Entrate: fari puntati su patrimoni e redditi esteri non dichiarati

In arrivo nuovi controlli su apposite liste selettive. Sotto esame i movimenti di capitale, le utenze, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva, la residenza di familiari e i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani
In arrivo nuovi controlli su apposite liste selettive. Sotto esame i movimenti di capitale, le utenze, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva, la residenza di familiari e i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Lo scorso 3 marzo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha infatti firmato un provvedimento secondo cui le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

 

Una nota diffusa dall’Agenzia informa che l’identikit dei soggetti presi in esame sarà tracciato utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard).

 

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il Dl n. 193/2016. Di seguito l’ordine degli elementi che verranno valutati:

 

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata

b) movimenti di capitale da e verso l’estero

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto

h) titolarità di partita Iva attiva

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria

j) titolarità di cariche sociali

k) versamento di contributi per collaboratori domestici

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)