Il professionista ha l’obbligo del preventivo scritto

La Legge 4.8.17, n. 124 (G.U. 14.8.17 n.189) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo l’obbligo del preventivo di spesa in forma scritta. Inutile sottolineare che anche in mancanza di
La Legge 4.8.17, n. 124 (G.U. 14.8.17 n.189) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo l’obbligo del preventivo di spesa in forma scritta. Inutile sottolineare che anche in mancanza di obbligo l’abitudine di fissare i termini della prestazione richiesta dal cliente in forma scritta ha costituito da sempre garanzia di trasparenza. 
 
In particolare l’innovativa disposizione in vigore dal 29 agosto 2017, prevede che:
 
Il compenso per le prestazioni professionali, al momento del conferimento dell’incarico deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento;
Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
il professionista deve, altresì, comunicare al proprio cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
 
Dunque, dal 29 agosto scorso, il professionista, anche per i rapporti già in corso riferiti magari a prestazioni periodiche deve sottoporre al proprio cliente il preventivo in forma scritta o digitale. La locuzione, in forma “scritta o digitale” va inteso nel senso che non necessariamente vi debba essere una consegna “a mano” del cliente del preventivo cartaceo ben potendo il medesimo essere inviato via email. 
 
Il preventivo anche solo “di massima” e il compenso adeguato all’opera svolta
La norma dispone che il preventivo deve essere anche solo di massima e che deve essere: 
adeguato all’importanza dell’opera;
nonché analitico.
La congruità del compenso adeguato all’importanza dell’opera ha evidentemente rilievo solo in caso di successiva contestazione laddove in sede giudiziaria l’organo giurisdizionale sarà chiamato a dirimere la controversia sorta tra le parti anche laddove il cliente dovesse magari eccepire che l’incarico non è stato portato a termine in modo soddisfacente o è stato portato a termine in modo parziale.
Inutile dire che la norma circa il compenso equo non trova applicazione se il committente è una pubblica amministrazione, la quale ha la possibilità di affidare a professionista incarichi impegnativi e di notevoli responsabilità a prezzi irrisori e ciò anche sulla base di condizioni contrattuali predeterminate e non frutto di contrattazione con chicchessia.
Ha fatto scalpore la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 4614 del 3 ottobre 2017, che ha ritenuto legittimo l’affidamento da parte di un ente pubblico di un incarico professionale dietro il compenso di € 1 (uno).
Il “Jobs Act dei Lavoratori Autonomi” ha esteso anche ai professionisti la normativa in materia di abuso di dipendenza economica. E’ evidente che la tutela in materia di abuso di dipendenza economica si traduce nei fatti nella attribuzione di un compenso estremamente basso e non commisurato alla prestazione svolta.
In questo caso la norma prevede: 
la nullità della clausola contrattuale con attribuzione di un equo compenso;
oltre al risarcimento del danno al professionista.
Se ciò va accolto con favore dall’altra parte va sottolineato mestamente che le prerogative ora elencate si applicano qualsivoglia sia la parte contrattuale del professionista sia una:
impresa bancarie e assicurative;
impresa non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE),
e nella sola ipotesi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 
Sul punto si fa presente che i contratti con questi soggetti si presumono unilaterali, salvo prova di una avvenuta negoziazione. Ciò significa che laddove il committente riesca a dimostrare che il compenso è frutto di una contrattazione, lo stesso ancorché estremamente basso, è legittimo. 
E’ intuitivo che la norma per come formulata è facilmente aggirabile poiché sembra poter concludere che nell’ipotesi in cui la banca o la grande società invia una proposta contrattuale al professionista con un compenso irrisorio e successivamente ci si accorda per un incremento del corrispettivo che resta comunque del tutto inadeguato alla prestazione svolta, l’accordo è del tutto legittimo.  
 
