Compensazione crediti PA, confermate le regole

I professionisti, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, potranno compensare con le cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Il decreto in G.U. del 21 agosto 2017 Con il decreto del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017,
I professionisti, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, potranno compensare con le cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Il decreto in G.U. del 21 agosto 2017

Con il decreto del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, vengono confermate anche per il 2017 le modalità utilizzate in passato per la compensazione delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. Tale possibilità era stata prevista dalla Manovra correttiva (Dl n. 50/2017, articolo 9-quater) che rinviava ad un decreto ministeriale attuativo l’individuazione delle modalità operative.

 

Nello specifico, sarà possibile compensare i crediti nei confronti della PA con le cartelle esattoriali che si riferiscono ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente a imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.