Dal 2019 fatturazione elettronica e spesometro transfrontaliero mensile

Il Fisco sogna anche la precompilazione di Iva e redditi ma nel frattempo elimina la promessa di rimborso Iva prioritario incondizionato. Di seguito la nota dell’Associazione Nazionale Commercialisti Anche se con estremo ritardo rispetto a quanto ampiamente sostenuto da ormai un anno, potrebbe sembrare un positivo punto di arrivo che, finalmente, il Fisco consideri: (i)
Il Fisco sogna anche la precompilazione di Iva e redditi ma nel frattempo elimina la promessa di rimborso Iva prioritario incondizionato. Di seguito la nota dell’Associazione Nazionale Commercialisti

Anche se con estremo ritardo rispetto a quanto ampiamente sostenuto da ormai un anno, potrebbe sembrare un positivo punto di arrivo che, finalmente, il Fisco consideri: (i) l’opportunità del ritorno dal 2018 allo spesometro annuale (semestrale secondo l’Agenzia); (ii) la riattivazione del documento riepilogativo delle fatture inferiori ad € 300; (iii) altre semplificazioni operative (per bollette d’importazione e anagrafiche); (iv) la sterilizzazione delle sanzioni per la prima campagna invii del 2017 (risoluzione parlamentare G. Sanga 7-01355 del 18 ottobre; Audizione Ae del 17 ottobre).

 

La nota vicenda sulle inefficienze del sistema di ricezione, ampiamente segnalate dalla stampa specializzata, parla da sé ma non va dimenticato che il prezzo (elevato) di tale disagio, ancora una volta, è stato ingiustamente sopportato dagli operatori (imprese e professionisti). Lascia perplessi perciò il tentativo di Sogei, nell’audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Parlamentare di Vigilanza, di sminuire la portata della questione ostentando disguidi di ordinaria amministrazione prontamente rimossi. Non è andata così, lo sanno bene tutti gli operatori e pare quindi positivo che chi di dovere (Governo e Agenzia delle Entrate) stia valutando le necessarie contromisure dopo mesi di inerzia nonostante gli allarmi prontamente lanciati anche dalle scriventi associazioni.

 

Nessun rallegramento, però, perché molto amaramente, combattuti fra l’incredulità e lo scetticismo, dobbiamo constatare che dal 2019 si prospettano scenari ancor più preoccupanti rispetto alle già copiose complicazioni che i contribuenti hanno dovuto affrontare da inizio del 2017 in aggiunta a quelle del citato spesometro (non dimentichiamo, fra le altre, l’anticipazione della dichiarazione annuale Iva, le novità sulle dichiarazioni d’intento, il debutto della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva, la riduzione delle soglie sull’obbligo del visto di conformità, l’allargamento – tutt’altro che stabilizzato – dello split payment, le novità sulla detrazione dell’Iva acquisti[1] che si abbatterà – se non arriveranno auspicabili correttivi – sulle fatture di fine 2017 ricevute nel 2018).

 

Spesometro 2018

Per quanto riguarda il futuro prossimo della nuova comunicazione dati fatture di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010 (spesometro) si corre ora il rischio di buttare il bambino con l’acqua sporca, giacché si parla di ritornare all’introduzione ad uno spesometro “aggregato” (anziché analitico) con la certezza di creare ulteriori disagi e costi di aggiornamento (anche software) per gli operatori. Al netto dei gravi disagi citati e fermi restando gli aggiustamenti citati in premessa (a cui andrebbe aggiunta la necessità di implementare la trasparenza delle ricevute rilasciate dal sistema di trasmissione, come avveniva con il più rodato e familiare desktop telematico abbinato ad Entratel o Fisconline), non si può infatti non osservare come la nuova comunicazione dati fatture sia uno strumento sicuramente più razionale (perché elimina molti adempimenti ridondanti) e complessivamente meno complicato della precedente “polivalente”. Certamente, le gravi falle nel funzionamento, la scarsa proroga concessa e la carenza di istruzioni complete ha esasperato gli animi al punto di invocare la vecchia contorta “polivalente”.

 

Fatturazione elettronica 2019 e spesometro “transfrontaliero”

A preoccupare ulteriormente le scriventi non è tanto lo scenario 2018 bensì quello del 2019. Il Governo vuole infatti accelerare troppo in fretta sull’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica esclusiva sopprimendo, nel contempo, lo spesometro di cui all’art. 21-bis, salvo introdurre un ulteriore adempimento addirittura a scadenza mensile di proibitiva gestione (praticamente un nuovo spesometro delle operazioni da/verso l’estero), come conferma la bozza del DDL della legge di Bilancio 2018.

 

Anno

Adempimenti obbligatori

Totale

2017

2 spesometri semestrali

4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

6

2018

1 spesometro annuale (anziché trimestrale) (*)

4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

5 (anziché 8)

2019

12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti  + trasmissione generalizzata fatture elettroniche

4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

16 + fatture elettroniche obbligatorie 

(*) Se sarà confermata la risoluzione di maggioranza (primo firmatario G. Sanga) approvata  il 18 ottobre dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati.            

 

 
A prescindere dal paradossale ed inaccettabile aumento di adempimenti (come evidenza la tabella di cui sopra) le scriventi Associazioni sono fermamente contrarie non tanto alla fatturazione elettronica XML in sé, quanto al suo obbligo generalizzato a decorrere dal 2019 con anticipazione già da luglio 2018 per:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

 

Al tal riguardo si ritiene:

•             assurdo parlare di eliminazione dello spesometro grazie all’introduzione della fatturazione elettronica quando poi si andranno ad introdurre nuovi obblighi gravosi (sanzionati con la stesse sanzioni dello spesometro di oggi) quali la trasmissione addirittura entro il giorno 5 del mese successivo delle fatture da o verso controparti estere che evidentemente non possono essere imposte nel formato citato; si tratterà, di fatto, di un nuovo spesometro “transfrontaliero”; 

•             assurdo, non tanto l’opportunità di mantenere la veicolazione delle fatture (e conseguente conservazione pubblica gratuita) attraverso lo SDI rigettando le spinte di coloro che, invece, punterebbero ad una (non disinteressata) liberalizzazione del mercato (che si ribalterebbe su un aumento dei costi per gli operatori), quanto il fatto che il sistema dello SDI imponga l’obbligo di ottenere l’assegnazione del codice univoco della controparte (quando si potrebbe lavorare –per i residenti – con codice fiscale e partita Iva) o l’utilizzo della PEC (che i privati persone fisiche e i non residenti non hanno);

•             inaccettabile colpire con la sanzione dell’omessa fatturazione (i.e.: dal 90 al 180% dell’Iva con minimo di € 500) ogni singola fattura emessa in modalità tradizionale anziché elettronica XML;

•             pura utopia che l’Agenzia, grazie alla fatturazione elettronica, riesca (come vorrebbero far intendere le modifiche al D.Lgs 127/2015 in bozza al DDL), a predisporre le liquidazioni e le bozze delle dichiarazioni Iva e pure quelle dei redditi con gli F24 precompilati; previsioni del tutto superflue a meno che non vi sia anche la fantascientifica previsione di rottamare tutte le norme sull’indetraibilità oggettiva o soggettiva, l’Iva di cassa e tutti gli altri regimi speciali del DPR 633/72 nonché tutte le disposizioni sul reddito d’impresa contenute nel TUIR con la sola esclusione dell’articolo 83 al fine di stabilire che il reddito fiscale d’impresa (principio da estendere però anche al lavoro autonomo) deriva sic et simpliciter dal bilancio civilistico. Trattasi, ovviamente, di previsioni che senza ombra di dubbio sono destinate a rimanere mero esercizio di stile considerato l’impatto che avrebbe, in termini di gettito, una pulizia di tal portata; non ci vuole quindi molto per pronosticare che l’idea del fisco di precompilare liquidazioni Iva e dichiarazioni avrà lo stesso epilogo del 730 precompilato dove l’Agenzia ostenterà successi entusiasmanti mentre, nella realtà dei fatti, gli operatori sanno già benissimo che i conteggi non potranno essere affidabili;

•             poco significativa, considerato quanto sopra, appare pertanto l’agevolazione che si prefigge di eliminare per professionisti e imprese in contabilità semplificata l’obbligo della tenuta dei registri vendite e acquisti giacché la tenuta in proprio della contabilità rimarrà ineludibile;

•             non così decisiva la riduzione di due anni dei termini di accertamento condizionata alla tracciatura completa degli incassi e pagamenti attraverso strumenti diversi dal contante ancorché va dato conto che l’innalzamento ad € 500 (rispetto agli attuali € 30) della soglia di tolleranza rende quantomeno non ridicola la previsione;

•             non completamente chiara (se non prospettando l’impossibilità per l’Erario di garantire tale beneficio anche in via generalizzata) la motivazione per cui nella futura formulazione dell’art. 3 del D.Lgs 127 si andrà a depennare anche la previsione di un rimborso prioritario incondizionato (cioè anche in mancanza dei requisiti dell’art. 30 secondo comma) dell’Iva (attualmente, di fatto, l’unico beneficio concreto per i pionieri che hanno già adottato spontaneamente fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con vincolo quinquennale, ai sensi dell’opzione prevista dal D.Lgs 127).

 

Le scriventi Associazioni non sono contrarie, sia chiaro, allo sviluppo tecnologico ma ritengono che la semplificazione, per poter essere considerata tale da tutti gli attori (e non solo unidirezionalmente dall’Amministrazione finanziaria), debba passare per l’adesione spontanea anziché coercitiva.

Se il vantaggio è tangibile, non c’è bisogno di imporlo: è stato così per il passaggio dalla fattura manuale a quella generata con il PC, per il passaggio dalla contabilità manuale a quella tenuta in modalità meccanografica così come per la diffusione di internet, della posta elettronica ordinaria (per la pec il discorso è a parte), per i social network e così via.

 

Partendo da tali constatazione non è quindi tollerabile che si giustifichino le novità in analisi anche con “l’esigenza di introduzione di leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione”.

Le misure che propone di introdurre il Governo con la legge di Bilancio 2018 sono pertanto  completamente da bocciare. Si lasci scegliere agli operatori, in primis, come e quando ridurre i propri costi gestionali e si lavori, piuttosto, su misure concrete in grado rendere ineludibile una massiva adesione spontanea del contribuente perché effettivamente più vantaggiosa.

 

Qualche suggerimento per valutare un approccio che, anziché imporre, favorisca un’irrinunciabile adesione spontanea alla fatturazione elettronica

 

Si suggerisce, innanzitutto, di fissare un tempo ragionevole (non inferiore a tre anni) entro il quale chi governa tali processi (Sogei, Agenzia Entrate, Agid, ecc) si confronti concretamente con chi dovrà affrontare questa sfida (non solo, quindi, con chi sviluppa software o progetta procedure che poi non usa personalmente) per eliminare tutti gli ostacoli operativi (sopra citati).

 

Si valuti altresì l’introduzione di catalizzatori efficaci[2] in grado di orientare l’adesione spontanea, quali potrebbero essere, ad esempio:

•             l’introduzione della possibilità di recuperare immediatamente l’Iva sugli insoluti B2B a fronte dell’emissione, ai soli fini Iva, di una nota di accredito elettronica inviata al cliente attraverso il SDI (sistema di interscambio) e quindi all’Agenzia delle Entrate ai fini della tempestiva verifica del riversamento dell’imposta da parte del cessionario/committente; la strada è ampiamente percorribile, sfruttando le maglie larghe dell’articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE e ragionare sul fatto che tale misura, limitata al B2B, non comporterà alcuna esigenza di copertura, migliorerebbe il rapporto del contribuente con il fisco giacché il fornitore creditore troverebbe, nelle possibili verifiche dell’Agenzia, un alleato nel recupero dei propri crediti poiché il debitore volontariamente insolvente sarà incentivato a rispettare i termini di pagamento per non subire verifiche ad hoc (non servono troppe spiegazioni per immaginare i benefici per l’intero sistema economico di un ritorno al virtuoso rispetto dei termini di pagamento);

•             un significativo aumento delle soglie (almeno € 50.000) per l’esclusione dall’obbligo del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali, ferma restando l’opportunità di riportare almeno a 15.000 la soglia per tutti gli altri;

•             significativa misura di credito d’imposta per recupero delle spese per gli investimenti necessari;

•             eliminazione dell’obbligo della conservazione sostitutiva a norma con facoltà di materializzare in modalità analogica e conservare in modo tradizionale (cartaceo) anche fatture elettroniche propriamente dette, quantomeno per gli operatori di minori dimensioni (per molti micro operatori con pochi documenti l’onere della conservazione sostitutiva a norma ex DM 17/6/2014 supererà sempre i benefici del documento elettronico).

 

Va infine osservato che a non essere pronti ad affrontare questa nuova sfida tecnologica non sono solo gli operatori di moltissime piccole e medie imprese e degli studi professionali, ma la stessa Amministrazione finanziaria. Lo testimonia la recente R.M. 96/E del 21/7/2017 in risposta ad un interpello per la gestione delle note spese per trasferte ove le conclusioni dimostrano che è la stessa Agenzia delle Entrate a non essere ancora pronta ad offrire approcci interpretativi coerenti con le spinte innovative che la stessa sostiene in prima linea; tanto per fare un esempio, nel caso di specie,  è stata riconosciuta la possibilità di adottare processi elettronici (con apposite soluzioni web e firma digitale) accompagnati dalla smaterializzazione dei documenti cartacei previa fotografia (ad esempio con lo smartphone) delle pezze giustificative.

 

Il tutto nel contesto di un procedimento a norma del D.M. 17/6/2014; se la trasferta è all’estero, però, il procedimento si incaglia, poiché non viene riconosciuta la natura di documento originale non unico alle pezze giustificative relative alle spese sostenute in paesi extra UE con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale; ciò significa, quindi, che per smaterializzare i documenti delle spese sostenute nei citati paesi esteri l’Agenzia richiede l’intervento di un pubblico ufficiale (in tal caso l’Agenzia ha negato, infatti, la natura di documento originale non unico del documento estero). Interpretazioni di questo tipo rendono onerose e poco praticabili soluzioni innovative (come quella proposta dall’interpellante) ma non stupiscono gli operatori che, molto pragmaticamente, giusto o sbagliato che sia, preferiscono rinunciare a innovazioni destinate a complicarsi nell’operatività quotidiana.

 

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Flavio Lorenzin

Vice Presidente con delega alla Semplificazione PA e Fiscale  – Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata