ANC

Decreto “Ucraina”, ANC: Incomprensibile la mancata rateazione di avvisi bonari e l’esclusione dei 36-ter

Riportiamo il comunicato dell'Associazione Nazionale Commercialisti, diffuso lo scorso 30 maggio

Con una modifica inserita nel D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”), per il periodo compreso tra il 21.05.2022 e il 31.08.2022, il termine di pagamento degli avvisi bonari ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, viene elevato a 60 giorni rispetto ai 30 giorni previsti in precedenza con la motivazione di “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina”.

“Sicuramente un provvedimento di buon senso, tuttavia, – sottolinea Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – per come è scritta la norma sembra essere inibita la possibilità di rateizzare gli avvisi, con conseguente penalizzazione proprio di quei contribuenti che devono affrontare problemi di liquidità, in evidente contrasto quindi con la ratio stessa della norma”.

Inoltre, sempre sulla base della formulazione della norma, non rientrerebbero nel beneficio del maggior termine per il pagamento le comunicazioni di irregolarità notificate ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, una esclusione fonte inevitabilmente di incertezze e disparità.

“Per far sì che il provvedimento sia concretamente di utilità per i contribuenti – afferma il Presidente Cuchel – è necessario che sia consentita la rateizzazione del pagamento degli avvisi e che il termine dei 60 giorni sia esteso anche alle comunicazioni ex art. 36-ter”.

“Per gli avvisi bonari – conclude Cuchel – si chiede inoltre che l’allungamento dei termini di pagamento a 60 giorni non sia legato esclusivamente ad una determinata condizione ma costituisca la regola, uniformando in questo modo i termini a quelli previsti per le cartelle esattoriali“.