Il contenuto del preventivo
Nel preventivo vanno esplicitate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La circostanza che possa essere accettabile anche solo un preventivo di massimo risponde:
da un lato alla esigenza del cliente di conoscere, comprensibilmente, seppure in modo approssimativo la spesa cui va incontro;
dall’altro all’esigenza del professionista di non vincolarsi in modo puntuale stabilendo un compenso in relazione ad un l’impegno i cui contorni non sono del tutto definibili al momento della accettazione dell’incarico.
L’ipotesi del preventivo “di massima”, dunque è da ritenersi debba riferirsi alle ipotesi in cui non è possibile individuare al momento del conferimento dell’incarico, con precisione, il compenso, poiché mancano alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale sono disponibili. 
Ad ogni buon conto è opportuno che nella stesura del preventivo si abbia almeno cognizione generale del perimetro lavorativo da affrontare. In questa direzione è ovvio che ognuno può e deve attingere alle proprie esperienze lavorative, ma è altrettanto evidente che le “insidie” sono molteplici. Volendo effettuare un esempio concreto, si immagini un preventivo in materia di contenzioso tributario. E’ evidente la necessità di comprendere le diverse fasi lavorative e le alternative che possono intervenire, gestendo anche la ripartizione del compenso. Al dunque, dovrà tenersi conto della fase dell’adesione e della possibilità di chiusura relativa, dell’eventualità di produzione del ricorso, delle fasi altrettanto eventuali di mediazione e/o conciliazione, delle presenze in udienza (discussione del ricorso, sospensione), dell’ulteriore prosieguo del contenzioso (appello, ricorso in Cassazione). Tutto ciò deve essere idoneamente rapportato alla “descrizione delle attività svolte” contenuta nel preventivo. Restando all’esempio, un riferimento nel preventivo alla “redazione del ricorso e alla difesa in ogni stato e grado di giudizio”, potrebbe non essere sufficiente nel caso di una definizione dell’accertamento in adesione; è evidente pertanto che un’adeguata riflessione deve essere effettuata nella preparazione del preventivo medesimo.
Qual che è altrettanto chiaro che il preventivo non deve fermarsi a indicare il compenso spettante al professionista ma deve anche indicare le eventuali spese da sostenersi dal professionista (da addebitare poi al cliente), oltre alla circostanza che il compenso va maggiorato di Iva e, ove previsto, del contributo previdenziale. In questo senso è da ritenersi che la locuzione “il compenso varrà maggiorato dell’Iva con l’aliquota del 22% ovvero quella vigente al momento di emissione della fattura e del contributo previdenziale del 4%”, assolva sufficientemente tale obbligo.
 
E’ importante nel preventivo indicare la presenza di eventuali spese 
In un precedente contributo su questo blog abbiamo sottolineato come nell’esporre al cliente le opportunità e i rischi di instaurare contro l’Agenzia delle entrate un contenzioso in commissione tributaria in luogo di “patteggiare” con il Fisco, oltre alla indicazione, ove possibile, del ragionevole grado di successo del contenzioso è necessario anche rappresentare i costi della istaurazione del contenzioso (contributo unificato, spese di notifica, etc.). Stesso dicasi per un giudizio civile di fronte alla magistratura ordinaria laddove sia interessato un avvocato.
L’esempio è riferito al contenzioso (tributario o civile) ma è estendibile a tutte le professioni: s’immagini un geometra al quale si chiede di effettuare delle varianti catastali su di un immobile, ovvero ad un notaio che in vista di un rogito effettua magari tramite professionisti esterni una ricognizione storico su un immobile (o spesso una doppia visura per maggior sicurezza).
Ebbene, se sono previste spese da sostenersi nell’esecuzione dell’incarico che verranno poi riaddebitate al cliente, anche queste devono essere indicate nel preventivo. 
 
Piuttosto delicato è l’addebito delle spese di trasferta che, ove prevedibili, devono anch’esse essere menzionate e seppure in linea di massima quantificate o quanto meno prevedere il criterio per il sostenimento delle stesse: Ad esempio: treno di prima classe, albergo 3 stelle. Certamente, conveniamo, è vieppiù antipatico scendere in certi dettagli e la decisione va assunta anche in base al rapporto con il cliente. Se il rapporto è sufficientemente confidenziale ci si può limitare ad indicare che il caso di trasferte, se indispensabili per l’esecuzione dell’incarico o in alternativa comunque concordate, le relative spese saranno a carico del cliente. 
L’aspetto delle spese di trasporto, vitto e alloggio merita un approfondimento in chiave fiscale. Nell’interesse reciproco è importante che le spese siano a diretto carico del cliente che, se soggetto imprenditore o lavoratore autonomo, potrà così detrarre sia l’Iva sia il costo senza alcuna limitazione. In questa ipotesi, peraltro, la spesa di vitto e alloggio riferita al professionista non facendosene quest’ultimo carico (dunque non riaddebitandola in parcella al cliente) non sarà soggetta al limite di deducibilità del 75% da rapportare poi al 2% degli propri incassi annuali. 
 
Il preventivo deve essere scritto o digitale
Come già detto il preventivo deve “scritto o digitale” a decorrere dal 29 agosto 2017.
E’ da ritenersi che le forme in cui si possa soddisfare l’obbligo in argomento siano:
un contratto sottoscritto dalla parti (come normalmente avviene soprattutto se si tratta di prestazioni di tipo periodico);
un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente;
uno scambio di email che abbia i contenuti richiesti dalla legge (individuazione dell’incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso).
E’ di tutta evidenza che la consegna al cliente di un preventivo senza che quest’ultimo poi in qualsivoglia modo manifesti la propria accettazione non garantisce al professionista in caso di difficoltà di incasso una adeguata tutela. 
 
 
Cosa succede senza preventivo scritto
La legge di conversione ha eliminato il passaggio presente nel decreto legge con il quale si prevedeva che “L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.”. Sul punto si raccomanda la verifica nella leggi istitutivi della relative libere professioni ovvero dei regolamenti, poiché spesso l’obbligo del preventivo scritto è comunque espressamente previsto.  
Lo scenario che si può configurare in mancanza di preventivo scritto accettato dal cliente è quello della contestazione, da parte di quest’ultimo, successivamente alla conclusione dell’incarico, dell’importo richiesto dal professionista. In questo caso la palla passa al giudice il quale dovrà stabilire l’equo compenso spettante al professionista, posto che, come noto le tariffe professionali sono, a tutti gli effetti, abrogate. 
Che il professionista, se l’incarico lo ha portato a termine così come richiesto da cliente, anche in mancanza del risultato sperato, debba essere pagato è cosa certa. Ed infatti l’avvocato che ha assistito il proprio cliente in una causa giudiziaria in cui poi il cliente è risultato sconfitto ha certamente diritto al compenso, come il geologo che è incaricato di effettuare indagini su di un terreno destinato alla costruzione di un immobile se l’esito dell’indagine si conclude nel senso che l’immobile non può essere costruito ha evidentemente diritto al proprio compenso per il lavoro svolto.  
Tuttavia, in mancanza di contratto e nella totale inconferenza delle abrogate tariffe professionali, sarà il giudice a stabilire l’equo compenso: ed è la stessa norma che attribuisce una connotazione negativa al fatto che manchi il preventivo.  
Il particolare l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
 
Ciò detto il giudice per l determinazione del compenso spettante si baserà sui parametri di cui al DL n. 1/2012, adottati con il DM n. 40/2012.
In particolare, il citato DM n. 40 reca Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il DM 140/2012 è stato pubblicato nella G.U. n.195 del 22/08/2012 ed è entrato in vigore il 23/08/2012.”.
E’ bene avere presente che i suddetti parametri sono, di fatto, in tutto e per tutto, delle tariffe professionali che, a seconda della professione, individuano analiticamente le prestazioni tipiche della stessa e indicano per ognuna il relativo compenso.  
Non è possibile in questa sede fornire indicazioni circa i contenuti di questi parametri che, di fatto, sono molto articolati e analitici e costituiscono in tutto e per tutto delle tariffe (giudiziarie) individuate specificamente per:
Avvocati
Notai
Commercialisti 
Professionisti area tecnica (agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista   e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare).
 
In via residuale il citato DM n. 40/2012 ricomprende altre attività di lavoro autonomo  andando “per differenza”:  Il compenso relativo alle  prestazioni  riferibili  alle  altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di  cui  ai  capi  che  precedono,  è  liquidato  dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente  decreto, ferma restando  la  valutazione  del  valore  e  della  natura  della prestazione, del numero e dell’importanza delle  questioni  trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei  vantaggi,  anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale  urgenza  della prestazione.”.
Restano senza alcuna tutela le attività non vigilate dal ministero della giustizia, laddove il giudice, evidentemente, individuerà il compenso secondo equità.
Insomma ce ne abbastanza per non dimenticarsi di sottoporre al cliente il preventivo scritto e di farselo accettare.
Non dovendo dimenticare anche le eventuali conseguenze disciplinari, laddove l’ordine di riferimento venga a conoscenza dell’eventuale lite tra professionista e cliente e dell’assenza dell’obbligatorio preventivo.
 
La tutela contrattuale del professionista
Con il c.d. “Jobs Act dei Lavoratori Autonomi”, il legislatore ha stabilito essere abusive e quindi prive di effetto, le clausole contrattuali:
che attribuiscono al committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto; 
che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni;
con le quali al cliente si attribuisce la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive gratuite.
 
Si tratta di clausole vessatorie che determinano, anche in ragione della eventuale non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. 
La clausola vessatoria è nulla ma il resto del contratto resta valido.
Ricordiamo, infine, che continua a trovare applicazione l’articolo 1341 cod. civ. riguardante, più in generale le clausole vessatorie nei contratti.

 

 

Sottotitolo:
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi