteggiamento – sottolinea Pansini – è lesivo dell’immagine dell’avvocatura e denota ancora una volta come vi sia una parte dell’Avvocatura che si ritiene indispensabile e insostituibile a tal punto da poter platealmente farsi beffa di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un provvedimento di legge del governo e del Ministro della Giustizia».

 

«Occorre quindi intervenire in sede di conversione del DL 2/2019 – aggiunge il segretario di ANF – per specificare e precisare che l’art.3, co.4, della legge 12.7.2017, n.113, si interpreta nel senso che il termine di due anni ivi indicato è riferito ai mandati quadriennali previsti dalla l.247/2012, mentre per i mandati biennali ante L. 247/12 previsti in precedenza dal D.LGS-LGT.23/11/1944, n.382, art.2, il termine da considerare è di un anno».

 

«È in gioco la credibilità dell’Avvocatura –  conclude Pansini ­– oggi delegittimata dai comportamenti di chi ritiene di poter piegare ai propri interessi diritti e organismi di rappresentanza, con tattiche che molti etichetterebbero come da ‘azzeccagarbugli’».