Dall’Antitrust nessuna sanzione per il Consiglio Notarile di Milano

Il corsivo di Domenico Chiofalo direttore di Federnotizie E alla fine la montagna ha partorito il topolino. L’Antitrust, dopo due anni e mezzo di attività istruttoria, indagini, audizioni, esposti, dopo aver fatto ricorso alla Corte Costituzionale, pur riconoscendo l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della Legge 287/1990, ha ritenuto di non
Il corsivo di Domenico Chiofalo direttore di Federnotizie

E alla fine la montagna ha partorito il topolino.

L’Antitrust, dopo due anni e mezzo di attività istruttoria, indagini, audizioni, esposti, dopo aver fatto ricorso alla Corte Costituzionale, pur riconoscendo l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della Legge 287/1990, ha ritenuto di non applicare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria in mancanza del carattere della gravità, mutando radicalmente opinione rispetto alle valutazioni degli Uffici Istruttori dell’Agcm che nel corso del procedimento (in particolare nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 21 febbraio 2018) avevano qualificato l’intesa come molto grave e meritevole del massimo della sanzione (ex art. 15 della Legge 287/1990).

Testo del provvedimento

(seguiranno approfondimenti)

 

Ecco la cronistoria di questa vicenda:

LA CORTE COSTITUZIONALE (con provvedimento del 5 dicembre 2018)

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come introdotto dall’art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell’art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione − quest’ultimo in relazione all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 − dal Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’Agcm con ordinanza del 3 maggio 2018 aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 e 8, comma 2, l. n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1.

L’art. 93-ter in esame sancisce che “Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l’art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

L’art. 8 comma 2 della legge 1990/.287 (o Legge Antitrust), rubricato “imprese pubbliche e in monopolio legale”, dispone che:

Le disposizioni [sul divieto di intese anticoncorrenziali, sull’abuso di posizione dominante e sul controllo delle concentrazioni] non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati.

Il testo integrale del provvedimento della Corte Costituzionale.