Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
Si è soliti dire che avere debiti è una brutta cosa. Come si può non condividere. Tuttavia, in taluni casi, risulta di gran lunga peggio avere dei crediti, soprattutto se il creditore non paga.
E’ il caso, cronico, dei crediti vantati verso lo Stato o enti pubblici che sono considerati da sempre, in Italia, i peggiori pagatori della piazza con ritardi intollerabili nel far fronte ai propri impegni.
Ebbene, una volta tanto il legislatore non ha fatto discriminazioni e si è rivolto tanto alle imprese quanto ai professionisti: infatti, l’articolo 9, co. 3-bis e 3-ter del Decreto Legge n. 185/2008 prevede la possibilità da parte di coloro che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da rapporti di fornitura, appalto ed anche prestazioni professionali, di ottenere, ricorrendone i presupposti, la certificazione. L’apposito attestato, una volta ottenuto, consente al professionista di cedere il credito ad una banca o di farsi anticipare da questa il corrispondente importo; diversamente il suddetto credito certificato può essere utilizzato per compensare eventuali debiti derivanti, indifferentemente, da somme:
- iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento notificate al professionista (anche in qualità di privato cittadino) dovute a titolo di tributi erariali, regionali, locali, etc. (articolo 28-quater, DPR 602/73). Dette cartelle tuttavia devono essere state notificate non oltre il 30 settembre 2013;
- dovute in relazione agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/73). Si pensi ad esempio ad adesioni agli avvisi di accertamento oppure a chiusura di un contenzioso mediante la mediazione o la conciliazione giudiziale. In questo caso non vi è alcuna limitazione di data.
L’ottenimento della certificazione del credito si ha mediante l’accreditamento alla piattaforma informatica denominata “PCC” (Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) presente sul sito del MEF. Sul punto ci si intratterrà oltre.
Va detto che la soddisfazione prima espressa in merito alla non discriminazione nei confronti del professionista va debitamente ridimensionata, non tanto perché il poter accedere alla certificazione del credito non deve essere visto con estremo favore, quanto perché non si può certo parlare di agevolazione posto che è un sacrosanto diritto essere pagati quando si è svolta una prestazione professionale. Le agevolazioni in termini di sussidi ed incentivi sono ben altra cosa e da sempre non sono certo prerogative del mondo della professione.
Amministrazioni pubbliche i cui crediti sono certificabili e condizioni richieste
Nel riquadro si riporta l’elenco delle PA i cui crediti sono certificabili.
Enti o amministrazioni per i cui crediti si può richiedere la certificazione accedendo alla piattaforma del MEF
|
Per poter ottenere la certificazione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile nonché riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore, con termine di pagamento scaduto. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, oppure con eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.
La garanzia delle Stato dei crediti certificati entro il 31 ottobre 2014
Nell’ipotesi in cui il professionista dovesse ottenere la certificazione del credito entro il prossimo 31 ottobre, detto credito fruisce della garanzia dello Stato, il che rende più facilmente smobilizzabile la relativa somma tramite la cessione o l’anticipo bancario. Peraltro, in questo caso, le banche nell’acquistare dal professionista il credito certificato applicano le seguenti percentuali massime di sconto, comprensive di commissioni e oneri di ogni tipo: 1,90% annuale per importi di ammontare complessivo del credito ceduto fino a 50.000 €; 1,60% annuale per importi di ammontare complessivo superiore a 50.000 €.
Utilizzo del credito certificato oltre il 31 ottobre 2014
Laddove la certificazione del credito dovesse intervenire dopo il 31 ottobre prossimo, l’unico svantaggio è che il credito, comunque riconosciuto dal soggetto pubblico, non ha la garanzia dello Stato, talchè è più complesso e certamente più oneroso ottenere dalla banca una anticipazione del relativo importo.
Si rammenta però la possibilità di utilizzo alternativo eventualmente sfruttabile e dapprima anticipata: il credito certificato infatti può essere utilizzato in compensazione, anche parziale, con somme iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento notificategli entro il 30 settembre 2013 oppure con somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (debiti da accertamento tributario) senza limiti di data.
Debiti fiscali compensabili con crediti certificati
|
La compensazione del credito con i debiti derivanti dalle somme dovute a seguito degli istituti deflattivi sopraindicati avviene esclusivamente con il modello F24 telematico, denominato F24 Crediti PP.AA.
La procedura per il riconoscimento del credito
L’unico neo è riferibile alla necessità di doversi inizializzare mediante l’apposita procedura informatica. Vero è, però, che il professionista che magari non ha molta dimestichezza potrà rivolgersi ad un delegato (nella maggior parte dei casi trattasi del commercialista, consulente del lavoro, o altro intermediario) per raggiungere il risultato. Per accreditarsi alla piattaforma telematica al fine di ottenere la certificazione del credito occorre comunicare i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Dopo aver effettuato l’accreditamento, l’utente procede alla compilazione e alla trasmissione dell’apposito modulo. L’istanza è parzialmente precompilata posto che acquisisce l’anagrafica dall’accreditamento e va però, ovviamente, completata con l’indicazione della P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il numero, la data e l’importo delle fatture a cui si riferisce il credito.
Come si ha notizia dell’avvenuta certificazione
L’ente pubblico o l’amministrazione statale o, in caso di loro inerzia, il commissario ad acta (a cui ci si può rivolgere – sempre tramite la piattaforma – in caso di mancato rilascio entro 30 giorni della certificazione), provvedono, dopo le opportune verifiche, a:
- in caso di esito positivo, certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile;
- in caso di esito negativo, a rilevare l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito stesso.
Il creditore riceve, tramite PEC, la bella o cattiva notizia.