Studi di settore, pronte le specifiche tecniche

A breve saranno disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Niente studi per i Comuni colpiti dal sisma Studi di settore al rush finale. Lo scorso 15 febbraio è stato, infatti, firmato il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri
A breve saranno disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Niente studi per i Comuni colpiti dal sisma

Studi di settore al rush finale. Lo scorso 15 febbraio è stato, infatti, firmato il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016.

Alle specifiche tecniche, in fase di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello Redditi 2017. In veste definitiva trovano spazio nel Provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (esercenti arti e professioni; esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello Redditi 2017.

La trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati.

Niente studi di settore, invece, per i Comuni colpiti dal sisma. Tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi.