Estensione o estorsione?

Riportiamo il comunicato stampa dell’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili diffuso lo scorso 17 maggio L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – Sindacato Nazionale Unitario – segnala l’emendamento all’art.3 c.4 del DL 50/2017, presentato dall’onorevole Ignazio Abrignani, quale tentativo di estendere surrettiziamente la platea dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità.
Riportiamo il comunicato stampa dell’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili diffuso lo scorso 17 maggio

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – Sindacato Nazionale Unitario – segnala l’emendamento all’art.3 c.4 del DL 50/2017, presentato dall’onorevole Ignazio Abrignani, quale tentativo di estendere surrettiziamente la platea dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità.

Non si comprende il motivo di tale tentativo di estensione (o estorsione?).

Esiste una Categoria già legittimata ad operare in tal senso. Riconosciuta dalla Legge dello Stato.

Si ricorda che il visto di conformità o “visto leggero” costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

Attraverso l’apposizione del visto di conformità il legislatore ha inteso:

• garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;

• agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;

• contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili operano sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, l’esercizio alla professione avviene dopo il superamento di esami di Stato, la permanenza all’Albo è subordinata all’assoggettamento alla Formazione Professionale ed al rispetto del Codice Deontologico, nonché all’obbligo di sottoscrivere polizza assicurativa a tutela dei terzi.

Non è ammissibile che una funzione così delicata possa essere attribuita a soggetti che operano senza qualifica riconosciuta dal Legislatore e in un campo sprovvisto di istituti disciplinari.

Non è ammissibile che soggetti non sottoposti a formazione professionale obbligatoria (non certamente sorretta da un regolamento interno) possano “certificare” l’esistenza dei presupposti per l’apposizione di un “certificato di garanzia” per lo Stato e la collettività.

Non è altrettanto ammissibile che si demandi a soggetti non ordinisticamente regolamentati un compito riservato, soprattutto a tutela della Pubblica Fede, a Professionisti che da anni soggiacciono ad un Codice Deontologico che impone, oltre al resto, la contrazione di polizze ad hoc per il rilascio del suddetto visto.

Quale significato avrebbero le recentissime sentenze della Suprema Corte in tema di esercizio abusivo della Professione?

Lo scopo vero del “visto” risiede solo ed esclusivamente nel garantire alla P.A. certezza, fede, tutela, riscossione, preparazione.

La Categoria dei Commercialisti Italiani ha da tempo dimostrato di disporre di tali postulati, fondamentali per garantire la giusta collaborazione agli organi periferici deputati al controllo.

La norma esiste. Non si cambia.

L’estensione della platea dei soggetti legittimati renderebbe, in definitiva, legittimata l’esistenza di una “attività” che non esiste giuridicamente.

 

Enzo De Maggio

Presidente ADC Nazionale