Rottamazione terzo atto

Si avvicinano le scadenze delle varie definizioni introdotte dal legislatore per alleggerire lo scontro “fisco/contribuente”, tra cui si annovera ancora una volta la riedizione della rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione. Trattasi in sostanza della possibilità, già conosciuta in passato ma di fatto resa oggi particolarmente appetibile soprattutto in considerazione: dell’estensione della rateazione (con

Si avvicinano le scadenze delle varie definizioni introdotte dal legislatore per alleggerire lo scontro “fisco/contribuente”, tra cui si annovera ancora una volta la riedizione della rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione. Trattasi in sostanza della possibilità, già conosciuta in passato ma di fatto resa oggi particolarmente appetibile soprattutto in considerazione:

  • dell’estensione della rateazione (con una tempistica davvero molto interessante);
  • dell’eliminazione dei vincoli all’ammissione all’agevolazione con la possibilità di utilizzo della rottamazione per tutti i contribuenti, a prescindere da eventuali mancati pagamenti delle rate delle rottamazioni precedenti.

In estrema sintesi ed evitando particolari tecnicismi, diamo uno sguardo agli aspetti principali della disposizione.

 

Cosa fare

Deve riconoscersi che l’Agenzia della Riscossione offre un’adeguata assistenza per la comprensione degli adempimenti da porre in essere. Accedendo al sito, infatti, utilizzando la pagina dedicata alla Definizione agevolata per il 2018, è possibile utilizzare il servizio “Fai D.A. te” in area pubblica, dove è ottenibile il “Prospetto informativo”, vale a dire una sintesi della situazione debitoria che al contribuente permette di presentare correttamente la domanda di adesione.

Tale prospetto, in particolare, evidenzia:

  • non soltanto le cartelle e gli avvisi di pagamento che rientrano nella “rottamazione-ter” e l’importo dovuto a seguito dell’adesione alla definizione agevolata  (di fatto la sorte capitale, oltre ai proventi tipici previsti per l’agente della riscossione, con riduzione delle sanzioni, delle somme aggiuntive e degli interessi di mora);
  • ma illustra anche quali sono i debiti già presenti in rottamazioni precedenti, nonché cartelle e avvisi che non rientrano nella definizione agevolata.

Come nel passato il contribuente ha piena facoltà di scelta, al momento della presentazione della domanda, di decidere quali ruoli rottamare e con quale rateazione, avendo però la consapevolezza che stavolta la tempistica è davvero agevolata, perché si giunge fino a 18 rate trimestrali (argomento ripreso nel prosieguo).

 

La dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2019

Per aderire alla “rottamazione –ter” il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione di adesione utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o reperibili presso gli sportelli dell’ente. Anche per la “rottamazione – ter” il contribuente dovrà indicare l’eventuale presenza o assenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. In caso dichiari la presenza di tali giudizi, è necessario altresì assumere contestualmente l’impegno a rinunciare ai medesimi pena la decadenza dal beneficio.

Ricevute le domande di adesione, l’Agente della riscossione dovrà procedere alla loro istruttoria al termine della quale e comunque entro il 30 giugno 2019 dovrà inviare al contribuente la “Comunicazione delle somme dovute”.

Alla data del 31 luglio 2019 deve avvenire il pagamento o in unica soluzione, o della prima rata del piano prescelto.

 

Quali ruoli sono interessati

Rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione-ter i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 recanti una data di “formale” consegna (determinata ex art. 4 del D.M. n. 321/1999) non successiva al 10 gennaio 2018. Per “carichi” si intendono i ruoli, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito emessi dall’INPS. 

Tra essi rientrano anche:

  • le cartelle non ancora notificate e/o per le quali la notifica si è concretizzata anche dopo il 31/12/2017 purché riguardanti carichi affidati nel suddetto periodo;
  • i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione o da provvedimenti di sospensione. In merito è bene sottolineare che non è richiesto il pagamento di eventuali rate omesse;
  • i carichi contenuti nellE precedenti definizioni agevolate;
  • i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea precedentemente esclusi dalle definizioni agevolate.

Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  • i carichi affidati prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 31 dicembre 2017;
  • le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cd. GIA), fatto salvo che tali somme non si siano già tradotte in carichi iscritti a ruolo affidati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

 

L’agevolazione ottenibile

In primo luogo è opportuno ricordare che l’articolo 4 del D.L. 119/2018 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Più in particolare è stato disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL 119/18) fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Di fatto per tali ruoli non è necessario attivare alcuna procedura, posto che l’annullamento è stato eseguito direttamente dall’Agente della Riscossione. Sul punto va però detto che l’INPS non ha cancellato gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali non versati chiedendo recentemente al Ministero del lavoro se detti importi rientrano o meno nello stralcio.

Con la “rottamazione –ter” invece è possibile estinguere il debito residuo dei carichi a titolo di:

  • capitale (ad es. imposta) e interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • aggio di riscossione calcolato soltanto sulle somme di cui sopra;
  • rimborso per eventuali spese per procedure esecutive avviate dall’agente della riscossione;
  • diritti di notifica;

risparmiando gli importi a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

 

Blocco della riscossione

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e limitatamente agli importi definiti, l’Agente della riscossione:

  • non può avviare nuove azioni cautelari (non può pertanto iscrivere nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche), restando salve le misure cautelari già adottate precedentemente;
  • non può avviare nuove procedure esecutive e non può proseguire quelle precedentemente avviate, salvo che nel caso di vendita non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • in caso di pignoramento presso terzi, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dovrà comunicare al terzo pignorato la volontà di non proseguire le azioni esecutive presso terzi già avviate.

Dopo la presentazione della dichiarazione, inoltre, il contribuente non è considerato inadempiente sia per quanto concerne la procedura di compensazione volontaria con crediti d’imposta, sia in ordine all’ottenimento di pagamenti dalla pubblica amministrazione.

Ad esempio, la PA che deve procedere ad un pagamento superiore ad euro 5.000 nei confronti del contribuente che ha presentato la dichiarazione, non potrà bloccarlo neppure temporaneamente e l’Agente della riscossione non potrà procedere al pignoramento di tali somme.

 

Come pagare

A seguito della conversione in legge del decreto 119/18, per la rottamazione ter sono previste le seguenti soluzioni di pagamento:

  • in rata unica con scadenza fissata al 31 luglio 2019;
  • in 18 rate consecutive di cui:

    • la prima rata, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, dovrà essere versata entro il 31 luglio 2019;
    • la seconda rata, sempre di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2019;
    • le restanti 16 rate, tutte di pari ammontare, dovranno essere versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Al contribuente è data comunque facoltà di richiedere una rateazione compresa tra 2 e 17 rate.

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge 12/2019, i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-bis, a prescindere dalla eventuale inadempienza alle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 (magari non pagate nemmeno al 7 dicembre 2018), possono accedere alla rottamazione ter pagando in massimo 10 rate, con le medesime scadenze dapprima evidenziate (luglio e novembre 2019 e poi 4 rate trimestrali da febbraio in poi), ovviamente con rateazione da esaurirsi nel 2021.

 

Il saldo e stralcio

Infine è doveroso un cenno anche alla possibilità di fruire del c.d. “saldo e stralcio”. La previsione è contenuta nell’articolo commi 184 e ss, della legge 145/18 e prevede la possibilità per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, di estinguere in modo agevolato i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all’art. 54-bis del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tre le caratteristiche principali del saldo e stralcio:

  • si applica soltanto alle persone fisiche, escludendo di conseguenza le persone giuridiche;
  • riguarda esclusivamente casi di grave e comprovata situazione di difficoltà economica da parte della persona fisica che intende avvalersi dell’istituto;
  • non può in ogni caso riguardare ruoli derivanti da azioni di controllo o accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, trattandosi solo delle somme spontaneamente dichiarate dal contribuente.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste qualora in via alternativa:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000. Inutile evidenziare la massima attenzione che sarà riposta alla veridicità delle informazioni attestate;
  • risulti già aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al “saldo e stralcio” la procedura di liquidazione ex art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (cd “crisi da sovraindebitamento”)

In presenza di questi requisiti i debiti rientranti nell’istituto del “saldo e stralcio”, come sopra individuati,  possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili” (accessorie ai crediti di natura previdenziale) con il pagamento :

  1. del capitale e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo affidati all’agente della riscossione, in misura pari:

  • al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non supera 8.500,00 euro;
  • al 20%, se l’ISEE del nucleo familiare supera 8.500,00 euro non i 12.500 euro;
  • al 35%, se l’ISEE del nucleo familiare supera 12.500,00 euro;
  • al 10% se, in luogo del valore ISEE del proprio nucleo familiare, la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è rappresentata dalla procedura di liquidazione derivante da crisi da sovraindebitamento;

  1. di tutte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulla parte dovuta di capitale e interessi, a titolo di diritti di notifica della cartella di pagamento e di spese esecutive.

Per aderire, i contribuenti, devono presentare entro il 30/4/2019 una specifica dichiarazione di adesione, utilizzando l’apposito modello “SA-ST” (pubblicato sempre sul sito dell’agenzia delle entrate – riscossione).  Nella dichiarazione, oltre ad essere indicati i debiti che si intendono definire ed il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento, deve essere attestata la presenza dei requisiti per l’accesso alla definizione, ovvero il modello ISEE o la documentazione relativa alla procedura di liquidazione derivante da crisi da sovraindebitamento. L’agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto ai fini dell’estinzione, nonché l’importo e la scadenza delle singole rate qualora sia stato richiesto un pagamento rateale.  Il versamento delle somme dovute, infatti, potrà essere effettuato o in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in cinque rate di diverso importo, di cui:

  • la prima, pari al 35% del dovuto, scadrà il 30 novembre 2019;
  • la seconda, pari al 20% del dovuto, scadrà il 31 marzo 2020;
  • la terza, pari al 15% del dovuto, scadrà il 31 luglio 2020;
  • la quarta, pari al 15% del dovuto, scadrà il 31 marzo 2021;
  • la quinta, pari al 15% del dovuto, scadrà il 31 luglio 2021.

Resta ferma, anche in tale ipotesi, la possibilità di scelta di una rateazione diversa, così come è sempre necessario rinunciare ad eventuali liti riguardanti gli importi oggetto di definizione.

Entro la stessa data del 31 ottobre 2019 l’agente della riscossione dovrà comunicare, ai contribuenti che hanno presentato la domanda, anche l’eventuale impossibilità di accesso alla definizione (in tale ipotesi i debiti sono automaticamente inseriti nella procedura di rottamazione ter).

Sottotitolo:
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi