IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi small loans for fair credit   Il ravvedimento operoso consente di ridurre l’ammontare delle sanzioni dovute nel caso di omissioni negli adempimenti tributari. In tale contesto deve segnalarsi che il legislatore, nella manovra fiscale per il 2015, ha apportato profonde modifiche, soprattutto nella logica del contrastato rapporto fisco/contribuente, indirizzandosi

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Il ravvedimento operoso consente di ridurre l’ammontare delle sanzioni dovute nel caso di omissioni negli adempimenti tributari. In tale contesto deve segnalarsi che il legislatore, nella manovra fiscale per il 2015, ha apportato profonde modifiche, soprattutto nella logica del contrastato rapporto fisco/contribuente, indirizzandosi verso una sorta di collaborazione “ampia”. In particolare, in ottica futura il contribuente sarà messo nelle condizioni di poter attingere prioritariamente alle informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria e, di conseguenza, correggere eventuali errori non ancora contestati, mentre la tempistica del ravvedimento si allunga notevolmente, con diverse graduazioni delle riduzioni delle sanzioni, potendo porre rimedio d errori che incidono sull’imponibile o sull’imposta, addirittura fino al termine dell’attività di accertamento.

Inutile sottolineare l’importanza di tali modifiche e la fondamentale necessità di conoscere le possibilità che oggi si offrono, proprio al fine di gestire al meglio una tematica assai delicata come quella dei versamenti delle imposte.

 

I nuovi presupposti per ravvedersi

Preliminarmente deve evidenziarsi che, a differenza del passato, a decorrere dal 2015 cambiano le condizioni di accesso al ravvedimento. È, infatti, previsto che l’istituto, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. In forza delle nuove previsioni rappresentano, invece, cause preclusive le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

È da notare in particolare che nessuna preclusione ai ravvedimenti è ora prevista dall’avvenuta notifica di un PVC (deve sottolinearsi, però, che il legislatore si è preoccupato anche di eliminare le possibilità di definizione agevolata in relazione a atti). La sola puntualizzazione posta al riguardo, con apposita previsione introdotta sul filo di lana prima della definitiva approvazione al Senato del disegno di legge, concerne una minore riduzione delle sanzioni.

Il concetto appare semplice: nell’ottica della richiamata avanzata collaborazione tra fisco e contribuente, anche nel corso del PVC e nel periodo immediatamente successivo si vuole concedere al contribuente di valutare correttamente i suoi comportamenti, magari ponendoli a confronto con le contestazioni mosse e lasciandogli la più ampia possibilità di sanare le violazioni che egli ritiene siano state giustamente riscontrate dai verificatori.

 

Le nuove sanzioni da ravvedimento

Ciò posto, a partire dal 2015 sarà possibile procedere al ravvedimento operoso fruendo delle seguenti riduzioni delle sanzioni irrogabili:

 

 

NUOVO RAVVEDIMENTO

  • 1/10 del minimo edittale, in presenza di un omesso o tardivo versamento d’imposta corretto nei 30 giorni successivi al termine di legge ordinario;

  • 1/9 del minimo edittale, se la correzione avviene entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione o comunque, in assenza di obbligo dichiarativo, entro 90 giorni dall’omissione o errore;

  • 1/8 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’infrazione è stata commessa (o nel termine di un anno dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, per gli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 (si pensi ad un pagamento in ritardo del saldo delle imposte del 2013), sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo fino al 30 settembre 2015;

  • 1/7 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui l’infrazione è stata commessa (o nel termine di due anni dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, sempre con riferimento agli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un settimo fino al 30 settembre 2016;

  • 1/6 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui l’infrazione è stata commessa (o oltre il termine di due anno dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, per gli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un sesto dopo il 30 settembre 2016;

  • 1/5 del minimo edittale, se in caso di accessi, ispezioni e verifiche con conseguente consegna del PVC, il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione. In tale ipotesi, peraltro, non è precluso l’inizio o la prosecuzione delle attività di controllo e accertamento.

