AVVOCATI STABILITI, CHIUSA LA PROCEDURA DI INFRAZIONE

La Corte di Cassazione fa chiarezza sui requisiti per l’iscrizione all’albo e la dispensa dalla prova attitudinale: tre anni di regolare attività con utilizzo del titolo di origine Archiviata la procedura di infrazione 2013/4215 contro l’Italia, relativa all’iscrizione all’albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionale ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti).
La Corte di Cassazione fa chiarezza sui requisiti per l’iscrizione all’albo e la dispensa dalla prova attitudinale: tre anni di regolare attività con utilizzo del titolo di origine

Archiviata la procedura di infrazione 2013/4215 contro l’Italia, relativa all’iscrizione all’albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionale ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti). Lo ha disposto la Commissione europea il 28 aprile scorso.

Ai sensi della direttiva 98/05/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui la qualifica è stata ottenuta, recepita tramite il decreto legislativo del 3 febbraio 2006 n° 96, gli avvocati della Comunità europea possono automaticamente esercitare la professione nei diversi Stati membri mantenendo il titolo professionale di origine (art. 3). Oppure, volendo avvalersi del titolo utilizzato nel Paese ospitante, possono iscriversi presso gli organi competenti del Paese ospitante, in una sezione separata dell’albo, e dopo tre anni di regolare ed effettiva attività, durante i quali utilizzeranno il titolo di origine, possono ottenere l’iscrizione all’albo e la possibilità di utilizzare il titolo di avvocato, diventando pienamente equiparati ai professionisti dello Stato ospitante (art. 10).

 

Nel caso dell’Italia, la Commissione europea riteneva che il trattamento delle richieste di iscrizione agli Ordini forensi fosse contrario alla direttiva 98/05/CE, nonché alla 2005/36/CE sulle qualifiche professionali. La criticità riguardava in particolare gli abogados spagnoli, abilitati a esercitare la professione nel Paese con il solo conseguimento della laurea, senza tirocinio ed esame di Stato come invece i colleghi italiani. Gli Ordini negavano l’iscrizione automatica, ponendo come condizione l’esercizio della professione o il domicilio professionale nel Paese di rilascio della qualifica. Ma, in base alle norme europee, è necessario unicamente il pieno rispetto dei requisiti a cui sottostà il rilascio del titolo nel Paese di origine. Con la sua decisione di metà marzo, la Cassazione ha fatto chiarezza sull’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, soprattutto in merito ai requisiti necessari per la dispensa dalla prova attitudinale: esercizio regolare ed effettivo, durata di tre anni senza contare eventuali interruzioni, utilizzo del titolo di origine durante i tre anni.

 

Invece, resta un caso di abuso del diritto europea la fattispecie dei laureati in giurisprudenza italiani che si iscrivono in un Paese in cui la sola laurea è sufficiente ai fini dell’esercizio professionale, e che quindi tornano in Italia chiedendo l’iscrizione all’albo ai sensi dell’art.10. In questa situazione non si riconoscono reali esigenze di libera circolazione, ma piuttosto un caso di shopping della normativa più favorevole, per cui lo Stato può negare il titolo nazionale o subordinarlo a ulteriori requisiti.

 

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