Versamenti imposte tra consueta proroga e regole generali

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi www.confprofessioni.eu/loans-with-bad-credit-el-paso-tx   Consueta proroga per il versamento delle imposte relative al 2013 laddove il contribuente sia soggetto a studi di settore ovvero partecipi ad un soggetto (esempio associazione tra professionisti) con studi di settore. Ne consegue che gli adempimenti per il versamento del saldo 2013 e del primo acconto

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Consueta proroga per il versamento delle imposte relative al 2013 laddove il contribuente sia soggetto a studi di settore ovvero partecipi ad un soggetto (esempio associazione tra professionisti) con studi di settore. Ne consegue che gli adempimenti per il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014, slittano dal 16 giugno al 7 luglio.

Ad ogni modo resta anche la facoltà di rateizzare, con criteri immutati rispetto agli anni precedenti come si evince dalle istruzioni ai diversi modelli (Unico SC, Unico SP e Unico PF). nonché di posticipare la data del primo versamento di 30 giorni facendo ricorso alla maggiorazione dello 0,40%: in termini pratici, se si intende non versare entro il prossimo 7 luglio, è necessario maggiorare le somme dovute dello 0,40%. Ad esempio, in caso di importo dovuto di 1.000,00 euro, è possibile posticipare il versamento pagando 1.004,00 euro.

Sembra comunque utile fare il punto della situazione dei comportamenti da adottare.

 

 

LE REGOLE GENERALI

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare (01.01.2013-31.12.2013) come i professionisti, il primo termine di scadenza per il versamento delle imposte (Irpef, addizionale regionale e comunale, nonché se dovuta l’Irap) è fissato in via ordinaria al 16 giugno.

Tale scadenza riguarda in linea generale anche le associazioni tra professionisti ovvero le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo nonché i relativi soci e associati.

Il termine coincidente con l’anno solare non deve trarre in inganno posto che lo stesso si applica anche alle società semplici e alle associazioni tra professionisti che si sono costituite nel corso del 2013 e il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare ma comunque terminano il periodo d’imposta il giorno 31 dicembre 2013..

Per quanto concerne le società semplici tra professionisti) e le associazioni tra artisti o professionisti, interessate come noto e semprechè ne ricorrano i presupposti al versamento della sola IRAP, la norma prevede che gli stessi vadano comunque effettuati entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Ebbene posto che la presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2014 il termine ordinario per il versamento è il 16 giugno 2014 (si è anticipato, per quest’anno prorogato al 7 luglio 2014).

Tuttavia, l’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, stabilisce che la data del 16 giugno può slittare al 16 luglio con una proroga dunque di 30 giorni applicando all’imposta (e ai contributi INPS gestione separata Legge n. 335/1995) la maggiorazione dello 0,40%.

 

I versamenti dei soggetti Ires

Preliminarmente si osserva che non si prendono ora in esame le problematiche tra professionisti di recente costituzione in considerazione del vuoto normativo e della mancanza di qualsivoglia interpretazione ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione alle modalità di tassazione delle medesime.

Ciò detto, per i soggetti Ires (quali, ad esempio le ben collaudate società di ingegneria), la lettura delle istruzioni al modello di dichiarazione aiutano a ricordare alcuni principi ormai consolidati:

i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In merito, si rammenta che nulla cambia in caso di mancata approvazione in prima convocazione: tale circostanza, infatti, non esplica alcuna influenza sul termine di versamento delle imposte (paragrafo 17.3 della circolare 19 giugno 2002 n. 54/E);

i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il 180° giorno dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato. È importante notare che non trattasi in automatico del giorno 16 luglio: infatti, se per caso il bilancio dovesse essere approvato a maggio, comunque il versamento è da effettuare il 16 giugno (giorno 16 del mese successivo). Se invece l’approvazione avviene nel mese di giugno, ossia sfruttando in misura ampia il maggior termine di 180 giorni, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio.

 

La proroga dei versamenti

Il DPCM del 13 giugno 2014, in GU n. 16 giugno 2014, dispone anche per quest’anno lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Ires e Irpef), di quelli in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza richiesta del pagamento aggiuntivo dello 0,40%.

I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2014 dunque possono essere effettuati:

• entro il 7 luglio 2014 senza maggiorazione dello 0,40%;

• dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che mediante l’art.3-quater del D.L. n. 16 del 2/03/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44 del 26/04/12, è stata inserita nell’art. 37 del D.L. n.223/06 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, co. 4 D.Lgs. n.241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Di fatto, in caso di opzione per la maggiorazione dello 0,40%, la data ultima di versamento delle imposte, senza incorrere in sanzioni, è quella del 20 agosto 2014.

 

Quali imposte e contributi interessa la proroga

A titolo esemplificativo, la proroga interessa:

• saldo 2013 e acconto 2014 di Irpef, Ires e Irap;

• addizionali Irpef;

• saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;

• contributi previdenziali liquidati in dichiarazione;

• saldo 2013 e acconto 2014 della c.d. “cedolare secca”;

• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;

• imposte sostitutive (regime nuove iniziative produttive, regime dei minimi, ecc.);

• imposta “patrimoniale” (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all’estero.

 

Soggetti interessati alla proroga

Possono beneficiare della proroga:

tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. Pertanto non sono interessati dalla proroga coloro che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;

coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;

i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti “minimi”) se per la loro attività è stato elaborato lo studio di settore nonostante tali soggetti, come noto, non applicano gli studi.

 

La non proroga per le persone fisiche senza attività – complicazioni in agguato

La proroga non interessa le persone fisiche prive di attività, talchè si profilano difficoltà per i soci lavoratori di Srl laddove queste ultime non abbiamo optato per la trasparenza fiscale (art. 116 Tuir). Ed infatti, la compilazione del quadro RR (contributi INPS artigiani/commercianti) assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa Srl, che invece ove soggetta a studi fruirà della proroga.

Ebbene, con la Risoluzione n.173/E/07, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “La proroga in questione si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle ge­stioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore”. Il concetto è stato ribadito con la Risoluzione n.59/E/13, secondo cui: “il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie”.

Resta il fatto che detti soci di Srl non possono fruire della proroga con riferimento alle imposte da versare, ma come detto, esclusivamente con riferimento ai contributi INPS.