 

Decorrenza e modalità di applicazione delle nuove regole

Le nuove previsioni normative necessitano subito di alcune precisazioni. Anzitutto non mutano le modalità con cui le sanzioni sono irrogate: sono sempre le diverse disposizioni normative a dover trovare applicazione e, a titolo di esempio, è sufficiente rammentare la distinzione tra l’errore connesso alla liquidazione della dichiarazione (con sanzione prevista del 30%), rispetto all’errore di indicazione di un reddito (c.d. errore sostanziale, sanzionato come infedele dichiarazione nella misura del 100%). Pertanto sarà anzitutto necessario individuare la sanzione e poi si potrà determinare la riduzione secondo lo schema riportato in precedenza. In secondo luogo è bene rimarcare che non sono previste disposizioni transitorie o ritardate decorrenze. Le nuove disposizioni si applicano da subito, o meglio dal 1° gennaio 2015 e possono riferirsi anche per violazioni del passato ancora sanabili. Ad esempio, entro il termine del 30 settembre 2015 sarà possibile sanare violazioni commesse nel corso del 2013 in riferimento al versamento del saldo delle imposte del 2012, fruendo della riduzione ad 1/7 delle sanzioni irrogabili. Infine, circa la riduzione di 1/6 delle sanzioni, la stessa è utilizzabile fino alla scadenza delle possibilità di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Se è vero che il termine ordinario è del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero al quinto periodo successivo in caso di omissione della dichiarazione, con ciò dunque potendosi concludere che fino al 31 dicembre 2015 sono definibili le violazioni afferenti il 2010 (dichiarazione presentata), ovvero il 2009 (in caso di dichiarazione omessa), è altrettanto vero che nulla vieta che il contribuente decida di sanare violazioni potenzialmente oggetto di “raddoppio dei termini” di accertamento (casistiche di reati tributari, ovvero di capitali detenuti in paesi c.d. black list).

 

Le regole confermate

Poste le predette variazioni normative, è bene specificare che nulla si modifica circa le altre previsioni e/o chiarimenti conosciuti in materia di ravvedimento, restando pertanto fruibili tre ulteriori possibilità:

  • Il c.d. ravvedimento sprint;

  • Il ravvedimento “frazionato”;

  • La correzione “ampia” dei versamenti.

Quanto al ravvedimento “sprint”, senza voler essere troppo tecnici, è sufficiente rimarcare che in caso di versamenti in ritardo la sanzione è irrogata nella misura del 2% giornaliero fino al 14° giorno di ritardo, per poi divenire 30% a decorrere dal 15° giorno. Dunque nelle ipotesi di ravvedimento nei primi 14 giorni, quando trattasi di errori formali, la sanzione ridotta è pari a 0,2% al giorno.

Il ravvedimento frazionato è invece concesso dalla risoluzione n. 67 del 2011, secondo cui in caso di versamento parziale, tale importo si considera ravveduto se sono corrisposti gli interessi e soprattutto le sanzioni commisurate. In termini pratici, se un contribuente deve 1.000,00 euro e procede al versamento di 207,50 euro quale ravvedimento eseguito limitatamente all’importo di 200 euro di imposte e 7,50 euro di sanzioni (per comodità non si calcolano gli interessi, comunque dovuti), solo l’importo di 800 euro di imposte ancora dovuto non è oggetto del ravvedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso l’amministrazione finanziaria è autorizzata a recuperare anche le sanzioni del 30% in misura piena e non ridotte. L’importo di 200,00 euro è invece correttamente ravveduto.

Infine è bene richiamare la circolare n. 27 del 2013 che ha affrontato il problema degli errori più o meno marginali commessi in sede di versamento. Tale documento di prassi ha il grande pregio di affermare che deve essere premiata la volontà del contribuente di adempiere, a prescindere dagli errori commessi. Nello specifico, la correttezza del comportamento “virtuoso” deve essere riconosciuta anche in presenza di un versamento complessivo insufficiente in termini di imposte, sanzioni e interessi, con addirittura sanzioni e interessi non commisurati alle imposte versate. La circolare chiaramente afferma che il ravvedimento deve considerarsi “perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”. In termini pratici, a prescindere dalla circostanza che nel modello F24 utilizzato per il ravvedimento non siano distinti in maniera analitica gli importi versati a titolo di imposta, interessi e sanzioni, comunque pro quota al contribuente deve essere riconosciuto un ravvedimento. La sola necessità richiesta dalla circolare n. 27 del 2013 è che a titolo di sanzioni qualcosa sia stato versato con l’apposito codice tributo, dopo di che non serve null’altro, se non una grande pazienza per gestire la correzione degli importi confrontandosi con gli Uffici preposti.

Riflessioni e suggerimenti

In conclusione è possibile affermare che in via preventiva sono ormai diversi i canali che si offrono al contribuente per evitare contestazioni con il fisco: è importante averne cognizione e soprattutto usarli bene, portando a casa indubbi benefici e senza però inflazionarne l’uso. Continui ritardi nei pagamenti, infatti, potrebbero essere usati come indicatori di anomalie tali da richiedere maggiori controlli. Dal che il suggerimento di ricorrere al ravvedimento quando davvero è necessario, sapendo che ciò è possibile in vario modo e con varie soluzioni.