Bonus bebè 2018, le istruzioni dell’Inps

Con la Circolare n. 50 del 19 marzo scorso l’Istituto di previdenza dà il via alla presentazione delle domande per ricevere l’assegno annuale destinato alle famiglie con bambini nati o adottati nel 2018 Via libera al bonus bebè 2018 introdotto quest’anno dall’art. 1, co. 248 e 249, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Con la Circolare n. 50 del 19 marzo scorso l’Istituto di previdenza dà il via alla presentazione delle domande per ricevere l’assegno annuale destinato alle famiglie con bambini nati o adottati nel 2018

Via libera al bonus bebè 2018 introdotto quest’anno dall’art. 1, co. 248 e 249, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Le disposizioni arrivano direttamente dall’Inps con la circolare n. 50 diffusa lo scorso 19 marzo, che riconosce l’assegno di natalità per “ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”.

 

L’Istituto di previdenza precisa che l’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese. Possono beneficiare del bonus tutti i nuclei familiari con un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro. La misura dell’assegno dipende dall’Isee minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. “Con Isee minorenni inferiore ai 7.000 euro – stabilisce l’Inps – la misura è di 1.920 euro. Con Isee minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro”.

 

Le domande per il bonus bebè 2018 potranno essere presentate in via telematica una sola volta per ciascun figlio entro “90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo”. Le domande dovranno essere corredate dal modello SR163, reperibile sul sito www.inps.it.

 

L’erogazione del bonus bebè verrà meno nei seguenti casi:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia per i minori adottati o in affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  • revoca dell’adozione;
  • decesso del figlio;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente;
  • provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo